Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5065 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7522/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elett.te domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO , che li rappresenta e dife nde con l’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Suprema Corte di C assazione e all’indirizzo pec EMAIL , rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE trasferimento quote
AC – 20/02/2024
e nei confronti di
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, terza sezione civile, n. 2049/2019 del 23 luglio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che aveva respinto la domanda da essi proposta avente a oggetto l’adempimento alle obbligazioni derivanti da rapporti societari, contenute nella scrittura privata del 9 aprile 2010, con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva promesso loro il trasferimento in proprietà di un terreno, la COGNOME RAGIONE_SOCIALE aveva promesso di trasferire loro un immobile e NOME COGNOME aveva promesso di liberare il COGNOME dagli impegni fideiussori meglio descritti nella citata scrittura, condannando gli odierni ricorrenti al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 432.073,00 in forza degli obblighi derivanti da altra scrittura privata dell’8 maggio 2009 .
RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE – ha resistito con controricorso, mentre NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE, nelle more dichiarato, sono rimasti intimati.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che il processo era stato automaticamente interrotto per il fallimento della RAGIONE_SOCIALE e che andava accolta l’eccezione di tardività della successiva riassunzione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, siccome effettuata oltre il termine trimestrale dalla data della dichiarazione dell’evento , avvenuta a opera del legale della RAGIONE_SOCIALE a mezzo pec, con conseguente estinzione del giudizio nei confronti della procedura; b) che gli odierni ricorrenti non avevano provato in alcun modo che la scrittura pri vata dell’aprile 2010 sostituisse quella da loro sottoscritta in data 8 maggio 2009, dovendo rilevarsi che quest’ultima aveva a oggetto rapporti personali tra loro e NOME COGNOME, laddove quella successiva del 2010 aveva a oggetto rapporti societari che coinvolgevano le società facenti capo alle due parti dell’accordo del 2009, come anche confermato dal commercialista che aveva redatto le due scritture, assunto a teste in primo grado; c) che tanto determinava che l’obbligo di pagamento assunto dagli odierni ricorrenti nella scrittura del 2009 nei confronti di NOME COGNOME doveva considerarsi inadempiuto, ciò che legittimava la condanna al relativo pagamento; d) che non poteva essere accolta la domanda di adempimento coattivo alle obbligazioni contenute nella scrittura del 2010, giacché -quand’anche la detta scrittura potesse essere qualificata come preliminare e non come mera lettera di intenti -mancava del tutto l’ identificazione dell’oggetto della compravendita, attesa l’ assenza di qualsiasi individuazione dell’ immobile oggetto di futuro trasferimento, sicché essa andava giudicata nulla, come del resto aveva concluso anche il Tribunale; e) che non poteva accogliersi la domanda di liberazione del COGNOME dagli obblighi fideiussori – oggetto di altra previsione nella scrittura del 2010 – perché essa andava qualificata come promessa del fatto del terzo, in assenza di alcuna adesione al patto del beneficiario della promessa , ciò che rendeva l’obbligazione incoercibile; f) che nessun danno il COGNOME aveva provato sussistere per effetto dell’asserito
inadempimento all’ obbligazione di liberazione dagli obblighi di garanzia.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta:
Primo motivo: «1. Violazione dell’art. 299 e segg. Cpc Illegittima interruzione del processo -Nullità della sentenza», deducendo che il processo era stato erroneamente interrotto, per essersi l’ evento interruttivo verificato nelle more tra il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche in fase di appello, ciò che non avrebbe consentito alcuna declaratoria di interruzione.
Secondo motivo: «2. Falsa applicazione degli artt. 299300 cpc ed Illegittima dichiarazione di estinzione del processo verso la fallita RAGIONE_SOCIALE per decorso del termine -Nullità della sentenza», deducendo la conseguente illegittimità del rilievo della tardività della riassunzione, con ulteriore conseguente illegittimità della dichiarazione di parziale estinzione del giudizio.
I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sarebbero in astratto fondati, dovendosi dare continuità all’insegnamento di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 27829 del 22/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 03/03/2022) secondo cui la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell’art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.
Tuttavia, proprio dalla circostanza che la sentenza oggi impugnata non avrebbe potuto produrre alcun effetto giuridico nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE deriva la sostanziale ininfluenza dell ‘ erronea dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, pronunciato dalla Corte di appello, poiché il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere in alcun modo interessato dalle conseguenze dell’eventuale prosecuzione del giudizio di appello nei confronti della società in bonis . Ne consegue che l’ error in procedendo è sostanzialmente irrilevante ai fini della validità della sentenza impugnata.
Terzo motivo: «3. Illegittima fissazione dell’udienza di discussione orale ex art. 281 sexies per mancato rispetto del principio di prosecuzione del processo dall’ultimo atto di istruzione ante interruzione, nel caso de quo ex art. 190 cpc», deducendo che il processo avrebbe comunque dovuto riprendere da dove si era interrotto (termine per il deposito delle repliche), con conseguente illegittimità della invece disposta comparizione personale delle parti in udienza con successiva trattazione orale.
Il motivo è inammissibile, sia perché, in fatto, il processo è proseguito, dopo la declaratoria di interruzione, con una comparizione delle parti – tra cui i ricorrenti – che rappresenta, pertanto, un valido momento processuale da cui far legittimamente partire il procedimento di decisione ex art. 281sexies cod. proc. civ., sia perché, in diritto, i ricorrenti non deducono quale sia il concreto pregiudizio che la decisione resa dalla Corte territoriale a seguito di trattazione orale avrebbe arrecato loro rispetto all’ipotesi in cui il processo fosse proseguito con una fase decisoria ordinaria, così come era stato originariamente disposto prima dell ‘ interruzione.
Quarto motivo: «4. Violazione per eccesso di potere nella fattispecie della interpretazione della volontà delle parti della Scrittura privata 9 aprile 2010 -Rapporti RAGIONE_SOCIALE–COGNOME -contraddittorietà rispetto alla scrittura precedente. Violazione degli artt. 1381 e 2932 c.c.», deducendo l’erronea interpretazione della volontà delle parti in relazione alle due scritture private, emergendo con evidenza che quella del 2010 sostituiva quella del 2009 e conteneva per di più il riconoscimento in favore del RAGIONE_SOCIALE di un credito verso lo COGNOME pari a euro 686.000,00.
Il motivo è inammissibile perché pretende da questa Corte una non consentita riedizione del giudizio di fatto inerente all ‘ interpretazione del contenuto delle due scritture private per cui è causa; ciò che a questa Corte di legittimità non è consentito, ogniqualvolta -come nella specie -il motivo di ricorso non dimostri specificamente le ragioni di illegittimità dell ‘ interpretazione adottata dai giudici del merito, ma si limiti a enfatizzare personali ragioni di un diverso approdo ermeneutico, con varie aggettivazioni che, tuttavia, appaiono del tutto inidonee a dimostrare la falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei negozi giuridici, secondo peraltro parametri normativi neppure invocati come falsamente applicati nel caso in esame.
Quinto motivo: «5. Violazione del principio che sottende alla individuazione dei beni oggetto di trasferimento ex art. 2932 c.c. nella scrittura redatta nel 2010 in ordine al trasferimento dei beni», deducendo l’erronea declaratoria di nullità della scrittura privata del 2010 ove essa conteneva invece l’esatta individuazione dell’ oggetto del futuro trasferimento immobiliare.
Il motivo è inammissibile per le identiche ragioni esposte a commento del quarto motivo di ricorso: la censura non dimostra
l’erroneità del giudizio espresso dal giudice del merito di non individuazione o individuabilità dell’oggetto della pattuizione, e posto dal giudice di appello a base della declaratoria di nullità della parte della scrittura privata sul punto, ma finisce per contrapporre a tale valutazione una propria personale convinzione inerente a un ‘ asserita facile ed evidente individuazione che, tuttavia, non si confronta con alcuna delle ragioni poste a fondamento della motivazione dalla decisione impugnata.
Sesto motivo: «6. Contraddittorietà nella motivazione sulla eventuale coesistenza delle due scritture private e sulla erronea e contraddittoria interpretazione della scrittura del 2009», deducendo l’erronea interpretazione della complessiva volontà delle parti emergente dalle due scritture private, risultando chiaro che quella del 2010 sostituiva la precedente del 2009, con conseguente insussistenza del credito riconosciuto in favore dello COGNOME in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale.
La censura, se interpretata alla luce del canone di cui al n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ. , è inammissibile per le medesime ragioni illustrate a commento del quarto e del quinto motivo di ricorso; laddove, ove se qualificata come inerente a un vizio di motivazione, risulta inammissibile per non essere più la contraddittorietà della motivazione un parametro deducibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.
Settimo motivo: «7. Violazione del principio sottostante alla promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. in ordine alla società RAGIONE_SOCIALE e altre società del gruppo RAGIONE_SOCIALE sulla liberazione dagli impegni di firma del RAGIONE_SOCIALE», deducendo l’errone ità dell’ affermazione della Corte di appello secondo cui il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe provato il danno subito per effetto del relativo
inadempimento all’ obbligo di liberazione , atteso che l’obbligo indennitario del promittente nei confronti del beneficiario sorge automaticamente e del tutto a prescindere dall’accettaz ione della sostituzione a opera del terzo garantito.
Il motivo non contesta l’a ccertamento della Corte di appello che la mancata accettazione del terzo garantito avrebbe messo nel nulla il meccanismo di liberazione insito nell ‘ assunzione da parte dello COGNOME delle obbligazioni di garanzia gravanti sul COGNOME. Ne consegue che, rispetto alla pretesa che da tale mancata operatività sia derivato un danno, la censura non si confronta con la ragione della reiezione della domanda sul punto, individuata dalla Corte territoriale (pag. 5) nella mancata dimostrazione di alcuna conseguenza dannosa per il COGNOME derivata dalla mancata liberazione dagli obblighi fideiussori. Deve, in proposito, rilevarsi -rispetto alla agitata questione del diritto all’indennizzo come alternativo al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale -che la censura non indica dove, come e quando la domanda di indennizzo sia stata proposta e coltivata, posto che la Corte territoriale non ne fa cenno. Sotto concorrente profilo, che rende vieppiù necessaria la dimostrazione delle modalità di formulazione della relativa domanda indennitaria, va rilevato che, in astratto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 24853 del 21/11/2014), nella promessa del fatto del terzo l’indennizzo è alternativo al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, posto che il primo presuppone che il promittente abbia correttamente adempiuto all’obbligo assunto di adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, mentre il secondo presuppone che tale impegno non sia stata adempiuto. Ciò che, con ogni evidenza, esclude qualsiasi pretesa ‘automaticità’ del
sorgere del diritto all’indennizzo, essendo esso, tutto all’opposto , alternativo all’ inadempimento della promessa stessa.
Ottavo motivo: «8. Cambio collegio giudicante ed erronea valutazione degli elementi di diritto che indussero l’originario collegio alla sospensione della sentenza di primo grado e conseguente illegittima applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e comma 1 quater art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 200 2 n. 115 per il doppio del C.U.», deducendo l’ evidente contrasto motivazionale tra il provvedimento di inibitoria e la sentenza impugnata, pronunciati peraltro da due diversi collegi.
Il motivo è inammissibile, atteso che non fa comprendere quale sia la conseguenza giuridica, rilevante nel caso di specie, del ‘cambio collegio’, essendo per il resto del tutto fisiologico che la sentenza che definisce la fase del processo assorba il provvedimento di inibitoria pronunciato interinalmente nel corso dello svolgimento del processo nel grado.
Nono motivo: «9. Evidente contraddittorietà e difetto di motivazione in ordine alla soccombenza ed applicazione delle spese di lite», deducendo che l’ erronea declaratoria di interruzione del processo ha determinato un incremento delle spese di lite, che si chiede di correggere anche in relazione al raddoppio del contributo unificato, stante la sua natura assimilabile a una sorta di sanzione.
Il motivo è infondato, dovendo rammentarsi che il giudice è libero di regolare le spese di lite con il solo limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi estranea al caso di specie, ove risulta applicato con chiarezza il principio della soccombenza, laddove nessuna evidenza vi è dell’ allegata natura
‘ sanzionatoria ‘ del raddoppio del contributo, dovendo sul punto farsi rinvio ai termini precisati da Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
La soccombenza regola le spese di fase, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio