Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7860/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano in Bologna, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti -contro
RAGIONE_SOCIALE (quale mandataria in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Modena, alla INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pescara, al INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1662/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA , pubblicata il giorno 14/10/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno
19/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 31 marzo/17 aprile 2014, n. 580, il Tribunale di Pescara respinse l’opposizione proposta da NOME COGNOME, quale titolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e da NOME COGNOME, quale fideiussore di quest’ultima, avverso il dec reto n. 286/2009, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.p.a., RAGIONE_SOCIALEa somma di € 57.988,63, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 477982 acceso dalla predetta RAGIONE_SOCIALE.
Il gravame promosso da NOME COGNOME, in proprio e nella indicata qualità, e da NOME COGNOME fu rigettato dall’adita Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 14 ottobre 2019, n. 1662, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in cui si era fusa per incorporazione la RAGIONE_SOCIALE
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i ) confermò la piena validità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione prestata da NOME COGNOME, disattendendo pure le argomentazioni con cui quest’ultimo, nella sua comparsa conclusionale, invocando l’ordinanza resa da Cass. n. 29810 del 2017, ne aveva eccepito la nullità per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antitrtust ; ii ) disattese la doglianza riguardante l’avvenuta applicazione di interessi anatocistici, posto che il conto corrente suddetto, risalente al 21 febbraio 2004, aveva previsto la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi; iii ) respinse le censure mosse alla non rinvenuta applicazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa banca, di interessi usurari e di un’illegittima commissione di massimo scoperto, nonché alla mancata ammissione di una c.t.u. contabile in ragione RAGIONE_SOCIALE‘assoluta genericità di allegazione quanto alla prima (carente di qualsivoglia indicazione
riguardanti i tempi, i modi e la misura del superamento, per ciascuno dei corrispondenti periodi di riferimento, dei relativi tassi soglia, peraltro neppure riportati, oltre che di conteggi e precise modalità di calcolo), e, circa la seconda, considerando meramente esplorativa la invocata c.t.u.
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME, in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
3.1. È stata formulata, da parte del AVV_NOTAIO delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, altresì depositando memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. in cui viene prospettata una ‘ questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 380 -bis c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost., nella parte in cui sanziona e punisce il cittadino che ricorre in cassazione, attribuendo ad un giudice monocratico di esprimere un parere in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 Cost., che vuole che la Cassazione sia un organo giurisdizionale Collegiale, con la minaccia che se il ricorrente richiede la decisione Collegiale verrà irragionevolmente punito con la lite temeraria, pur avendo formulato un ricorso non temerario ‘ .
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, ritiene il Collegio che la descritta eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente nella propria memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. sia manifestamente infondata nel suo complesso.
1.1. In proposito, infatti, giova rimarcare che, come si legge in Cass., SU, n. 19293 del 2024, « vale ribadire, con Cass.,Sez.Un., n. 9611 del 2024, che il nuovo art. 380 -bis è stato qualificato in termini di strumento processuale di agevolazione RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEe pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi , ex post , prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare,
secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del diritto di difesa, giacché non attenersi alla delibazione (altrimenti definita valutazione) del presidente o del consigliere delegato, che trovi, poi, conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata. La stessa sentenza n. 9611 cit., argomentando in ordine alla negazione RAGIONE_SOCIALEa funzione decisoria RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione e alla negazione RAGIONE_SOCIALEa natura impugnatoria RAGIONE_SOCIALEa decisione del Collegio, e RAGIONE_SOCIALEa sua finalità di riesame e controllo rispetto alla proposta, ha valorizzato la natura non decisoria RAGIONE_SOCIALEa proposta e cesellato la funzione giurisdizionale assolta dal Collegio mediante l’ordinanza: deve avere ad oggetto la decisione sul ricorso, e non la legittimità RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata, come ulteriormente confermato dal generico rinvio operato dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis al procedimento in camera di consiglio, ove si accorda alle parti soltanto la facoltà di depositare sintetiche memorie illustrative inerenti alle censure già proposte; che, poi, il legislatore RAGIONE_SOCIALEa novella non abbia previsto l’apertura di un apposito contraddittorio sulla proposta di definizione del giudizio, consentendo o richiedendo alle parti di prendere posizione su di essa, è in linea con la constatazione che la medesima proposta non entra innovativamente nell’oggetto del processo di cassazione, né può essere posta, dal Collegio, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass., Sez. Un., n. 9611 cit.) ».
1.1.1. È chiaro, dunque, che i tre obbiettivi cui mostra di mirare l’art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, -maggiore rendimento RAGIONE_SOCIALE‘attività giurisdizionale; maggiore celerità RAGIONE_SOCIALEa decisione; migliore qualità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento su cui la stessa deve poggiare -giustificano pienamente l’adozione di m eccanismi (quale, nella specie, quello RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ, allorquando il Collegio decida la causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., in conformità alla proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ.) evidentemente finalizzati ad evitare che il raggiungimento di quegli obbiettivi rimanga pregiudicato da condotte processuali rivelatesi con essi non coerenti.
1.1.2. Assolutamente significative, in tal senso, risultano, del resto, le osservazioni di Cass., SU, n. 10955 del 2024, che, al fine di giustificare la ivi ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al novellato art. 380bis cod. proc. civ. (che nella parte finale richiama l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.) anche nei giudizi (come quello in esame) introdotti con ricorso già notificato alla data RAGIONE_SOCIALE‘1 gennaio 2023 e per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, ha affermato che il citato art. 380bis cod. proc. civ. « mira ad apprestare uno strumento di agevolazione RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEe pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa. Sottrarre al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame -che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, che la giustizia non è una risorsa illimitata di cui si possa disporre con piena libertà, sicché si giustifica che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo -verrebbe a limitare fortemente la portata applicativa RAGIONE_SOCIALEa norma, che vedrebbe dispiegarsi compiutamente i suoi effetti solo a distanza di tempo, in contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell’immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati ».
1.1.3. Cass., SU, n. 36069 del 2023, peraltro, ha puntualizzato che « Va esclusa una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto RAGIONE_SOCIALEe predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche del caso di specie ».
1.2. Nemmeno sussiste, poi, nella proposta di cui al novellato art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., alcuna precostituzione RAGIONE_SOCIALEa decisione, profilo, questo, già smentito dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa precedente disciplina del procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del
ricorso, che aveva ripetutamente escluso che ricorresse l’obbligo di astensione, di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in capo al giudice relatore autore, dapprima, RAGIONE_SOCIALEa relazione e, poi, RAGIONE_SOCIALEa proposta ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., ratione temporis vigente, non rivelando detta relazione o proposta carattere decisorio, né configurandosi quale anticipazione di giudizio da parte del relatore, giacché non ne risultava in alcun modo menomato il verdetto finale spettante al Collegio ( cfr . Cass., SU., n. 9611 del 2024, ribadita, in parte qua , dalla successiva Cass., SU, n. 19293 del 2024).
1.2.1. L’essenza collegiale RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione di legittimità non è incisa, dunque, dal novellato strumento processuale, sicché la funzione decisoria non conosce alcun vulnus, per essere sempre espressione del Collegio.
1.3. È inipotizzabile, infine, qualsivoglia pregiudizio al principio del giusto processo, nell’accezione di garanzia RAGIONE_SOCIALEa partecipazione dialettica RAGIONE_SOCIALEe parti, quale momento fondamentale per la formazione del convincimento del giudice, posto che, a tacer d’altro, la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. è assicurata, comunque, dalla trattazione scritta RAGIONE_SOCIALEa causa, con facoltà RAGIONE_SOCIALEe parti di presentare memorie per illustrare le rispettive ragioni, già compiutamente declinate con i motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Fermo quanto precede, i formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421, 1956, 1957, 1939 c.c. e L. n. 287/1990, artt. 2, 14, 20 e art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », ascrivendosi alla corte territoriale di non aver dichiarato la nullità, per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antitrust, RAGIONE_SOCIALEa fideiussione azionata dalla banca così come eccepita dagli odierni ricorrenti nella loro comparsa conclusionale di appello;
II) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p. e 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 108/1996, 1224, 1282, 1815 c.c., nonché degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 ». Si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, gli appellanti avevano dedotto che la banca originaria convenuta aveva imposto e praticato, come da estratti conto prodotti, tassi di interessi illegittimi ed usurari, con punte superiori al 13% annuo, oltre anatocismo, spese varie e commissioni di massimo scoperto esorbitanti, con operazioni ed addebiti non corretti e manifestamente in contrasto sia con la regola di buona fede sia con le norme imperative. Si ascrive alla sentenza impugnata di aver concluso, con motivazione apparente, per non aver esaminato la documentazione prodotta e richiamata a conferma RAGIONE_SOCIALE‘usurarietà dei tassi di interessi convenuti e praticati dalla banca, che gli assunti degli odierni ricorrenti erano ‘ generici ‘ e la c.t.u. da essi invocata meramente esplorativa ‘ esplorativa ‘, quando, invece, dagli estratti di conto corrente prodotti emergevano, a prima vista, le illegittimità convenute e praticate dalla banca;
III) « Violazione degli artt. 61, 112, 191, 194, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, 345, 356, c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussio ne tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ». Si insiste nell’assunto secondo cui, contrariamente a quanto addotto dalla corte d’appello, la c.t.u. richiesta non era esplorativa, atteso che avrebbe dovuto esaminare gli estratti conto prodotti e dai quali risultano tutte le illegittimità denunciate.
3. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: « Il ricorso è palesemente inammissibile. È inammissibile anzitutto perché tutti e tre i motivi sono congegnati come motivi inestricabilmente combinati, nei quali le violazioni di legge sono dedotte unitamente all’omessa considerazione di fatti, senza
che riesca ad individuarsi, tantomeno agevolmente, la linea di demarcazione che separa le censure riconducibili ai numeri 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, da quelle sviluppate viceversa e sensi del successivo numero 5. È dunque lasciata alla Corte di cassazione, inammissibilmente, la concreta individuazione RAGIONE_SOCIALEe censure rispetto alle quali la controparte è chiamata a difendersi. A quest’ultimo riguardo, e cioè in riferimento ai motivi di omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, inoltre, questa Corte ha chiarito che nell’ipotesi di doppia conforme, che ricorre nella specie, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947), ragioni che nel caso di specie non sono affatto evidenziate. Il ricorso è inoltre totalmente privo del requisito RAGIONE_SOCIALE‘a utosufficienza di cui al numero 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 366 c.p.c., dal momento che in esso si assume che il credito vantato dalla banca sarebbe derivato da operazioni ‘usurarie ed anatocistiche’, senza che dal ricorso riesca a comprendersi neppure approssimativamente come usura e anatocismo si sarebbero concretizzate. Quanto alla dedotta nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione perché contenente le note clausole anticoncorrenziali, è appena il caso di osservare che dal ricorso non riesce a capirsi, a tacer d’altro, neppure a qu ando risalgano le fideiussioni, posto che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia concernente dette clausole è riferito ad un modulo ABI impiegato in un preciso arco temporale, esteso dal 2002 al 2005. Quanto all’omessa ammissione di consulenza tecnica d’uffic io, il giudice di merito ha negato il mezzo in quanto esplorativo, e dal ricorso non si comprende affatto perché esplorativo non fosse ».
3.1. Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi formulati da parte ricorrente, ed osserva, inoltre, quanto segue.
Tutti i descritti motivi sono caratterizzati dalla prospettazione, generica e cumulativa, di vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di
legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., e plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli RAGIONE_SOCIALEa violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere RAGIONE_SOCIALEa violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione ( cfr . Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018).
4.1.1. È sicuramente vero, peraltro, che, « In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati » ( cfr ., in termini, Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
4.2. Laddove, poi, tutti i menzionati motivi prospettano vizi motivazionali, è doveroso ricordare, innanzitutto, che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dagli odierni ricorrenti nel 2014, come emerge dal numero di registro generale attribuito al corrispondente procedimento ed indicato nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Cfr . Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di pr imo grado (cd. ‘ doppia conforme ‘), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che « Ricorre l’ipo tesi di ‘doppia conforme’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALEa causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus .
4.2.1. In secondo luogo, va rimarcato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis ,
risultando impugnata una sentenza resa il 14 ottobre 2019) -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 19371, 17021, 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018).
4.3. Con specifico riguardo al primo motivo, poi, la piena correttezza degli assunti RAGIONE_SOCIALEa corte distrettuale sul corrispondente punto trova conferma nel fatto che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista per così dire -quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa RAGIONE_SOCIALEa nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati ( cfr ., anche nelle
rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
4.3.1. Nel caso in esame, l’accertamento sulla fondatezza, o meno, RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità di cui qui si discute (riguardante, come si ricorderà, la nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione prestata da NOME COGNOME in relazione allo specifico profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017) -che, quando proposta, per la prima volta, in appello, come accaduto nella specie, era evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e RAGIONE_SOCIALEe preclusioni processuali ormai maturate -poggia su circostanze fattuali (riguardanti, tra l’altro: il contenuto RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato; la concreta riferibilità di quanto sancito in quest’ultimo, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione di cui né la sentenza impugnata, né l’odierno motivo di ricorso indicano l’effettiva data di stipulazione; la circostanza che il menzionato ricorrente certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza RAGIONE_SOCIALEe clausole contestate, ricordandosi, a quest’ultimo proposito, che: i] giusta Cass., SU, n. 41994 del 2021, « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 RAGIONE_SOCIALEa legge citata e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle RAGIONE_SOCIALEo schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, RAGIONE_SOCIALEa libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti »; ii] come sancito da Cass. n. 18794 del 2023, « Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema
legale, ed il carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALE‘estensione all’intero contratto RAGIONE_SOCIALEa nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione RAGIONE_SOCIALE‘assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale all’intero contratto ») che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo, già in primo grado. Alteris verbis , NOME COGNOME avrebbe dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nella doglianza in esame, ricavandosene, anzi, il contrario), i fatti costitutivi funzionali a fondare la nullità da lui poi invocata in appello o la legittimità di una successiva rilevazione officiosa RAGIONE_SOCIALEa stessa. La quaestio nullitatis come da lui sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là RAGIONE_SOCIALEe preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
4.4. Con specifico riguardo, infine, al secondo e terzo motivo di ricorso, rimarca il Collegio, -oltre agli evidenti profili di loro carenza di autosufficienza già sottolineati nella proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. (« si assume che il credito vantato dalla banca sarebbe derivato da operazioni ‘usurarie ed anatocistiche’, senza che dal ricorso riesca a comprendersi neppure approssimativamente come usura e anatocismo si sarebbero concretizzate ») -innanzitutto, che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. (rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice (come denunciato con il secondo motivo), si configura esclusivamente con riferimento a
domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (e, nella specie, è innegabile che la corte distrettuale si sia pronunciata su tutti i moti di gravame sottopostele), e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione ( cfr., e multis , Cass. n. 18545 del 2020, in motivazione; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016), qui, peraltro, nemmeno invocabile giusta la già spiegata preclusione di cui all’art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ.
4.4.1. A tanto deve aggiungersi che la motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché inficiata da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile, tuttavia, il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( cfr . sostanzialmente, in tal senso, ex aliis , Cass. nn. 19417, 16448, 13621, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021). Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata o alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una motivazione effettiva.
4.4.2. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata laddove ha negato l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa invocata c.t.u. contabile, non adduce, però, che le argomentazioni offerte dal giudice di merito non fossero idonee a rappresentare l’ iter logico intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, ma intende confutarne la fondatezza (così facendo anche nel terzo motivo, sebbene sotto il diverso profilo ivi prospettato), ripercorrendole in ciascuno dei suoi passaggi e muovendo critiche agli argomenti sviluppati sui singoli punti oggetto di censura. Simili doglianze non evidenziano, quindi, alcuna criticità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata nei descritti limiti attualmente ammissibili ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014), ma si rivelano essere espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un
apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di non è sindacabile da questa Corte.
In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di NOME COGNOME, in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.
5.1. Poiché il giudizio è definito in conformità RAGIONE_SOCIALEa proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte istante a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
5.1.1. Vale rammentare, in proposito, che: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. n. 16191 del 2024).
5.1.2. Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘ tenuta ‘, pur nella sua sinteticità, del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma equitativamente determinata di € 5.000,00, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di € 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
5.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass.,
S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME, in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME, e li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa costituitasi controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 5.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa costituitasi controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di NOME COGNOME, in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME, in solido tra loro , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile