Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16229/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-resistente- avverso il DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD in 2660/2023 depositato il 20/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Dagli atti di causa risulta quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) concesse in locazione a RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (di seguito COGNOME) alcuni di immobili di sua proprietà, siti nei comuni di Gricignano di Aversa (CE) e di Modugno (BA), in forza di una serie di contratti stipulati tra il 1998 e il 2012.
Dall’anno 2015 COGNOME si rese morosa nel pagamento dei canoni di locazione. La stessa, con ricorso ex art. 161, 6 comma, l. fall. del 17.06.2016, chiese l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, che venne dichiarata inammissibile dal Tribunale di Napoli Nord con decreto del 24.2.2017; una seconda procedura di concordato preventivo venne aperta in data 31.3.2017 ma poi dichiarata inammissibile con sentenza di fallimento del 4.5.2018.
Con istanza ex art. 101 l.fall. del 12.3.2019 RAGIONE_SOCIALE chiese ammettersi al passivo del fallimento COGNOME la somma complessiva di € 1.811.522,50 in prededuzione e con il privilegio ex art. 2764 c.c. per i canoni maturati in costanza di concordato, da maggio 2016 a maggio 2017.
Il giudice delegato respinse la domanda.
1.1. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. di RAGIONE_SOCIALE, ammettendola al passivo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME per l’importo di € 1.478.189,17 in prededuzione, compensando per 1/4 le spese di lite e condannando il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione dei restanti 3/4 (pari a € 1.264,50 per spese ed € 12.210,00 per compensi, oltre spese generali e accessori).
-Avverso detta decisione il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi, cui COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
E’ intervenuto in causa RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) quale assuntore del Concordato Fallimentare di COGNOME, omologato con decreto del 14.11.2023, divenuto definitivo, con atto di intervento del 9.7.2024 illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, c.p.c.) e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), con riguardo al rigetto dell’eccezione di genericità e indeterminatezza dei contratti di locazione, per avere il tribunale omesso di esaminare taluni elementi decisivi (mancata indicazione degli elementi identificativi degli immobili locati, considerata l’esistenza di numerosi contratti di locazione riguardanti medesimi complessi immobiliari; mancanza dell’indirizzo proprio di ciascuna unità immobiliare; impossibilità di una corretta quantificazione dei canoni; il fatto che parte locatrice e conduttrice erano, per la sostanziale comunanza d’interessi, un ‘medesimo centro d’imputazione d’interessi’, come confermato dall’autoriduzione del 20% del canone di locazione in sede di domanda di ammissione al concordato preventivo; l’entità spropositata del canone ammesso in prededuzione, pari a circa 2,5 milioni di euro per un anno) ed anche con riferimento alla valutazione delle prove.
2.2. -Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, comma 2, 1325 n. 3, e 1346 c.c., nonché dell’art. 19, comma 15, d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, in quanto avrebbe errato il tribunale a ritenere sufficientemente determinato l’oggetto dei contratti di locazione, sebbene manchevoli dei dati catastali di riferimento.
2.3. -Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1394, 1395 c.c. nonché l’omesso esame di elementi decisivi, per avere il tribunale ritenuto insussistente il conflitto di interessi sia tra i legali rappresentanti delle RAGIONE_SOCIALEà che hanno stipulato i contratti di locazione per cui è causa, sia tra i membri delle due compagini sociali, rigettando l’eccezione di annullabilità dei contratti medesimi.
2.4. -Il quarto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per l’errata quantificazione delle spese e chiede che, in riforma del relativo capo per effetto dell’accoglimento del ricorso, siano poste a carico di COGNOME le spese di entrambi i gradi.
-Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato da NOME, quale successore a titolo particolare di COGNOME, ex art. 111, comma 3, c.p.c.
3.1. -Secondo un principio consolidato, in mancanza di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte nel giudizio di cassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui tale facoltà deve però essere riconosciuta solo ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 25423/2019, 33444/2018, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022); condizioni, queste, che non ricorrono nel caso in esame.
-I motivi sono tutti inammissibili perché, al di là -su taluni profili dell’impropria formulazione con mescolanza di vizi eterogenei, che riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (Cass. Sez. U, 32415/2021; v. ex plurimis , solo nel 2023, Cass. nn. 7340, 6951, 5291, 4652, 4651, 3650, 2804, 1305), sono totalmente versati nel merito, sicché, oltre la formale rubrica dei singoli motivi, l’intero ricorso appare volto inammissibilmente a rimettere in discussione gli accertamenti compiuti dai giudici di merito, quasi che il giudizio di legittimità integrasse un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; ex plurimis , Cass. 3119/2022).
4.1. -In particolare, i fatti decisivi di cui si lamenta l’omesso esame con il primo motivo non solo paiono essere argomentRAGIONE_SOCIALE difensive, non sussumibili nel vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. ( ex plurimis , Cass. sez. U, 23650/2022; Cass. 5616/2023), ma risultano esaminati dal tribunale, il quale, secondo il suo prudente apprezzamento, ha valutato la diversa rilevanza e pertinenza degli elementi reciprocamente valorizzati dalle parti, così pervenendo ad un accertamento non sindacabile in questa sede.
Difatti, come messo in rilievo dal controricorrente, il tribunale ha ritenuto non rilevanti o non pertinenti gli elementi addotti dalla curatela fallimentare e ne ha invece valorizzati altri, ai fini della
determinazione dell’oggetto dei contratti (quali ad esempio: l’ubicazione degli immobili, in relazione anche al piano; la specifica indicazione delle varie tipologie degli immobili e delle relative metrature; l’occupazione degli stessi da parte della fallita).
Riguardo al vizio di violazione di legge si osserva quanto segue.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 2001/2023, 4599/2023, 9427/2024).
La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre invece solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), oppure, ove la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento. Quando invece si deduca, come nel caso di specie, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 34474/2019, 20867/2020; Cass. 20553/2021, 34459/2022, 2001/2023, 14703/2024) che però non sono stati denunciati, né ricorrono in questo caso.
4.2. -Anche le censure svolte con il secondo mezzo impingono nel merito, poiché appunto l’accertamento degli elementi relativi alla determinabilità dell’oggetto del contratto, ivi inclusa la individuazione dell’immobile tramite i dati catastali (cfr.
Cass. 16336/2023), è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso di specie. Peraltro, il controricorrente segnala che, ad eccezione del contratto del 31.1.2012 (che riporta al suo interno i dati catastali degli immobili), i restanti contratti sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 19, comma 15, del d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010, che ha introdotto l’obbligo di indicare nel contratto di locazione, e al momento della sua registrazione, i dati catastali relativi all’immobile.
4.3. -Identiche considerRAGIONE_SOCIALE valgono per l’accertamento del conflitto di interessi, che per consolidato orientamento va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma in concreto e con riferimento al singolo atto (Cass. 19045/2005, 271/2017).
4.4. -Il quarto mezzo, sulle spese, resta assorbito.
-Seguono l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1bis dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/09/2024.