Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33097 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8011/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, COGNOME NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 387/2021 depositata il 15/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 14 del 20.1.2020 che ne ha dichiarato il fallimento.
Il giudice d’appello, dopo aver ritenuto destituita di fondamento la contestazione della violazione del principio di difesa, ha evidenziato che l’operazione di aumento del capitale di CHL, invocata dalla ricorrente, non fosse idonea a far venir meno lo stato di insolvenza della società poi fallita (determinato dal mancato rimborso del prestito obbligazionario convertibile ‘CHL 6% 2014 -2018’, da tempo scaduto, per l’importo di oltre due milioni di euro verso gli obbligazionisti sottoscrittori, da una forte crisi di liquidità, evincibile dal fatto che la società non era in grado neppure di far fronte ai pagamenti correnti, tanto che aveva chiesto di rateizzare debiti anche di minimo importo, oltre ad avere i conti correnti bancari gravati da pignoramenti, bloccati o comunque con segnalazioni di sofferenza).
Nella memoria illustrativa ex art. 380 bis.1. c.p.c., la ricorrente ha esposto che il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 10 novembre 2025, ha dichiarato ex art. 136 L.F. eseguito il concordato fallimentare proposto da RAGIONE_SOCIALE ed omologato dal medesimo Tribunale in data 7 -12 novembre 2024, mentre con antecedente provvedimento del 5 novembre 2025 il medesimo Tribunale aveva dichiarato la chiusura del fallimento ex art. 130 L.F.
La ricorrente ha chiesto quindi pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, chiedendo l’esame dei motivi del ricorso ai soli fini della valutazione della cd. soccombenza virtuale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi del ricorso, va osservato che della circostanza dedotta dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, ovvero che è stato eseguito il concordato fallimentare proposto da RAGIONE_SOCIALE ed omologato dal medesimo Tribunale, non si può tener conto in quanto non è stata prodotta idonea documentazione circa la definitività, ai sensi dell’art.119 u.co. L.F., del decreto di omologa del concordato fallimentare (non risultando che sia trascorso il termine per proporre il reclamo e che il cancelliere ne abbia dato atto).
Né, peraltro, è rilevante l’intervenuta chiusura del fallimento.
E’ pur vero che, in tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato “in bonis” al curatore nei procedimenti pendenti all’atto della chiusura; tale principio, peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall’impulso d’ufficio e al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c. di documenti attestanti la chiusura del fallimento (cfr Cass. n. 25603/2018; vedi anche Cass. n. 4514/2019; Cass. n. 8365/2025).
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 18 L.F. e degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 Cost, 6 comma 1° CEDU sotto il profilo dell’error in procedendo in relazione all’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c.
Espone la ricorrente che, in relazione alla situazione pandemica da Covid ’19, la Corte d’Appello ha ritenuto di procedere alla mera trattazione scritta senza alcun correttivo idoneo a garantire la pienezza del
contraddittorio. In particolare, è stato previsto l’inoltro di note circoscritte alle sole istanze e conclusioni senza concedere alcun termine utile per replicare al pur corposo atto di costituzione della curatela, con la conseguenza che la fallita si è trovata nell’impossibilità di replicare alle deduzioni di parte avversa, e ciò in violazione del principio del contraddittorio.
3. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che il giudice d’appello, in ragione della predetta pandemia, ha disposto che l’udienza di discussione della causa fosse svolta per trattazione scritta, come consentito dalla normativa emergenziale allora vigente di cui all’art. 221 comma 4° D .L. n. 34/2020, conv. nella L. n. 77/2020, il quale prevedeva che ‘Il giudice puo’ disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa e’ sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo’ presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni…’.
Pertanto, l’art. 221 comma 4° legge cit. non prevedeva in alcun modo che il giudice fosse tenuto a concedere alla parte ricorrente un termine per replicare alle deduzioni svolte dalla controparte nella memoria di costituzione, ma solo un termine per il deposito delle note scritte nei termini indicati dalla norma.
Né, d’altra parte, risulta che la l’odierna ricorrente, per replicare alle deduzioni contenute nella memoria di costituzione della curatela, abbia presentato istanza di trattazione orale (nella quale avrebbe potuto svolgere le difese ritenute opportune), come previsto dalla stessa norma
di cui sopra, limitandosi, successivamente, a dedurre in modo palesemente generico la violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost, nonché artt. 5,6 e 15 L.F.
Espone la ricorrente che l’iniziativa della RAGIONE_SOCIALE, il procedimento prefallimentare e il subprocedimento ex art. 15 comma 8° L.F. sono stati tutti mossi dall’intento espressamente dichiarato di impedire l’operazione di aumento di capitale mediante conferimento in natura di partecipazioni societarie estere sulla controllata (della fallita) Terra. Tali istituti sono stati funzionalmente utilizzati per impedire il libero esercizio del diritto costituzionalmente garantito della libertà di impresa.
5. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha accertato lo stato di insolvenza della CHL sulla base di una pluralità di elementi -sopra indicati in narrativa – che non sono stati minimamente contestati dalla ricorrente, valutando che l’operazione di aumento del capitale non fosse idonea a far venire meno tale insolvenza conclamata. Trattasi di una valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità.
Infine, apodittica è la dedotta violazione dell’art. 41 Cost.
La Corte di merito non ha certo interferito nella libertà di impresa della ricorrente, essendosi limitata a valutare l’inidoneità dell’operazione di salvataggio programmata dalla debitrice.
Infine, la ricorrente si duole del subprocedimento ex art. 15 comma 8° L.F. nonostante, per sua stessa ammissione, sia stato archiviato per l’espressa rinuncia.
Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente ex art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello affermato che la disposta sospensione cautelare, fino alla conclusione della fase prefallimentare, dei poteri di tutti i consiglieri di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE non avesse recato
pregiudizio sotto l’aspetto formale alle competenze assembleari per il programmato aumento di capitale. Tale affermazione, ad avviso della ricorrente è apodittica e contraria al senso comune delle cose.
7. Il motivo è inammissibile per genericità.
Viene apoditticamente dedotta la motivazione apparente, ma non è stata contestata (se non con affermazioni metagiuridiche) l’affermazione della Corte secondo cui con la sospensione degli amministratori non è stato recato alcun pregiudizio alle competenze assembleari.
Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Si duole la ricorrente che la doglianza, illustrata nell’atto di reclamo e relativa alla violazione del principio del contraddittorio, non ha trovato adeguata valutazione da parte della Corte d’Appello, emergendo quindi un profilo oggettivo di carenza della motivazione. In particolare, non è dato rinvenire nella sentenza impugnata una specifica valutazione dei motivi di reclamo riferiti alla doglianza riguardante le tempistiche del procedimento ex art. 15 L.F.
9. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, la ricorrente denuncia che la sentenza impugnata denoterebbe un profilo oggettivo di carenza di motivazione, non considerando che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 8053/2014, hanno chiarito che ‘ la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché
il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’.
Inoltre, le censure della ricorrente difettano, altresì, di specificità.
La ricorrente si è limitata (trascrivendo da pag. 24 al pag. 28 del ricorso un lungo estratto del reclamo) a richiamare genericamente le deduzioni svolte nei motivi di reclamo, non considerando che il motivo di ricorso che si limita a riprodurre i motivi di reclamo è per ciò solo destinato all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che, con siffatta mera riproduzione, il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
10. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24,111, 101 c.p.c.
La ricorrente lamenta che il giudice d’appello, alla luce di quanto rappresentato nel precedente motivo, che ha richiamato integralmente, è incorsa nella palese violazione delle norme sopra indicate.
Il motivo è inammissibile per palese genericità, non essendo stato precisato con quali specifiche modalità sarebbe stato violato il principio di difesa, essendosi così la ricorrente limitata ad una doglianza apodittica.
Con il sesto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla sovrapposizione del procedimento prefallimentare con quello ex art. 15 L.F. e dei termini oggettivamente esigui concessi per la difesa.
Espone la ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso l’esame di molteplici fatti decisivi elencati a pagg. 32 e 33 del ricorso, che attengono per lo più
al procedimento cautelare endo-procedimentale ex art. 15 comma 8° L.F., per come denotano la violazione del principio di difesa.
Il motivo è inammissibile sia per genericità, non essendo stata precisata la decisività dei fatti di cui è lamentato l’omesso esame, sia perché le censure vertono sulla trattazione del procedimento cautelare svolto nell’ambito della procedura prefallimentare, che, come sopra evidenziato, è stato, per stessa ammissione della ricorrente, archiviato per espressa rinuncia della CHL.
14. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L.F., 2440 e 2467 c.c.
La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’operazione di aumento del capitale avrebbe generato altri debiti per la società poi fallita.
Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non fa altro che svolgere censure di merito, intendendo sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, la quale, oltre ad essere articolata ed approfondita, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei circoscritti limiti della violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5083/2014 (vizio neppure dedotto).
16. Con l’ottavo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha ritenuto la redditività percentuale delle società conferende particolarmente bassa, omettendo di valutare i ricavi e rapportare la pur bassa redditività all’alta entità dei ricavi.
Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non fa altro che svolgere, ancora una volta, censure di merito, intendendo sollecitare una
diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.
Con il nono motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per vizio di motivazione ex 132 comma 2° n. 4 c.p.c.
Espone la ricorrente che la sentenza impugnata presenterebbe profili di contraddittorietà insanabili tra l’assunto di partenza, ovvero la inidoneità della prospettata operazione societaria a far venir meno lo stato d’insolvenza e l’affermazione secondo cui si sarebbe dovuto prima sanare la differenza negativa tra patrimonio netto e capitale sociale, sanatoria che non era possibile atteso che la disponibilità di immediato versamento da parte della reclamante era di soli € 20.000.
Infine, rileva che la valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza sia frutto di un iter non solo errato nei fondamenti, ma tale da non consentire la piena ricostruzione del ragionamento seguito.
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che il giudice d’appello non è incorso affatto in un vizio di motivazione, non cogliendo la ricorrente che la Corte d’Appello ha svolto e indicato una doppia ratio decidendi , con motivazione immune da vizi logici. In ogni caso, la stessa ricorrente, nel dedurre l’erroneità della valutazione della Corte d’Appello, non fa altro che formulare inammissibili censure di merito.
20. Con il decimo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per vizio di motivazione ex 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Si duole la ricorrente che il giudice d’appello non avrebbe considerato le utilità patrimoniali derivanti dalle obbligazioni assunte dalle società conferende e la loro concreta incidenza nello stato di difficoltà economico di CHL né la disponibilità di RAGIONE_SOCIALE a costituire immediatamente pegno su azioni di pronta liquidazione per un controvalore superiore all’importo di € 1.100.000,00.
Il motivo è inammissibile, in quando la ricorrente con l’apparente doglianza del vizio di motivazione e dell’omesso esame di fatti decisivi, non fa, ancora una volta, che mettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, così svolgendo inammissibili censure di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 21. Deve disporsi, altresì la condanna, in solido, a norma dell’art. 94 c.p.c., del legale rappresentante della ricorrente NOME COGNOME.
Sussistono i «motivi gravi» di cui alla disposizione in oggetto, individuabili nel fatto processuale della proposizione di ricorso in Cassazione senza la normale prudenza (Cass., Sez. U., n. 5398/1988), presupposto che va accertato e posto a fondamento di una autonoma responsabilità processuale del legale rappresentante conferente la procura speciale, in quanto soggetto estraneo al giudizio (Cass., n. 9203/2020; Cass., n. 27475/2019; Cass., n. 20878/2010).
Questi motivi possono essere individuati nella grave imprudenza di aver proposto un ricorso inammissibile, consistito per lo più in una mera riproduzione dei motivi di reclamo, già diffusamente confutati dalla Corte d’appello di Firenze, e nella reiterata formulazione di censure di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente, nonché il suo legale rappresentante NOME COGNOME, in solido ex art. 94 cod. proc. civ., al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25.11.2025
Il Presidente
NOME COGNOME