Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33324 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8313/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– controricorrente –
e contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Firenze n. 1894 del 7/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 11.000,00, notificatogli da Consum.it (oggi
Banca Monte dei Paschi di Siena) S.p.A.; quest’ultima, a sostegno del ricorso monitorio, aveva dedotto che il COGNOME, rivenditore di autoveicoli, aveva stipulato una convenzione con la società (la quale erogava prestiti per l’acquisto di mezzi) e che, a vendo fatto apparentemente sottoscrivere a NOME COGNOME un finanziamento (allo scopo di ottenere l’erogazione della somma, per poi non consegnare la vettura e rivenderla a terzi), era venuto meno ai suoi doveri contrattuali;
-previa chiamata in causa del COGNOME da parte dell’opponente, il Tribunale di Prato respingeva l’opposizione;
-adita dal Governali, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’impugnazione con la sentenza n. 1894 del 7/10/2020;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi;
-resisteva con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
-non svolgeva difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME già contumace nei gradi di merito;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 12/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-il ricorso è inammissibile per plurime ragioni;
-in primis , in violazione dell’art. 366 , comma 1, n. 3, c.p.c., difetta un’adeguata ricostruzione del fatto processuale, per la cui sommaria conoscenza questa Corte ha dovuto attingere alla sentenza impugnata: il ricorrente, infatti, ha completamente omesso di illustrare la vicenda, il contenuto della domanda monitoria, le ragioni addotte con l’opposizione, le prove dedotte e considerate, il contenuto e le motivazioni delle pronunce di merito, i motivi d’appello, così rendendo impossibile l’esame delle censure; -in secondo luogo, i motivi non sono affatto specifici, posto che il ricorrente deduce la violazione di norme o la mancata considerazione di circostanze senza tuttavia peritarsi di rapportare le proprie critiche alle motivazioni della sentenza impugnata (nemmeno riportata) e di illustrare le
ragioni per le quali la corretta interpretazione delle richiamate decisioni avrebbe dovuto condurre ad una diversa decisione;
-lacunose, poi, sono l’indicazione e l’illustrazione dei documenti sui quali si fonda il ricorso, atteso che del contratto di convenzionamento tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (dal cui inadempimento deriva il credito) non viene riportata alcuna clausola;
-anche i motivi, singolarmente considerati, sono inammissibili o manifestamente infondati (e, quindi, comunque inammissibili ex art. 360bis c.p.c.);
-infatti, le argomentazioni del ricorrente contenute nel primo motivo -con cui si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264 c.c. e 81 c.p.c., per avere la Corte d’appello mancato di rilevare il difetto di legittimazione attiva della Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale si era costituita in appello in virtù di cessione, mai notificata a Governali e dunque inopponibile, del credito vantato da Consum.it -si incentrano su una pretesa cessione del credito da Consum.it a Banca Monte dei Paschi di Siena; tuttavia, dalla sentenza impugnata, oltre che dalle difese della controricorrente, risulta che l’istituto di credito ha incorporato per fusione la società che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo (e, dunque, la sua legittimazione a proseguire la controversia è indiscutibile); la censura, perciò, prende in considerazione una fattispecie totalmente avulsa da questa lite e dalla motivazione della decisione d’appello; la pretestuosità della censura è ulteriormente dimostrata dal fatto che proprio il COGNOME aveva convenuto in appello Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito della fusione per incorporazione di Consum.it;
-col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. per avere il giudice d’appello ravvisato un inadempimento del Governali alla convenzione stipulata con Consum.it, sebbene il ricorrente avesse regolarmente adempiuto alle sue obbligazioni derivanti da quel contr atto e non fosse responsabile dell’inadempimento al contratto di finanziamento stipulato dal COGNOME -perché, a suo dire, «dagli atti e documenti di causa, nonché dalle prove offerte dalle parti, non c’è
alcun inadempimento che venga in rilievo da parte del Sig. COGNOME rispetto all’accordo di convenzionamento stipulato con la Consum.it ; oltre alle già rilevate lacune nell’indicazione delle clausole contrattuali, la censura omette di confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello, che ha indicato quali erano le obbligazioni del COGNOME e puntualmente individuato i suoi molteplici inadempimenti;
-il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., in quanto la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto avanzare la propria domanda, relativa a credito illiquido, con ricorso monitorio e, dunque, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiararne l’inammissibilità; l ‘atto introduttivo non precisa se e quando la questione sia stata introdotta nei gradi di merito; ad ogni buon conto -poiché il procedimento inaugurato con la presentazione del ricorso e che si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma insieme a quest’ultimo costituisce un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso per ingiunzione funge da atto introduttivo in cui è contenuta la proposizione della domanda -la mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. non determina l’inammissibilità della domanda giudiziale, ma può rilevare soltanto ai fini della liquidazione delle spese del procedimento speciale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 75 del 08/01/2010, Rv. 611057-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007, Rv. 594926-01);
-la quarta censura denuncia l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo mancato di rilevare che il Governali aveva assolto il proprio onere probatorio circa l’adempimento delle obbligazioni sullo stesso incombenti; in altre parole, il ricorrente censura, come omesso esame, «un’inammissibile ed irragionevole interpretazione del dato probatorio fornito dalle parti» e pretende dalla Corte di legittimità un sindacato sulle risultanze probatorie già (insindacabilmente) valutate dal giudice di merito; q uanto all’omessa considerazione di alcuni elementi introdotti dalla difesa di COGNOME, costituisce consolidato insegnamento giurisprudenziale che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla
formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.» ( ex multis , Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 66015701);
-la quinta censura (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, difettando una sentenza penale, passata in giudicato, relativa al coinvolgimento del Governali nelle truffe perpetrate da NOME COGNOME), ex se difficilmente comprensibile, sembra lamentare la mancanza di un accertamento in sede penale relativo al coinvolgimento del Governali nella frode ai danni di Consum.it.: in proposito si osserva che è irrilevante la mancanza di una statuizione penale se la ricostruzione dei fatti è demandata al giudice civile e, comunque, la pronuncia impugnata non si fonda sull’accertamento di una responsabilità penale del ricorrente, bensì sulla violazione dei suoi doveri contrattuali; il motivo, dunque, è eccentrico rispetto alla ratio decidendi e si risolve in un’apodittica contrapposizione alla decisione della Corte d’appello, asseritamente fondata «su un’illegittima ricostruzione dei fatti di causa e degli elementi di prova ivi accertati»;
-in definitiva, il ricorso è palesemente inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-l ‘evidente inammissibilità del ricorso e dei motivi costituisce elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c., l’impugnazione di NOME COGNOME;
-come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente
inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come ‘abuso del processo’, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» ( ex multis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23335 del 26/07/2022);
-in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3.000,00;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per
esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,