Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5317/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrenti, controricorrenti al ricorso incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro
NOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- e sul ricorso successivo proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
ADILETTO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- e sul ricorso successivo proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrentenonché contro COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3335/2018 depositata il 03/07/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Nel 2010 il curatore del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli l’amministratore unico (NOME COGNOME) e i sindaci succedutisi nel tempo (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) per l’accertamento della loro responsabilità e la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società, quantificati in circa 3 milioni di euro.
1.1. -Secondo la prospettazione della curatela fallimentare attrice, i fatti addebitati erano i seguenti:
A) l’amministratore unico NOME COGNOME, nominato nel 2004, aveva sostenuto spese e costi relativi a forniture di merci e servizi per complessivi € 217.207,79 riguardanti l’esercizio commerciale presso i locali di INDIRCOGNOME nel periodo in cui nell’attività era già subentrata altra società, la RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva beneficiato senza alcuna giustificazione;
B) nel periodo in cui era stato amministratore il padre, NOME COGNOME, erano stati prelevati dalle casse sociali € 1.505.000,00 in contanti (come da bilancio al 31.12.2003), contabilizzati per € 1.380.000,00 come immobilizzazioni immateriali e d € 125.000,00 come attivo circolante; dette voci erano state poi fittiziamente appostate in bilancio come ‘avviamento’ e, dopo la nomina ad amministratore di NOME COGNOME, in data 27.09.2004, quella posta contabile era addirittura aumentata ad € 1.840.000,00 ;
-C) l’esercizio commerciale del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era stato negligente, poiché l’amministratore si era ostinatamente opposto allo sfratto per morosità invece di liquidare sollecitamente l’attività, tanto che le attrezzature pignorate dal locatore erano state vendute all’asta per € 50.000,00 a fronte di un valore contabile di € 200.000,00 ;
D) fin dal 2003 si erano lasciati accumulare debiti per contributi RAGIONE_SOCIALE e ritenute Irpef in complessivi € 657.664,00 oltre accessori.
1.2. -Su queste basi fattuali, la curatella ascriveva all’amministratore la responsabilità di aver omesso di rilevare lo stato di dissesto della società (posto che già dal bilancio del 2004 emergevano i presupposti di cui a ll’ art. 2447 c.c.) e di averlo
addirittura aggravato con ulteriori condotte, oltre che col tardivo deposito (solo nel 2007) dei bilanci relativi agli anni 2002-2004.
Ai componenti del collegio sindacale veniva invece attribuita la responsabilità di aver omesso di svolgere le funzioni di controllo e vigilanza sull’operato dell’organo amministrativo, concorrendo perciò agli illeciti dallo stesso realizzati.
1.3. -Il Tribunale di Napoli, all’esito di prove testimoniali e di CTU sui presupposti di cui all’art. 2447 c.c., ha ritenuto accertati gli illeciti del COGNOME di cui alle lett. A) e B), ha escluso quelli di cui alle lett. C) e D), ha ritenuto che i sindaci -con l’ eccezione della COGNOME, in carica dal 30.06.2004 al 20.12.2006 -fossero concorrenti in detti illeciti (l’COGNOME per un ammontare inferiore , avendo assunto la carica dal 2006) ed ha quindi condannato al risarcimento del danno, in solido, il NOME e i COGNOME per € 552.107,79 e l’ COGNOME limitatamente ad € 217.107,79.
1.4. -La sentenza è stata appellata dal COGNOME, dai sindaci COGNOME e COGNOME e dal RAGIONE_SOCIALE.
1.5. -La Corte d’appello di Napoli ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando in € 577.215,67 la condanna in solido di amministratore e sindaci (COGNOME limitatamente ad € 92.215,67), ma ha dichiarato inammissibile l’appello del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME e COGNOME ed ha rigettato, nel resto, le impugnazioni.
In particolare:
I) con riguardo al l’addebito sub A) ha accolto parzialmente il primo motivo di appello di COGNOME e dei COGNOME, nonché il motivo di appello di COGNOME, detraendo alcune somme dagli importi delle fatture pagate per la gestione del locale di Riviera di Chiaia;
II) con riguardo all’addebito sub B) ha rigettato il secondo motivo di appello di COGNOME, e il primo dei COGNOME, in ordine alla posta ‘avviamento’ , ritenendo che né dalla prova testimoniale né dalla documentazione prodotta fosse emerso il benché minimo riscontro della titolare del ‘NOME NOME‘ alla lettera del 12.01.2004 inviata da NOME COGNOME per chiedere la riduzione del corrispettivo asseritamente dovuto per assicurare l ‘acquisizione della clientela;
III) sempre con riguardo all’addebito sub B), ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, per mancanza di specifica censura, ex art. 342 c.p.c., alla ratio decidendi per cui «sarebbe stato onere della curatela attrice allegare e dimostrare il nesso causale tra la condotta omissiva del convenuto NOME e il danno arrecato dalle distrazioni compiute dal padre prima della sua nomina»;
IV) con riguardo all’addebito sub C), ha accolto il secondo motivo di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, stante il contegno dilatorio dell’amministratore, che utilizzò l’ingente liquidità per illecite distrazioni piuttosto che per pagare i canoni di locazione, e omise di dismettere in tempo utile l’attività del ramo d’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , in modo da realizzare un congruo prezzo di cessione;
V) con riguardo all’addebito sub D), ha rigettato il terzo motivo di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE per difetto di contestazione specifica, ex art. 342 c.p.c., della ratio decidendi per cui l’inadempimento delle obbligazioni previdenziali aveva costituito per l’amministratore ‘ un’alternativa ‘ alla illecita distrazione di liquidità, sicché l’addebito delle suddette obbligazioni avrebbe comportato una duplicazione di voce risarcitoria, ferma restando la carenza probatoria riscontrata, sul punto, dallo stesso tribunale;
-VI) sempre in riferimento all’addebito sub B), ha accolto parzialmente il quarto motivo di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, relativo all’erronea esclusione della responsabilità dei sindaci NOME per l’intero importo oggetto della fittizia voce ‘avviamento’ , essendo stati essi in carica sin dalla costituzione della società fallita, e dunque anche nel corso dell’amministrazione di NOME COGNOME, ritenendo però estese ai sindaci le (non censurate) considerazioni del tribunale sulla carenza di prova in ordine alla ricorrenza del nesso causale tra condotta omissiva e danno avuto riguardo all’intero importo oggetto della voce fittizia ‘avviamento’, per la parte anteriore all’assunzione dell’incarico di amministratore da parte di NOME COGNOME, risalendo la formazione di tale voce di bilancio ad epoca anteriore al maturare delle condizioni di cui all’art. 2447c.c.;
Infine, con riguardo agli addebiti sub A), B) e C), ha rigettato il terzo motivo di appello incidentale dei COGNOME e il secondo motivo di appello incidentale di COGNOME, ritenendo configurabile l’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. ogni qual volta gli stessi non rilevino una macroscopica violazione o comunque non reagiscano in alcun modo di fronte ad atti di dubbia legittimità e irregolarità.
-Avverso detta decisione i sindaci COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, notificato in data 04.02.2019 al RAGIONE_SOCIALE, che ha replicato con controricorso e proposto ricorso incidentale in quattro motivi, cui a loro volta i predetti sindaci hanno resistito con controricorso.
Il AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto ricorso in quattro motivi, di tenore identico a quello degli altri sindaci, notificato il 04.02.2019 al RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso, riportandosi a quello già svolto contro i primi.
L ‘amministratore NOME ha proposto ricorso in tre motivi, parimenti notificato il 04.02.2019 al RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso.
I sindaci NOME e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Come visto, a vverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli sono stati diacronicamente proposti quattro ricorsi, uno dei quali sotto forma di ricorso incidentale formulato in controricorso.
Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo -e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso -fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Cass. 21497/2020, 25662/2014, 3004/2004).
Ragioni logiche impongono comunque di esaminare per primo il ricorso dell’amministratore NOME NOME dal momento che il titolo di responsabilità ascritto ai sindaci si àncora all’ omessa vigilanza sul comportamento di mala gestio attribuito all’organo amministrativo .
3.1. -Con il primo motivo il COGNOME denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2393 e 2394 c.c., nonché per inesistenza della motivazione, avuto riguardo al pagamento delle fatture di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE (addebito sub A), poiché la corte d’appello avrebbe immotivatamente ritenuto provato da parte della curatela il pagamento della fattura di € 58.573,53.
3.2. -Con il secondo mezzo svolge le stesse censure, aggiungendovi quella di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., con riguardo all’addebito sub B), osservando che non vi sarebbe alcuna disposizione che vieti l’iscrizione in bilancio della voce ‘avviamento’ o un accordo commerciale per il pagamento di una somma a titolo di avviamento -e che l’onere della prova gravava sulla curatela, mentre la corte d’appello avrebbe contrapposto al contenuto della lettera del precedente amministratore le risultanze di una prova testimoniale ritenuta generica, omettendo di esaminare il fatto che la società RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato il bar RAGIONE_SOCIALE, e ciò giustificava l’iscrizione in bilancio della voce ‘avviamento’.
3.3. -Il terzo denuncia, testualmente, ‘ violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 5 dell’a rt. 2394 e nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 ‘, sul rilievo, quanto all’addebito sub C), della mancanza di prova che il valore reale dei beni venduti all’asta corrispondesse a quello effettivo -da comparare semmai ad una vendita negoziale -e che la corte d’appello non avrebbe spiegato quale sia stato il fatto illecito e quale il nesso di causalità.
-Il ricorso del COGNOME è inammissibile, per difetto dei requisiti di autosufficienza e di specificità dei motivi.
È pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, il primo requisito, corollario del secondo, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità
all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 -e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022).
È altresì vero che il requisito di autosufficienza non deve tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, purché, però, nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U, 8950/2022).
Tuttavia, nel caso in esame, il solo contenuto dei motivi, anche alla luce della breve esposizione sommaria dei fatti di causa che li precede -ulteriore requisito di contenuto-forma prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. proprio per consentire al giudice di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto processuale e del fatto sostanziale che ha originato la controversia, nel rispetto del principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 11308/2014, 22674/2022; Cass. 6611/2022, 19507/2023) -non sarebbe stato sufficiente allo scopo, senza attingere al più dettagliato corredo informativo offerto dalla sentenza impugnata e dagli ulteriori atti difensivi, che hanno così consentito al Collegio di apprendere funditus i fatti essenziali, sostanziali e/o processuali, sottesi alle singole censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, 2602/2003, 11653/2006; conf., tra le più recenti, Cass. 5904/2023).
Del resto, anche singolarmente considerati, i motivi presentano ulteriori profili di inammissibilità.
4.1. -Tutti sono manifestamente infondati, ex art. 360-bis c.p.c., quanto alla censura di nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, la quale, invero, registra un livello sicuramente superiore al cd. minimo costituzionale’cui è ora circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 9017/2018,
26199/2021, 33961/2022, 4784/2023), tenuto conto che, secondo l’inveterato indirizzo di questa Corte, ai fini della conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, per condividerle o confutarle, ma è sufficiente che il giudice indichi -come è avvenuto -le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (Cass. 7483/2023, 33961/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).
4.2. -Il secondo poi, in particolare, non rispetta nemmeno il principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 32415/2021; Cass. 7345/2023, 17470/2018), poiché veicola confusamente denunce di vizi eterogenei, in contrasto con il principio per cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c.; sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. Al contrario, nel motivo in esame vengono esposti in modo promiscuo errores in iudicando, errores in procedendo e vizi motivazionali, con una tecnica espositiva che riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Cass. 23995/2022, 6581/2022, 16756/2019, 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016; cfr. Cass. nn. 7340, 6951, 6935, 5291, 4652, 3650, 2804, 1305, 1093 del 2023).
4.3. -In tutti e tre i motivi, le censure sono per lo più versate nel merito; ed è noto che la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, in funzione delle risultanze istruttorie, non integra né violazione né falsa applicazione di norme di diritto, poiché si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge (Cass. 4784/2023).
4.4. -Infine, il secondo ed il terzo motivo non rispettano il paradigma del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., che onera il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il “fatto storico” -e non già questioni, argomentazioni o prospettazioni delle parti (Cass. 2268/2022) -il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis , Cass. 27415/2018, 3110/2022).
In particolare, ove si tratti di documenti, la denuncia di tale vizio è ammissibile solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento, sicché «la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 19150/2016, 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022).
A ciò si aggiunga che non è ammissibile prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e del vizio di motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione), sicché, ove la violazione di legge sia mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, si versa nell’ipotesi di denuncia della erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, che attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 10313/2006; Cass. 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010).
-Anche il ricorso dei sindaci NOME è inammissibile.
Esso risente in gran parte dei profili di inammissibilità rilevati nel ricorso del COGNOME, poiché, in ciascuno dei quattro motivi in cui si
articola -relativi i primi tre agli addebiti sub A), B) e C), il quarto alla responsabilità dei sindaci -prospetta congiuntamente plurimi errores in iudicando e in procedendo (nel secondo anche vizi motivazionali), che tradiscono l’intento di una riv alutazione del materiale istruttorio, con una inaccettabile trasformazione del giudizio di legittimit à̀ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 7119/2020, 40495/2021, 6866/2022).
5.1. -In particolare, le censure di nullità della motivazione contenute in tutti e quattro i motivi sono inammissibili, ai sensi dell’ art. 360-bis c.p.c., per le stesse ragioni indicate al punto 4.1.
5.2. -Le censure di violazione dell’art. 112 c.p.c. per pretesa omessa pronuncia su alcune questioni, allegate nei motivi primo, secondo e quarto, sono in parte inammissibili, per difetto di autosufficienza, in parte manifestamente infondate, laddove la lettura della sentenza impugnata ne rivela l’avvenuto esame .
5.3. -Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestate nel secondo e nel terzo motivo, non sono dedotte in modo adeguato.
Difatti, il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016, 27197/2011).
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è invece riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di altra indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un diverso valore o il valore attribuito dal legislatore a una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente
apprezzamento; ove invece si deduca, sostanzialmente, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 (cfr. Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 2001/2023) che, come detto, non ricorrono nella sentenza impugnata.
5.4. -Le censure di violazione dell’art. 2697 c.c. , veicolate con i primi due motivi, sono inammissibili poiché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo -cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni -e non anche laddove si contesti, come avvenuto, il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. 1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018, 26366/2017).
5.5. -Nel resto, le denunce degli ulteriori vizi, se non addirittura nuove (come la questione del pagamento delle fatture da parte di COGNOME a seguito di messa in mora del 08.07.2009, di cui al primo motivo, e il difetto di interesse del curatore ex art. 100 c.p.c. di cui al terzo), o difettano di specificità e autosufficienza (come la violazione dell’art. 1227 c.c. per pretesa negligenza del curatore, di cui al primo mezzo, e de ll’ art. 2729 c.c. sul carattere fittizio della posta contabile ‘a v viamento’, di cui al secondo, nonché dell ‘art. 342 c.p.c. di cui al terzo ), ovvero non colgono l’effettiva ratio decidendi (come la violazione dell’art. 2702 con riguardo alla lettera di NOME COGNOME del 12.01.2004, sempre nel secondo), oppure vertono in sostanza su questioni di merito (come la violazione dell’art. 2407 c.c. denunziata nel quarto).
Più in generale, a fronte di una sentenza che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, i motivi del ricorso
tendono, come detto, a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, che è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale la esercita secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti ( ex plurimis , Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017).
Di conseguenza, la parte ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre a quella del giudicante la propria diversa valutazione o interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti, o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022).
Non è infatti compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né tantomeno procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò quand’anche il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008).
-Tutte le esposte considerazioni valgono anche per il ricorso proposto dal AVV_NOTAIO COGNOME, che consta di identici motivi e va perciò parimenti dichiarato inammissibile.
-L ‘inammissibilità del ricorso proposto dai sindaci COGNOME rende inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE, in quanto tardivamente proposto in data 13.03.2019, a fronte di una sentenza d’appello pacificamente pubblicata in data 03.07.2018 e non notificata.
Non si deve quindi procedere all’esame di detto ricorso incidentale.
-Segue la declaratoria di inammissibilità dei tre ricorsi proposti dall’amministratore e dai sindaci nonché di inefficacia del
ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, con compensazione delle spese tra tutte le parti.
-Sussistono, per i tre ricorsi qualificabili sostanzialmente come ‘principali’ , i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
9.1. -Diversamente, il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18348/2017, 1343/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i tre ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME nonché NOME COGNOME.
Dichiara inefficace il ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei tre ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/03/2024.