Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12387 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5724/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in COGNOME INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOMECOGNOME
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentat a e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro COGNOME
-intimate- avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 593/2021 depositata il 23/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La signora NOME COGNOME impugnava la sentenza n. 1783/2020, del Tribunale di Bergamo che dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di compravendita stipulato in data 22/12/2017 tra i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile sito in San Teodoro (NU) per il corrispettivo prezzo di euro 50.000,00.
La pronuncia accoglieva le istanze di NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME in qualità di eredi del sig. COGNOME, di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE, tutti creditori del sig. COGNOME deceduto.
Con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., emessa nel procedimento n. 593/2021, comunicata il 24 dicembre 2021 e notificata il 28 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta.
Il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda di simulazione assoluta non rientrasse nella materia dei diritti reali e, di conseguenza, la controversia non fosse soggetta all’obbligo di mediazione preventiva, previsto dall’art. 5, comma 1 -bis, del D.lgs. n. 28/2010, norma applicabile ratione temporis.
Inoltre, il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’infondatezza della simulazione del contratto nel merito, in quanto la documentazione relativa alla compensazione del credito era stata depositata tardivamente.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resistono con separati controricorsi la società RAGIONE_SOCIALE e i sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia <> dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3) in relazione al disposto di cui all’art. 5, comma 1 -bis del D.lgs. n. 28/2010.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso denunzia <> dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. in ragione della asserita infondatezza nel merito della domanda di simulazione assoluta.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve anzitutto contenere, a pena di inammissibilità, ‘l’esposizione sommaria dei fatti della causa’.
Tale norma -già prima del recente intervento normativo avvenuto con d.lgs. 10.10.2022, n. 149, che ha ancor più evidenziato la rilevanza del criterio della chiarezza espositiva -assolveva alla specifica funzione di dettare i requisiti di ‘forma -contenuto’ del ricorso per cassazione, configurando un vero e proprio modello legale, la cui inosservanza ne determinava (e determina) l’inammissibilità.
Secondo, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, detto articolo ‘non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti’, per cui ‘il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.’ (cfr. principio affermato da Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2021, n. 37552; nelle pronunce successive, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, 24 gennaio 2025, n. 1770; Cass. civ., Sez. II, Ord., 16 gennaio 2025, n. 1106; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 8 dicembre 2024, n. 31509; Cass. civ., Sez. V, Ord., 18 ottobre 2024, n. 27086).
Nel caso in esame, il ricorso della ricorrente risulta formulato in violazione dei richiamati principi, caratterizzandosi, al contrario, per una non ben comprensibile esposizione dei fatti all’origine della
vicenda de qua , anche dal punto di vista processuale, al punto da renderne ardua la sua stessa comprensione, così ponendosi in evidente contrasto con l’obiettivo del processo, che è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111, comma 2, Cost., e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. civ., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; nelle successive, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 dicembre 2024, n. 33694; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 novembre 2024, n. 30006).
Va ulteriormente osservato che i motivi risultano formulati in violazione altresì del requisito a pena d’inammissibilità prescritt o all’art. 366, 1° co. n, 6, c.p.c., non risultando debitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle mosse censure ( es., il<>, la <>, l'<>, i <> ), dei quali, al di là della formale intestazione di motivi, si richiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione diversa da quella al riguardo formulata dai giudici di merito.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a
spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza