Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32716 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11864 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat a presso l’avvocato NOME COGNOME;
parte ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
parte controricorrente
avverso la sentenza n. 37/2021 depositata il 19 gennaio 2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE per sentire accertato l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE stessa avendo riguardo alla convenzione stipulata tra le parti in data 5 dicembre 2005 e per sentire condannata la stessa RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in proprio favore, del 50% delle perdite sofferte in ragione del mancato rimborso, da parte di alcuni soci RAGIONE_SOCIALE cooperativa, dei finanziamenti loro concessi. La convenuta, in forza RAGIONE_SOCIALE richiamata convenzione, aveva infatti prestato garanzia per i crediti concessi dalla banca alle imprese che aderivano al RAGIONE_SOCIALE: in particolare, aveva assunto l’impegno di rivalere la banca stessa RAGIONE_SOCIALE metà delle eventuali perdite da questa sofferte con riguardo ai prestiti erogati.
Nel costituirsi in giudizio la cooperativa convenuta ha eccepito, che con riferimento ai finanziamenti erogati ad una delle società resesi morose, RAGIONE_SOCIALE, la procedura prevista dalla convenzione era stata seguita in modo anomalo: tale società non era infatti inizialmente socia RAGIONE_SOCIALE cooperativa ma era stata presentata e segnalata a RAGIONE_SOCIALE dalla banca stessa, la quale aveva raccolto autonomamente la documentazione necessaria e insistito per la concessione RAGIONE_SOCIALE garanzia, assumendo su di sé il rischio del mancato rimborso del finanziamento; la società evocata in lite ha contestato, pertanto, la validità RAGIONE_SOCIALE garanzia prestata, per essersi la banca resa inadempiente ai propri obblighi di istruttoria e di informativa, nonché ai più generali doveri di correttezza e buona fede. RAGIONE_SOCIALE ha quindi domandato in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento agli obblighi RAGIONE_SOCIALE convenzione, con conseguente declaratoria di inefficacia RAGIONE_SOCIALE garanzia prestata in favore RAGIONE_SOCIALE società Il RAGIONE_SOCIALE; in via subordinata, ha chiesto pronunciarsi l’annullamento RAGIONE_SOCIALE garanzia per errore ovvero per dolo RAGIONE_SOCIALE banca, in quanto essa convenuta aveva confidato nella completezza e correttezza dell’istruttoria dell’istituto di credito: istruttoria che invece non aveva avuto luogo.
Il Tribunale di Terni ha accolto la domanda RAGIONE_SOCIALE banca condannando la convenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 460.061,89; ha di riflesso respinto le domande riconvenzionali di RAGIONE_SOCIALE.
2 . ─ Investita del gravame proposto da quest’ultima società avverso la pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Perugia l’ha accolto.
In grande sintesi, dopo aver rilevato che dalla convenzione discendeva l’obbligo delle parti di collaborare nella gestione dell’istruzione RAGIONE_SOCIALE pratica che era finalizzata al rilascio RAGIONE_SOCIALE garanzia e alla concessione del finanziamento, la Corte territoriale ha evidenziato che, sulla scorta dell’affidamento riposto dall’appellante negli accertamenti RAGIONE_SOCIALE banca, la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato in via d’urgenza la prestazione di garanzia nonostante i gravi problemi finanziari che affliggevano la società RAGIONE_SOCIALE, in seguito dichiarata fallita: problemi che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE conosceva o avrebbe comunque dovuto conoscere. Il Giudice distrettuale ha in proposito valorizzato le risultanze di alcuni documenti (la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano con riguardo ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale commessi dal presidente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE società e dal consigliere delegato di RAGIONE_SOCIALE e un verbale di sommarie informazioni testimoniali) prodotti in appello e ritenuti nondimeno utilizzabili ai fini decisori in quanto formatisi in epoca successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie. Nel merito, secondo la Corte territoriale, «la condotta censurata, cioè l ‘ aver taciuto circostanze note che la parte contrattuale aveva l’obbligo di rilevare e dichiarare, anche solo mediante distorta informazione circa la condizione di solidità dell’impresa da finanziare», rilevava «quale dolo che ha determinato la caduta RAGIONE_SOCIALE controparte in errore su un fatto decisivo in relazione ad una singola garanzia prestata, quale vizio RAGIONE_SOCIALE volontà rilevante ai fini dell’annullamento» del contratto con cui era
stata prestata detta garanzia. Ad avviso del Giudice di appello, il dolo doveva considerarsi rilevante perché la banca, in base alla convenzione, «aveva il dovere di verificare il merito creditizio e la solvibilità dell’istante», secondo la diligenza professionale richiesta dall’operazione e la rappresentazione, da parte RAGIONE_SOCIALE stessa appellata, di una situazione economica in prospettiva florida, aveva determinato RAGIONE_SOCIALE «a concedere una garanzia che, ove avesse conosciuto la reale condizione finanziaria e patrimoniale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe concesso». La Corte di merito ha dunque pronunciato l’annullamento del negozio costitutivo RAGIONE_SOCIALE garanzia prestata con riferimento al 50% dell’esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE e ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 48.209,17, pari a quanto dovuto dalla cooperativa in forza RAGIONE_SOCIALE garanzia concessa in favore degli altri soci che si erano resi inadempienti.
3. – Ricorre per cassazione, con sei motivi, RAGIONE_SOCIALE, società che ha incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, RAGIONE_SOCIALE. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Col primo motivo sono denunciate la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, comma 3, 153, comma 2, 183 e 115 c.p.c. e la conseguente violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1439 e 1440 c.c.. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione dei documenti (la sentenza del Tribunale penale di Milano recante la condanna degli amministratori RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE per fatti di bancarotta e il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da tale NOME COGNOME) la cui produzione nel processo di appello è stata, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, erroneamente giudicata ammissibile: e ciò in quanto RAGIONE_SOCIALE non aveva allegato l’impossibilità di produrre i medesimi nel giudizio di primo
grado fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1439 e 1440 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.. Si deduce che la pronuncia di annullamento del contratto di garanzia per dolo si fonderebbe sulla violazione delle norme relative all’interpretazione dei contratti: nella fattispecie, infatti, il vizio RAGIONE_SOCIALE volontà non sarebbe ipotizzabile in quanto, in base alla convenzione conclusa, gli affidamenti potevano e dovevano essere richiesti alla banca soltanto una volta che RAGIONE_SOCIALE avesse prestato la propria garanzia.
Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1438, 1439 e 1440 c.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Si rileva che l’onere RAGIONE_SOCIALE prova del vizio del consenso gravava su RAGIONE_SOCIALE e non sulla banca.
Il quarto motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1438, 1439 e 1440 c.c., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Si lamenta si sia pronunciato l’annullamento del contratto sulla base una errata definizione RAGIONE_SOCIALE nozione giuridica di dolo, qualificando come dolosa la condotta consistente nell’aver deliberato l’affidamento in favore di RAGIONE_SOCIALE pur conoscendone o dovendo conoscere i gravi problemi finanziari, e dunque per mera colpa.
Col quinto mezzo di censura si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 156 c.p.c., nonché degli artt. 1427, 1428, 1429, 1438, 1439, 1440, 1175 e 1375 c.c.. Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata mancherebbe di alcuna motivazione circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE «reticenza dolosa», ovvero RAGIONE_SOCIALE conoscenza, in capo alla ricorrente, del raggiro usato dagli amministratori RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE per ottenere le garanzie e RAGIONE_SOCIALE conoscenza o conoscibilità RAGIONE_SOCIALE non solida posizione RAGIONE_SOCIALE detta impresa sul mercato.
Col sesto motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 324 c.p.c. e 2909 c.p.c., oltre che dell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la quantificazione dell’importo dovuto da RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE garanzia da questa prestata in favore di imprese diverse da RAGIONE_SOCIALE. Secondo gli istanti doveva essere pronunciata condanna per il maggiore importo di euro 86.075,41, tale essendo l’ammontare dell’esposizione garantita nei confronti delle dette imprese; sotto un diverso riflesso la ricorrente si duole, poi, che la Corte di appello abbia mancato di individuare i «presupposti numerici dell’operazione di calcolo» attraverso la quale era stata determinata la somma dovuta dalla controparte una volta espunto, per effetto dell’annullamento, l’importo dovuto con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE.
2. -Il ricorso per cassazione è improcedibile.
Il ricorso per cassazione è stato notificato telematicamente il 27 aprile 2021. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 gennaio 2021 e la ricorrente ha esposto che la stessa le è stata notificata il 10 marzo 2021. La notificazione del provvedimento non è però presente in atti.
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale» – la notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» RAGIONE_SOCIALE parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia RAGIONE_SOCIALE sentenza munita RAGIONE_SOCIALE relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione
ai sensi dell’art. 372 c.c. (Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349). Il mancato deposito di copia RAGIONE_SOCIALE relata di notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina poi l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un’ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose RAGIONE_SOCIALE cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio, ovvero ancora che la notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313).
3. -Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 1ª Sezione Civile, in data 6 novembre 2025. Il Presidente
NOME COGNOME