Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34665 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 26792/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta mandato in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 369/2024, depositata il 19/9/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/ 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano creditori nei confronti del Comune di Lignano Sabbiadoro.
Venivano stipulati due contratti di cessione dei crediti: il primo da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi B.F.F.) in data 9/2/2016; il secondo da RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 26/6/2015, con la successiva notifica al Comune del 17/7/2015 e rifiuto del Comune in data 24/7/ 2015.
Agiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione del 15/12/2020 dinanzi al Tribunale di Udine, chiedendo la condanna del Comune per una serie di crediti di cui B.F.F. si dichiarava cessionaria e che derivavano da vari fornitori del Comune.
Deduceva di essere creditrice verso il Comune della somma di euro 501,00 in linea capitale, quale credito ceduto da RAGIONE_SOCIALE, nonché di interessi di mora ed anatocistici relativi, però, ad altre fatture di diversi fornitori.
Si costituiva in giudizio il Comune, deducendo l’inefficacia degli atti di cessione, in assenza di accettazione da parte del Comune, ed eccependo l’inesistenza dei crediti pretesi costituiti dalla fattura non pagata, in quanto errata; tra l’altro i pagamenti erano stati tempestivi oppure erano stati eseguiti subito dopo la regolarizzazione delle fatture da parte dei creditori.
Il Tribunale di Udine con sentenza del 6/2/2023 rigettava la domanda.
In particolare, reputava fondata l’eccezione di inefficacia degli atti di cessione, stante l’opposizione del Comune ex art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 e la vigenza dell’art. 9 dell’allegato E della legge n. 2248 del 1865, in quanto la normativa era applicabile, non solo allo Stato, ma anche agli enti pubblici territoriali.
Inoltre, quanto alla cessione di RAGIONE_SOCIALE, la presenza di una nota di credito per storno totale della nota di debito provava la tempestività del pagamento, mentre la fattura per euro 501,00 non era stata pagata «in quanto presentava irregolarità che non ne consentivano il pagamento».
Avverso tale sentenza proponeva appello BFF Bank.
5.1. Con il primo motivo di gravame l’apCOGNOME deduceva che l’eventuale irregolarità della fattura, in quanto in regime di split payment , era irrilevante, poiché l’importo richiesto era solo per il capitale, e non anche per l’Iva.
La fattura sarebbe stata emessa anche regolarmente quanto al bollo, potendosi essere verificato un errore di compilazione che non poteva però giustificare, a fronte della fornitura ricevuta, il mancato pagamento.
5.2. Con il secondo motivo di gravame l’apCOGNOME contestava la sentenza di prime cure che aveva ritenuto inefficaci le cessioni a fronte del rifiuto opposto dal Comune. In realtà, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’art. 9 dell’allegato E della legge n. 2248 del 1865, nonché le norme di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923, dovendo trovare applicazione la disciplina di cui alla legge n. 52 del 1991.
5.3. Con il terzo motivo di impugnazione contestava la condanna pagamento delle spese di lite.
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 369/2024, depositata il 19/9/2024, rigettava l’appello.
6.1. Quanto al primo motivo d’appello, la fattura in questione presentava una serie di irregolarità che non avevano consentito al Comune di provvedere al pagamento.
Non solo mancava l’indicazione del regime di split payment , ma erano presenti regimi fiscali opposti (Iva e bollo), che non rendevano intellegibile se la prestazione fosse esente da Iva o meno.
Mancava anche il codice di gara, elemento essenziale per poter provvedere al pagamento.
6.2. Quanto al secondo motivo d’appello, la Corte territoriale reputava che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA aveva natura speciale rispetto alla disciplina del codice civile di cui agli artt. 1266 e ss. c.c.
Occorreva, infatti, la preventiva adesione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 2248 del 1865, come richiamata dall’art. 70 del regio decreto n. 2440 del 1923.
Una disciplina analoga, del resto, si rinveniva in materia di codice dei contratti pubblici, l’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, ove era prevista la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi alla cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
L’atto di cessione era stato notificato al Comune ai sensi degli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923.
Inoltre, l’art. 9 della legge n. 2248 del 1865 si riferiva ai contratti in corso, sicché una volta terminata l’esecuzione del contratto, non era più possibile il potere di veto della P.A.
Nella specie, però, l’atto di cessione era stato ritualmente notificato ai sensi degli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923; non poteva dunque trovare applicazione la disciplina indicata dall’ap-
COGNOME, che riguardava il diverso caso della cessione dei crediti tra imprese derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso il Comune di Lignano Sabbiadoro, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «con riferimento ai crediti per sorte capitale e relativi interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002, ritenuti non pagabili per la presenza di irregolarità nella fattura; violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2197 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione carente, per non aver considerato che le irregolarità costituivano errori di compilazione inidonei a rendere le fatture non pagabili».
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «con riferimento al ritenuto difetto di legittimazione di B.F.F. per avere la Corte ritenuto inopponibile la cessione dei crediti per omessa accettazione da parte del Comune: violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 70, comma 3, del regio decreto n. 2440/1923, che richiama l’art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e delle disposizioni di cui alla legge n. 52 del 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione carente, per non aver considerato che le disposizioni invocate dalla Corte sono inapplicabili per essere, invece, applicabili nella specie le disposizioni di cui alla legge
n. 52/1991, in virtù delle quali ai fini dell’opponibilità delle cessioni è sufficiente la loro notifica al debitore ceduto».
Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta «con riferimento al ritenuto difetto di legittimazione di B.F.F. per avere la Corte ritenuto inopponibile la cessione dei crediti per omessa accettazione da parte del Comune: violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 70, comma 3, del regio decreto n. 2440/1923, che richiama l’art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione carente, per non aver considerato che le disposizioni invocate dalla Corte sono inapplicabili per difetto dei presupposti soggettivo e oggettivo».
4. Il ricorso è improcedibile.
La ricorrente e il controricorrente hanno dichiarato che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 1/12/2024, ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge, né dalla ricorrente che vi era tenuta, né dal controricorrente.
Pertanto, il ricorso è improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., né acquisita – come consentito nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U, n. 21349 del 6/7/2022, nonché Cass., Sez. U, n. 10648 del 2/5/2017).
In tal senso, del resto, deve tenersi conto anche della pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, per la quale qualora il ricorrente
alleghi che la sentenza è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c., può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione, oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell’art. 372 c.p.c., purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 c.p.c.; deve invece escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Cas., Sez. U, n. 25513 del 2016; che richiama Cass., Sez. U, n. 9004 del 2009; Cass., Sez. U, n. 9005 del 2009).
La citata giurisprudenza nega inoltre qualsiasi rilievo alla mera dichiarazione conforme della controparte, stante il carattere pubblicistico del controllo preliminare che compete alla Corte. Il ricorso non supera neppure la c.d. «prova di resistenza», perché la notificazione del 2/12/2024 non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza (19/9/2024), prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita (Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SS.UU. 21349/2022).
Ed infatti, la sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 19/9/2024, quindi il computo del termine breve, anche tenendo conto della data di pubblicazione della sentenza, non è stato rispettato, essendo stato notificato il ricorso per cassazione il 2/12/2024,
quando il termine breve era ormai spirato il 18/11/2024 (tenendo conto della pubblicazione della sentenza).
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME