Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31819 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3854-2023 proposto da:
COGNOME NOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE, INAIL-ISTITUTO NAZIONALE PER L ‘ ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, COMUNE DI SPOLETO, COMUNE DI SANTA LUCE, COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO, COMUNE DI ROMA, COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA, COMUNE DI TARQUINIA, COMUNE DI VITERBO, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI FIRENZE, PREFETTURA DI PERUGIA, REGIONE LAZIO, CAMERA DI
COMMERCIO DI VITERBO, ISPETTORATO REGIONE LAZIOMINISTERO RAGIONE_SOCIALE E TELECOMUNICAZIONI, PROVINCIA DI GROSSETO;
– intimati – avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA del 30/6/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale lo stesso tribunale, in composizione monocratica, in data 14/3/2022, aveva dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi che gli stessi avevano presentato.
1.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso notificato il 30/1/2023, hanno chiesto la cassazione del decreto.
1.3. L ‘ Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione in giudizio. Sono, invece, rimasti intimate le altre parti indicate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso per cassazione, intanto, non è tempestivo.
2.2. La norma prevista dall’art. 739 c.p.c., secondo la quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione se pronunziato in confronto di più parti, non deroga, infatti, alla regola generale per cui, in linea di principio, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto camerale è pari, in forza dell ‘ art. 327, comma 1°, c.p.c., a sei mesi dalla sua pubblicazione (cfr. Cass. n. 18514 del 2003;
conf., Cass. n. 12972 del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.), a condizione, però, che lo stesso non sia stato notificato ovvero comunicato al ricorrente: in tali ipotesi, al contrario, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato in sede di reclamo è pari a sessanta giorni (art. 325, comma 2°, c.p.c.), con decorrenza dal momento della sua notificazione ovvero dalla sua comunicazione in forma integrale (cfr., in tema di reclamo, Cass. n. 4326 del 2024).
2.3. Nel caso in esame, la procura difensiva che i ricorrenti hanno rilasciato attesta espressamente che il decreto impugnato è stato comunicato agli stessi, ad opera della cancelleria del tribunale, in data 30/6/2022, a mezzo di pec (la quale, in quanto inviata ai sensi dell ‘ art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, presuppone, come può argomentarsi a contrario dal comma 5, l ‘ allegazione integrale del provvedimento trasmesso).
2.4. Ne consegue che il ricorso, in quanto proposto in data 30/1/2023, e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni con decorrenza dal 30/6/2022, appare tardivo e, come tale, inammissibile.
2.5. La stessa procura difensiva, del resto, reca espressamente, quale data di rilascio, il giorno 12/1/2022, e cioè una data anteriore alla pubblicazione, avvenuta il 30/6/2022, del provvedimento impugnato. Ed è, invece, noto che, nel giudizio per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3°, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell ‘ atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che però il conferimento non sia
antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. SU n. 2075 del 2024).
2.6. D’altra parte, se deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento (o di rigetto) del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione (o di diniego), da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai sensi degli artt. 10 e s. della l. n. 3/2012 (e succ. mod.), trattandosi di provvedimenti aventi carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi regolamentando (o negando) in modo incontrovertibile (la regolamentazione del) la dedotta situazione di sovraindebitamento (cfr. Cass. n. 22797 del 2023, la quale, in effetti, ha rilevato come ‘ i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti … nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 35976/2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021) e infine di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. 10095/2019 ) … -ma anche nel caso di ‘doppia negativa’, ossia di rigetto del reclamo contro il diniego di omologa (Cass. 28013/2022 e Cass. 4451/2018, con riguardo al piano del consumatore; v. anche Cass. 17391/2020 … ‘), resta, per contro, senz’altro inammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso in esame, nei confronti del decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione d’inammissibilità
della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 27301 del 2022, la quale ha osservato che la conclusione esposta non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 cit., operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura)
Il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile e come tale dev ‘ essere dichiarato. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima