Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10237 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15363/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 362/2020 depositata il 16/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva agito ingiuntivamente nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento del residuo dovuto per una bilancia di precisione, pari a € 5965,20 oltre accessori.
NOME NOME COGNOME aveva proposto opposizione lamentando la presenza di vizi tali da rendere inservibile la bilancia e aveva chiesto riconvenzionalmente la
risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. L’opposta aveva eccepito la tardività della denuncia dei vizi.
Esperita istruttoria anche orale il Tribunale aveva respinto l’opposizione.
Proposto appello da NOME COGNOME, la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto che invece vi fosse, attraverso le testimonianze assunte, la prova della denuncia avvenuta per iscritto il 3.10.2007 a fronte di vizi emersi e immediatamente denunciati (l’appellante, farmacista, aveva avvisato subito il rappresentante di zona e, su indicazione di questo, aveva avvisato telefonicamente la società che aveva inviato il modulo di denuncia effettivamente compilato e inoltrato), come confermato dall’intervento di un tecnico della società, e che comunque fosse intervenuto, attraverso l’intervento descritto, il riconoscimento dei vizi riferibile alla società vendtrice; aveva quindi accolto la domanda di risoluzione del contratto mentre aveva respinto la domanda risarcitoria per impossibilità della sua quantificazione.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi.
NOME NOME COGNOME ha presentato controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘Violazione di norme di diritto -art.1495 co 1 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.’.
Secondo la ricorrente sarebbero state mal applicate le prime due norme richiamate quanto all’onere di individuazione del momento iniziale di decorso del termine di otto giorni, onere a carico dell’opponente che avrebbe accettato senza riserve la bilancia al momento della consegna, alla fine di agosto 2007. Fino al 3.10.2007 non vi sarebbero state evidenze di denunce, mentre dalla testimonianza di NOME COGNOME sarebbe risultato solo che egli avrebbe avvisato subito NOME COGNOME, agente senza rappresentanza della ricorrente, il quale gli avrebbe consigliato di contattare subito RAGIONE_SOCIALE come il teste fece ricevendo il modulo poi inoltrato; né dal modulo, né dalle dichiarazioni testimoniali emergerebbe però quando i vizi emersero. Non sarebbe stata quindi superata, secondo la ricorrente, l’eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi.
Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la ‘Violazione dell’art.1495 co 2 c.c.’.
Non vi sarebbe stato, secondo RAGIONE_SOCIALE, alcun riconoscimento dei vizi poiché questo non si sarebbe potuto desumere dall’intervento di un soggetto per RAGIONE_SOCIALE, che nemmeno sarebbe stato propriamente un tecnico -si sarebbe trattato di NOME COGNOME, autista per la consegna di merci di grossa mole- e che nulla avrebbe potuto riconoscere; nemmeno è dimostrata la gratuità dell’intervento, dato che la dizione ‘in garanzia’ sul modulo di richiesta sarebbe stata aggiunta a penna dalla controparte.
Deve essere esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, la cui valutazione appare di carattere assorbente.
La Corte di merito ha ritenuto raggiunta la prova del riconoscimento dei vizi della bilancia da parte di RAGIONE_SOCIALE valorizzando gli esiti dell’attività istruttoria svolta (in particolare, l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società ricorrente, NOME COGNOME e le dichiarazioni testimoniali di NOME COGNOME e NOME COGNOME) e derivandone che l’aver riconosciuto il venditore la materiale esistenza dei vizi escludeva la necessità della denuncia da parte del compratore, anche in assenza dell’assunzione di responsabilità per essi da parte di RAGIONE_SOCIALE La ricorrente prospetta come violazione di legge quella che invece è, nella sostanza, la richiesta di una rivalutazione dell’interpretazione delle risultanze istruttorie svolta dal Giudice d’Appello, preclusa al Giudice di legittimità.
Non vi è infatti alcuna deviazione dal disposto dell’art.1495 c.c. ma solo il ritenuto ricorrere dell’ipotesi disciplinata dal comma 2, alla quale la norma correla il venir meno dell’obbligo di denuncia tempestiva a carico del compratore: la norma è stata applicata sul presupposto che dall’istruttoria esperita fosse emerso l’intervenuto riconoscimento dei vizi da parte della società venditrice, nell’attuazione dell’attività interpretativo-valutativa propria del Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso si specie, sorretta da motivazione priva di contraddizioni inconciliabili.
L’esame del primo motivo di ricorso rimane assorbito, essendo irrilevante, nell’impossibilità di rimettere in discussione le considerazioni della Corte di merito in ordine all’intervenuto riconoscimento dei vizi, stabilire se questi furono o meno tempestivamente denunciati.
Il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE deve essere quindi respinto.
Le spese della presente fase processuale si pongono a carico di RAGIONE_SOCIALE e si liquidano come in dispositivo.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di RAGIONE_SOCIALE di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore NOME COGNOME e le liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18