Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6684/2024 R.G. proposto da :
CURATELA DEL COGNOME NOME COGNOME, in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in OLBIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO C/O STUDI O COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
nonchè
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.p.t., elettivamente domiciliato in NOVARA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
nonchè
contro
NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZ.DIST. di SASSARI n. 1/2024 depositata il 05/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.1.- La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza n.1/2024, pubblicata il 5 gennaio 2024, ha rigettato il ricorso ex art. 64 e ss. legge n. 218/1995, con cui la Curatela del ‘Fallimento NOME COGNOME in persona del cura tore p.t., aveva chiesto, di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza emessa il 24.6.2022 dal Tribunale Cantonale Vallese, Corte penale II, dichiarata esecutiva in data 13.2.2023, al fine di poter procedere alla trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia del territorio/Conservatoria dei Registri Immobiliari e alla relativa esecuzione forzata. Nel giudizio aveva resistito Villa INDIRIZZO Anstalt, in persona del legale rapp.p.t., era rimasto contumace NOME COGNOME ed era intervenuta RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp. p.t.
La Curatela del ‘Fallimento NOME COGNOME ha proposto ricorso, chiedendo la cassazione di questa sentenza con tre mezzi. Villa Cento Anstalt ha replicato con controricorso e così anche Olnacaba Stiftung; NOME COGNOME è rimasto intimato.
La Curatela e INDIRIZZO hanno depositato memoria.
È stata disposta la trattazione la camerale.
1.2.- Nella decisione impugnata, la Corte di appello ha ricordato che, secondo l’assunto di parte ricorrente, con la sentenza emessa il 24.6.2022 dal Tribunale Cantonale Vallese, Corte penale II, dichiarata esecutiva in data 13.2.2023, era stato ‘ accertato che il fabbricato denominato INDIRIZZO, sito nel Comune di Arzachena (codice A 453), provincia di Sassari, Porto Pevero, censito al catasto fabbricati al foglio 21, particella n. 56, categoria A/7, classe 2, con consistenza di 8,5 vani, di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, così come il suo arredamento, rientrano nella curatela del Fallimento NOME COGNOME‘ e che ‘L’immobile denominato Villa Sa Pedra, situato nel Comune di Arzachena (codice A 453), provincia di Sassari, Porto Pevero, censito al catasto dei fabbricati al foglio 21, particella n. 56, categoria A/7, classe 2, con consistenza di 8,5 vani, di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, così come i suoi arredi, sono devoluti alla curatela del Fallimento NOME COGNOME e tutti i diritti su detto fabbricato e sugli arredi sono esercitati dalla curatela del Fallimento NOME COGNOME in vista dell’esecuzione forzata .’; ha quindi rimarcato che, a sostegno della domanda, la ricorrente aveva allegato che erano stati rispettati tutti i requisiti di cui all’art. 64 L. 218/1995 affinché il provvedimento giudiziario potesse essere posto in esecuzione nell’ordinamento italiano.
Dopo avere ricondotto il procedimento nell’ambito di applicazione dell’art.67 della legge n.218/1995, per essere lo stesso funzionale all’esecuzione forzata, ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art.64 lett. a) e b) della legge cit.
Innanzi tutto, esprimendo una prima ratio , ha affermato che difettava il presupposto di cui all’art.64, lett. a) cit., secondo il quale la sentenza straniera può essere riconosciuta nel nostro ordinamento solo se ‘il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano’ , perché «trattandosi di un bene immobile sito nel territorio dello Stato italiano, ogni controversia sulla proprietà e/o possesso dello stesso andava decisa in Italia, ai sensi dell’art.51 della legge n.218/1995; ha richiamato sul punto anche quanto previsto dall’art.21, comma 1, n.1, del Reg. CE n.44/2001 (norma abrogata dal Reg. CE 1215/2012) secondo cui ‘ Indipendentemente
dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato ….’.
Quindi la Corte di merito, dopo avere riepilogato l’ iter processuale ed il contenuto della decisione del Tribunale elvetico, di cui si discute, ha evidenziato altre ragioni che ostavano alla pronuncia richiesta.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto di dover evidenziare come «la sentenza straniera di cui è chiesto il riconoscimento richiami un pregresso e lungo contenzioso, iniziato nel 2012, tra il Fallimento di NOME COGNOME da un lato, e quest’ultimo e la Villa Cento Anstalt, dall’altro, avente per oggetto ‘l’appartenenza o meno’ della villa sarda alla massa fallimentare ai fini dell’esecuzione forzata e durante il quale risultano pronunciate ben sei sentenze diverse. Nella decisione straniera oggetto della presente causa, il tribunale cantonale, dopo avere ripercorso il lungo iter giudiziario richiamando le varie sentenze pronunciate dai tribunali svizzeri, precisava che ‘le uniche questioni ancora aperte sono quindi quelle delle spese processuali e delle indennità’. Ciononostante, dopo avere motivato esclusivamente in punto di spese, si pronunciava anche su ‘tutti i diritti su detto fabbricato’, come da punti 11 e 12 del dispositivo (’11. E’ stato accertato che il fabbricato denominato Villa Sa Pedr a, sito nel Comune di Arzachena (codice A 453), provincia di Sassari, Porto Pevero, censito al catasto fabbricati al foglio 21, particella n. 56, categoria A/7, classe 2, con consistenza di 8,5 vani, di proprietà di Villa Cento RAGIONE_SOCIALE, così come il suo arredamento, rientrano nella curatela del Fallimento NOME COGNOME‘ e ’12. L’immobile denominato Villa Sa Pedra, situato nel Comune di Arzachena (codice A 453), provincia di Sassari, Porto Pevero, censito al catasto dei fabbricati al foglio 21, particella n. 56, categoria A/7, classe 2, con consistenza di 8,5 vani, di proprietà di INDIRIZZO Anstalt, così come i suoi arredi, sono devoluti alla curatela del Fallimento NOME COGNOME e tutti i diritti su detto fabbricato e sugli arredi sono esercitati dalla curatela del Fallimento NOME COGNOME in vista dell’esecuzione forzata’). Il tribunale cantonale non specificava peraltro a quali diritti sul fabbricato si riferisse nel suo dispositivo, posto che nello svolgimento dei fatti contenuto nella sentenza strani era si fa generico riferimento alla ‘devoluzione alla curatela del fallimento NOME COGNOME dell’immobile denominato INDIRIZZO e dei
beni mobili in esso contenuti nonché l’esercizio da parte della curatela fallimentare di tutti i diritti su tale immobile e sui suoi arredi in vista dell’esecuzione forzata’ (vedi sentenza pag. 4).».
Su tale premessa – dopo avere osservato che la Fondazione RAGIONE_SOCIALE aveva allegato di essere titolare dei cd. ‘diritti del Fondatore’, istituto non previsto nell’ordinamento nazionale, ed aveva lamentato la lesione del suo diritto di difesa per non essere stata citata in alcuno dei procedimenti del suddetto contenzioso elvetico -la Corte di appello, esprimendo un’autonoma ratio decidendi , ha ravvisato la violazione del diritto di difesa di Olnacaba Stiftung come previsto dall’art.64, lett. b), sul rilievo c he effettivamente nella sentenza straniera e in alcuni passaggi delle varie pronunce emesse dai tribunali elvetici nel lungo contenzioso si dava atto del cd. ‘diritto del Fondatore’, senza che la Fondazione fosse mai stata citata in giudizio.
In particolare, ha ravvisato nella sentenza straniera la lesione del diritto di difesa delle parti interessate sotto due profili: il primo concernente la posizione della terza intervenuta, mai citata in giudizio pur vantando diritti di cui si era discusso e deciso; il s econdo concernente l’incertezza definitoria dei ‘diritti’ oggetto della decisione straniera, posto che statuendo genericamente nel suo dispositivo su ‘ tutti i diritti su detto fabbricato e sugli , arredi …in vista dell’esecuzione forzata’, non risultava affatto chiarito a quali specifiche posizioni giuridiche soggettive la sentenza intendesse riferirsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. -I tre motivi di ricorso denunciano:
I) erronea applicazione degli artt. 51 e 64 e ss della legge n. 218/95 e mancanza di motivazione della decisione impugnata laddove non viene ammesso il riconoscimento della sentenza elvetica nella parte in cui questa dispone dei diritti legati ai beni mobi li contenuti nell’immobile sito in Sardegna;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 64, lett. a), nonché violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 4 della legge n. 218/95 laddove non viene ammesso il riconoscimento della sentenza elvetica nella parte in cui questa dispone dei diritti legali al bene immobile;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 64 lett. b) della legge n 218/95 laddove la sentenza impugnata ritiene vi sia stata violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nei confronti di Olnacaba Stiftung.
3.Il ricorso della Curatela rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 citato, avendo la stessa agito per ottenere l’accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza emessa il 24 giugno 2022 dal Tribunale cantonale Vallese, Corte penale II, al fine di poter procedere alla trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia del territorio/Conservatoria dei Registri Immobiliari e alla relativa esecuzione forzata.
La legge n.218/1995 si fonda sui concetti di ‘riconoscimento’ ed ‘esecuzione’, il primo consiste nell’attribuzione alla decisione straniera di tutti gli effetti che produce nell’ordinamento d’origine ad eccezione dell’idoneità a costituire titolo per l’ese cuzione forzata, il secondo nell’attribuirle anche tale ulteriore effetto; il riconoscimento è automatico salva contestazione, mentre l’esecuzione richiede una sentenza di accertamento costitutivo da parte del giudice (art.67) che va promosso dinanzi alla Corte di appello del luogo ove si intende attuare o eseguire la decisione.
La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, che concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi dell’art.1, «si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale» e, quindi, anche ove la statuizione in materia civile sia stata adottata da un giudice penale, come nel presente caso.
4.- Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha da tempo riconosciuto l’ammissibilità di un riconoscimento parziale della sentenza straniera e, correlativamente, il potere della parte istante di limitare l’oggetto della richiesta a determinate statuizioni della pronuncia, ove la stessa sia costituita da più capi scindibili (cfr. Cass. n.22183/2024; Cass., Sez. I, 9/08/1997, n. 7444; 19/01/1993, n. 606; 16/11/1988, n. 6194): tuttavia tale fattispecie non ricorre nel caso di specie.
Va evidenziato in proposito che la decisione elvetica di cui si è chiesta l’esecuzione ex art.67 legge n.218/1995, non è articolata per capi distinti
riguardo ai beni immobili e ai beni mobili che ne costituiscono l’oggetto (beni mobili, che la stessa ricorrente, qualifica come arredi e quadri di ‘pertinenza’ della Villa) e che, come si desume dalla sentenza impugnata, l’oggetto del procedimento, nella domanda proposta dinanzi alla Corte di appello sarda, è stato costituito dal riconoscimento dell’efficacia dell’intera sentenza senza alcuna limitazione o espressa esclusione di alcuni capi, nemmeno nella prospettazione di parte indicati come ‘scindibili’; né il giudice avrebbe potuto procedere in questi termini ex officio stante la piena disponibilità della parte in ordine ai diritti fatti valere.
5.- Il secondo motivo è fondato e va accolto.
Il giudice chiamato a pronunciare il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze straniere deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, procedendo ad una verifica che non ha alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell’atto, limitato al decisum , cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della ratio sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all’opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito (Cass. n.8462/2023; Cass. n.22183/2024).
Inoltre, «… il difetto di “competenza giurisdizionale”, secondo i principi propri dell’ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995, non può essere invocato, per la prima volta, davanti al giudice italiano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio . » (Cass. Sez. U. n. 21946/2015)
Quindi, ai sensi della legge n. 218/1995, i vizi che, se tempestivamente dedotti avanti al giudice straniero avrebbero inficiato il giudizio (quale il vizio della notifica dell’atto introduttivo e la pretesa incongruità del termine a comparire assegnato al convenuto), non possono essere fatti valere, per la prima volta, davanti al giudice italiano.
Ciò vale anche in ordine al preteso difetto di “competenza giurisdizionale”, secondo i principi propri dell’ordinamento italiano, come stabilito dall’art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218/1995, atteso
che, per l’ordinamento nazionale, la competenza giurisdizionale è accettata ed è derogabile dalle parti anche implicitamente, ai sensi dell’art. 4 (Accettazione e deroga della giurisdizione) proprio della legge n.218/1995, secondo il quale «1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. 2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. 3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.».
Orbene, nel caso di specie, non è possibile evincere né dalla sentenza, né dagli atti di parte che dinanzi al giudice elvetico sia stata sollevata o eccepita tempestivamente dalle parti la questione di giurisdizione e non risulta nemmeno, secondo i principi affermati in sede di legittimità, che sia stata negata dinanzi alla Corte di appello la utile proponibilità della questione del difetto di ‘competenza giurisdizionale’ innanzi al giudice elvetico alla stregua della normativa straniera (Cass. Sez. U. n.21946/2015; Cass. n.8588/2003).
Pertanto, la Corte di appello non ha dato retta applicazione ai principi enunciati perché ha rilevato d’ufficio il difetto di competenza giurisdizionale, come si evince dalla sentenza e dal controricorso, nel quale Villa Cento Anstalt rimarca di non avere sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione nel giudizio nemmeno avanti la Corte di Appello di Sassari, essendosi limitata ad affermare che difettava il presupposto per il riconoscimento della sentenza straniera di cui all’art. 64 della legge 218/95 (fol. 8 del controric.), così propugnando una tesi che non merita condivisione.
6.- Anche il terzo motivo è fondato e va accolto.
Il giudice chiamato a pronunciare il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze straniere deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, procedendo ad una verifica che non ha alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, va osservato che la lesione
del diritto di difesa è congruamente valutabile, nei imiti di rilevanza già affermati da questa Corte, secondo la quale in occasione del riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (Cass. n.21233/2021).
Fermi questi principi, è decisivo rimarcare che la fattispecie in esame non ricade nel loro ambito applicativo
Invero, la lesione del diritto di difesa valutabile dal giudice nazionale ai sensi degli artt. 64 e 67 della legge n.218/1995 deve riguardare il diritto di difesa delle parti costituite nel processo straniero che ha dato luogo alla pronuncia straniera di c ui si chiede l’esecuzione, mentre esulano dal perimetro valutativo questioni introdotte per la prima volta dinanzi al giudice nazionale da un soggetto intervenuto nel giudizio nazionale e che non sia stato parte nel processo straniero.
La decisione impugnata erroneamente ha preso in esame le deduzioni circa la presunta violazione del diritto di difesa proposte dall’interventrice NOME COGNOME con riferimento al processo elvetico, perché l’odierna interventrice, come è indiscusso, non era stata parte del giudizio elvetico e la statuizione sul punto va cassata.
7.- Vanno, pertanto, accolti i motivi secondo e terzo del ricorso, infondato il primo; la decisione impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione per il riesame, l’applicazione dei principi enunciati e la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, infondato il primo;
Cassa la decisione impugnata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione