Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1343 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1343 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18501 – 2023 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e con elezione di domicilio digitale all’ indirizzo pec indicato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 266/2023 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, pubblicata il 28/6/2023 e notificata nella stessa data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 266/2023, la Corte d’appello di Caltanissetta, accogl iendo l’appello di NOME COGNOME, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 354/2018, ha rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 50.000,00, proposta da NOME COGNOME in forza della scrittura privata conclusa il 31 luglio 2007. In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che l’ accordo negoziale invocato a fondamento della domanda, stipulato tra le parti per regolare lo scioglimento della comunione su un immobile, non contenesse un riconoscimento incondizionato del debito di euro 50.000, ma soltanto un impegno di restituzione subordinato alla misura del ricavato della vendita dell’immobile stesso, da impiegarsi innanzitutto per l’estinzione del mutuo; dall’alienazione dell’immobile, invece, non era residuato alcunché da restituire perché il prezzo ricavato dalla vendita a terzi era stato soltanto di euro 270.000,00, inferiore a quello programmato e sperato di euro 320.000,00 e l’ importo era stato integralmente utilizzato per l’estinzione del mutuo e la cancellazione dell’ipoteca accesa in favore dell’Istituto bancario che aveva erogato la somma necessaria all ‘acquisto .
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, illustrati da memoria; NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
In data 24/9/2024, il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso per manifesta infondatezza.
In data 20/10/2024, la ricorrente NOME COGNOME ha chiesto la decisione.
È stata, di conseguenza, fissata la trattazione in camera di consiglio in data odierna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo articolato in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1988 cod. civ., per avere la Corte di merito rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 50.000,00 sull’errato presupposto che l’accordo negoziale tra coniugi separandi del 31 luglio 2007 non contenesse un riconoscimento di debito, ma soltanto una dichiarazione di impegno condizionata all’ottenimento di un diverso e maggiore prezzo.
1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha , innanzitutto, sottolineato che nel ricorso per separazione consensuale, sottoscritto congiuntamente in data 31/7/2007, i coniugi in crisi coniugale, oltre a regolare le condizioni di separazione avevano previsto di alienare, «entro e non oltre il 31/12/2007» al prezzo tra loro concordato di euro 320.000,00, la villa in proprietà comune sita in Caltanissetta alla INDIRIZZO, gravata da mutuo acceso preso il Banco di Sicilia s.p.a. per l’importo di euro 250.000,00, «impegnandosi» a estinguere questo mutuo con il ricavato della vendita; avevano, poi, previsto che «la restante somma» sarebbe stata suddivisa in parti uguali tra di loro «previa attribuzione alla Signora COGNOME della somma di euro 50.000,00», da lei stessa versata in via esclusiva al momento dell’acquisto della villa . La Corte d’appello ha, quindi, sottolineato che , «secondo una interpretazione della scrittura quanto più aderente alla comune intenzione delle parti, ex art. 1362 cod. civ., emerge che gli ex coniugi avessero gradatamente previsto che con il ricavato della vendita si dovesse:
estinguere il mutuo;
restituirsi la somma di euro 50.000,00 a COGNOME;
dividere l’eventuale eccedenza.
Tale proposito, però è risultato non completamente realizzato in quanto il prezzo di vendita ricavato, di soli euro 270.000 e, perciò, inferiore a quello sperato, non ha consentito, detratte le somme necessarie a estinguere il debito, alla COGNOME di recuperare quanto sperato».
Nella sentenza qui impugnata, dunque, la Corte d’appello ha provveduto alla ricostruzione della volontà delle parti come contenuta nella scrittura, esplicitamente riferendosi alla «chiarezza della terminologia utilizzata» e dalla mancanza di «alcun altro elemento ricavabile aliunde , da cui poter supporre che la somma pretesa dalla COGNOME dovesse a lei essere restituita ‘a prescindere dall’esito della vendita’, anzi risultando chiaro che le parti avevano espressamente pattuito che ‘dal ricavato’ della vendita doveva residuare l’importo da rendere » (v. pag.7 della sentenza).
Questa operazione ermeneutica non è stata adeguatamente censurata.
Per principio consolidato, infatti, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.: in conseguenza, il ricorrente per cassazione deve non soltanto fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. Sez. 1, n. 27136 del 15/11/2017; Cass. Sez. 5, n.
873 del 16/01/2019; Cass. Sez. L, n. 18214 del 3/07/2025). Pertanto, non è sufficiente il semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. Sez. 3, n. 11254 del 10/05/2018).
A queste considerazioni può aggiungersi che, in ogni caso, la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi , comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: in conseguenza, viene meno ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che -come accaduto nella fattispecie – esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass Sez. 1, n. 2091 del 25/01/2022).
In tal senso, allora, l’argomentazione della ricorrente non coglie nel segno perché, in ogni caso, il riconoscimento è stato interpretato dalla Corte territoriale come condizionato alla sussistenza di un residuo
del prezzo dopo l’estinzione del mutuo con conseguente venir meno di ogni effetto vincolante.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato l’omesso esame della natura giuridica di promessa di pagamento e/o di ricognizione di debito, da attribuire alla dichiarazione del COGNOME contenuta nell’accordo negoziale del 31 luglio 2007, in merito alla somma da lei anticipata per l’acquisto della casa coniugale .
2.1. Anche questo motivo è inammissibile per come è stato formulato.
Come chiarito da questa Corte, l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, laddove prevede l’ipotesi di censura per «omesso esame» concernente «un fatto decisivo per il giudizio» si riferisce ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» (come avvenuto nel caso di specie, laddove la ricorrente ha lamentato una scorretta valutazione della dichiarazione fatta dal COGNOME dell’accordo oggetto di causa, così, in effetti, riproponendo -sotto altra veste – la stessa censura di cui al primo motivo), che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle doglianze irritualmente formulate: questa interpretazione è stata fondata sulla modifica testuale operata sull’articolo nel 2012, con la specifica sostituzione con il lemma «fatto» del precedentemente utilizzato, cioè «punto»; ques t’ultimo sostantivo, infatti, costituiva un termine atecnico con cui era possibile indicare sia fatti che questioni, sicché la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di conseguenze (cfr. Cass. Sez. 5, n. 2805 del 5/02/2011; Cass. Sez. 6 – 1, n. 2268 del 26/01/2022).
Il ricorso deve essere perciò, respinto, con conseguente condanna della ricorrente NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate come in dispositivo.
La decisione è conforme alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., sicché, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente deve essere condannata al pagamento, a favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata in euro 2.500,00, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente quantificata in euro 1.500,00, a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-102023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, att raverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna, altresì, la stessa ricorrente, ai sensi dell’ art. 96, comma III, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore di NOME COGNOME e, in applicazione dell’ art. 96, comma IV, cod. proc. civ., di ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione del 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME