Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5076 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10116/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME già elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ed attualmente domiciliato per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i predetti legali;
-ricorrente e resistente al ricorso incidentalecontro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME già elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME ed attualmente domiciliato per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi i predetti legali;
-resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 666/2021 depositata il 26/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.In data 16.8.2011 NOME COGNOME e la sorella NOME COGNOME sottoscrissero un documento (sottoscritto da entrambi i fratelli e da due testimoni, nonché trascritto in ricorso ai fini dell’autosufficienza), intitolato ‘ Atto di riconoscimento di debito’ con il quale NOME COGNOME :
<>.
2.Azionando il suddetto documento, nel 2014 NOME COGNOME chiedeva al Presidente del Tribunale di Locri di ingiungere a NOME COGNOME quale erede testamentario di NOME COGNOME, il pagamento della suddetta somma.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 264/2014, provvisoriamente esecutivo, NOME proponeva opposizione instaurando il giudizio a cognizione ordinaria recante n. RG 1216/2014, negando l’esistenza del rapporto fondamentale indicato nella scrittura del 16 agosto 2011 ed allegando una scrittura privata del 19 agosto 2011, con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di essere stata costretta dal fratello a firmare la scrittura del 16 agosto 2011.
Il Filocamo si costituiva, contestando l’opposizione. In comparsa, in specificazione della scrittura del 16 agosto 2011, veniva allegato che la sorella, alla fine del 2005, aveva assunto l’obbligo di restituire il capitale di € 865.000,00 maggiorato di interessi al 4% e rivalutazione.
In data 15 novembre 2014 veniva emessa ordinanza che subordinava la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo alla prestazione di una cauzione.
In data 14 marzo 2016 l’opponente proponeva querela di falso avverso la scrittura del 16 agosto 2011, per abuso di foglio firmato in bianco, introducendo altro giudizio, recante numero di RG 1768/2014.
Il Tribunale di Locri, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 877/2019,
rigettava la querela di falso proposta in via incidentale dall’ COGNOME;
accoglieva l’opposizione dell’COGNOME esclusivamente in punto di ammontare degli interessi dovuti, che riduceva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; mentre rigettava le altre domande;
condannava l’COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di € 1.079.816,23, oltre interessi al tasso legale annuo, calcolati su € 967.935,00, dal 16 agosto 2011 sino al soddisfo;
dichiarava inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dall’ COGNOME;
ordinava la cancellazione di alcune espressioni sconvenienti.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, impugnando, nello specifico, le parti del provvedimento impugnato in cui il Tribunale: aveva ridotto l’importo degli interessi a lui dovuti, aveva disposto la compensazione delle spese ed aveva ordinato la cancellazione di frasi ritenute ‘sconvenienti’.
Si costituiva l’COGNOME, il quale, previa contestazione dell’ammissibilità dell’appello, proponeva appello incidentale volto all’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 264/2014, nonché all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione (di cui al procedimento riunito n. 1768/2014) e della querela di falso avanzata in primo grado. Nel merito contestava l’esistenza del credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti.
La Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza n. 666/2021:
in parziale modifica della sentenza impugnata, condannava l’Albanese alla corresponsione in favore del Filocamo della minor somma di € 976.881,23, oltre interessi al tasso del 4% annuo sull’importo di € 865.000,00 dal 16 agosto 2011 sino a soddisfo;
rideterminava le spese processuali del primo grado;
compensava per ¼ le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico dell’Albanese la parte restante;
poneva interamente a carico dell’Albanese le spese processuali del secondo grado di giudizio relativo alla querela di falso dal medesimo proposta.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE (riferendo di aver presentato anche istanza di correzione di
errore materiale per l’errata individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti dalla parte soccombente).
Ha resistito con controricorso l’Albanese, che ha proposto ricorso incidentale.
Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE (che in detta sede ha fatto presente che la Corte d’Appello di Reggio Calabria con ordinanza del 7.2, 2022 ha rigettato la sopra richiamata istanza per correzione di errore materiale).
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma i Difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Giova preliminarmente ripercorrere il contenuto delle sentenze dei due giudici di merito.
1.1. Per come si evince nella parte narrativa della sentenza impugnata, il Tribunale:
ha rigettato la querela di falso proposta in via incidentale da NOME NOMECOGNOME escludendo la sussistenza dell’abuso di foglio firmato in bianco;
in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha condannato l’Albanese al pagamento in favore del Filocamo della somma di € 1.079.816,23, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla sorte capitale rivalutata dal 16 agosto 2011 sino al soddisfo, sul presupposto che il tasso legale per l’anno 2005 era pari al 2,5% e per l’anno 2011 era dell’1,5% – e quindi era inferiore a quello risultante dalla scrittura del 16 agosto 2011 – e considerata la mancanza di forma scritta del patto relativo agli interessi in misura ultralegale, avendo le parti distrutto le precedenti dichiarazioni, ha disposto di sostituire agli
interessi al tasso del 4% gli interessi al tasso legale dall’1 gennaio 2006 fino al 15 agosto 2011. Quindi, secondo il Tribunale, il credito dell’attore sostanziale era pari ad € 865.000,00, gli interessi legali pari ad € 111.881,23 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 15 agosto 2011, e la rivalutazione pari ad € 102.935,00; per il complessivo importo di € 1.079.816,23;
ha ritenuto sufficiente, in quanto non contraddetta dalle affermazioni e dagli elementi di prova forniti dall’opponente, l’allegazione di NOME COGNOME in specificazione della scrittura del 16 agosto 2011, secondo cui NOME COGNOME aveva assunto, alla fine del 2005, un obbligo di restituire il capitale di € 865.000,00 maggiorato di interessi al 4% e rivalutazione;
ha escluso la possibilità di applicare interessi su quelli già scaduti al 15 agosto 2011, in quanto la clausola anatocistica deve essere redatta per iscritto, essendo diretta ad elevare il tasso legale degli interessi; ed ha pertanto applicato gli interessi al tasso legale annuo solo sulla sorte capitale rivalutata, dal 16 agosto 2011;
-ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dall’COGNOME, dovendo essere i motivi di merito proposti nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed essendo inammissibile per carenza di interesse ad opporsi la doglianza riguardante la nullità del precetto per l’indicazione in compensazione di debiti non omogenei tra loro.
1.2. D’altra parte, la corte territoriale, nella impugnata sentenza, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello:
ha considerato la scrittura privata del 16 agosto 2011: in parte come contratto (nelle forme di cui all’art. 1333 c.c.), in parte come negozio di accertamento e in parte come confessione;
ha dato atto che il Tribunale aveva stabilito non potersi tener conto della scrittura privata del 19 agosto 2011 e che tale statuizione, non avendo formato oggetto di appello, era passata in giudicato;
– ha confermato la sentenza di primo grado: a) nella parte in cui aveva rigettato la querela di falso presentata dall’Albanese sulla scrittura privata dal 16 agosto 2011 e ritenuto non provato l’abuso di foglio firmato in bianco; b) nella parte in cui ha disposto la sostituzione degli interessi al tasso del 4% con quelli al tasso legale dal 1° gennaio 2006 fino al 15 agosto 2011 ed ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto dal Filocamo; c) nella parte in cui, in assenza di specifica domanda, aveva escluso la possibilità di applicare interessi su quelli già scaduti al 15 agosto 2011; d) nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione avanzata dall’Albanese: sia perché, in caso di titolo esecutivo giudiziale, i fatti anteriore alla formazione del titolo non possono essere dedotti con l’opposizione all’esecuzione; sia perché l’ordinanza di assegnazione non può essere oggetto di opposizione all’esecuzione; sia perché è inammissibile per carenza di interesse ad opporsi la doglianza riguardante la nullità del precetto per l’indicazione in compensazione di debiti non omogenei tra loro; sia perché, non essendovi prova della prestazione della cauzione, il decreto ingiuntivo aveva conservato la sua efficacia esecutiva; e) nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di nullità del procedimento monitorio; f) nella parte in cui aveva disposto la cancellazione di espressioni sconvenienti; g) nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto (anche se, in considerazione del parziale accoglimento dell’appello incidentale, ha applicato lo scaglione da euro 520 mila ad euro 1 milione ed ha diversamente quantificato dette spese), nonché la compensazione integrale delle spese processuali degli altri procedimenti (nn. 1216-1/2014, 1216-2/2014, 12163/2014, e n. 285/2015) in ragione della loro strumentalità rispetto al procedimento principale (n. 1216/2014);
in riforma della sentenza di primo grado, a) per il periodo successivo al 16 agosto 2011 e sino al soddisfo, ha ritenuto sussistente
la prova scritta ed ha riconosciuto al RAGIONE_SOCIALE gli interessi al tasso del 4%; b) ha ritenuto non dovuta la rivalutazione monetaria fino al 15 agosto 2011, quantificata dal Tribunale in euro 102.935,00 ed ha quantificato il credito maturato al 15 agosto 2011 in euro 976.881,23; c) ha ritenuto non dovuta la rivalutazione monetaria dal 16 agosto 2011, con conseguente applicazione degli interessi legali solo sulla sorte capitale;
ha provveduto sulla regolamentazione delle spese del secondo grado, compensandole nella misura di ¼ (ponendo a carico di COGNOME NOME la restante parte), con esclusione di quelle riguardanti la querela di falso (poste interamente a carico del soccombente COGNOME).
2.NOME COGNOME articola in ricorso quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale – attribuendo valore confessorio ad una dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione da lui presentata nel giudizio di primo grado (nella quale affermava che le parti avevano convenuto che <<al capitale consolidato al 31.12.2005, pari ad euro 865.000,00 si aggiungano gli interessi al 4% oltre alla rivalutazione) – ha dichiarato nulla la pattuizione degli interessi ad un tasso ultra-legale, in quanto priva della forma scritta e, quindi, ha escluso il suo diritto ad ottenere gli interessi in misura del 4%, riconoscendo allo stesso i soli interessi legali e conseguentemente (non già l'intera somma di euro 1.160.000, che sua sorella aveva promesso di pagare per il periodo 1.1.2006-15.8.2011, ma) detta somma diminuita dell'importo pari alla differenza tra il tasso di interesse convenzionalmente pattuito (4%) e quello legale medio applicato (2,5%).
Sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni contenute in detto atto giudiziale (peraltro in un contesto motivazionale volto a dimostrare che il tasso del 4% era stato pattuito per iscritto con documenti che le parti avevano distrutto subito dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 16 agosto 2011), in quanto la comparsa non era stata da lui sottoscritta;
Sottolinea che l'atto di ricognizione di debito, da lui azionato, non indica alcuna misura del tasso di interesse, ma individua soltanto l'ammontare del debito assunto nei suoi confronti dalla sorella in relazione al periodo 1.1.2006-15.8.2011;
Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, non solo ha violato gli artt. 228 e 229 c.p.c., ma ha anche reso una motivazione contraddittoria, in quanto, da un lato, ha attribuito a tale dichiarazione valore di piena prova e, dall'altro, ha ignorato che detta dichiarazione, se valutata nel suo complesso, richiamava espressamente alcuni documenti nei quali era per l'appunto contenuta la pattuizione del tasso di interesse ultra-legale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale avrebbe: a) violato i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. in tema di interpretazione del contratto; b) avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento di donazione indiretta (che, in tesi del ricorrente, NOME COGNOME avrebbe stipulato in suo favore).
Sotto il primo profilo, si duole che la corte territoriale ha omesso a) di ricercare quale fosse stata la comune reale intenzione delle parti nel redigere la scrittura privata del 16/8/2011; b) di tener conto del comportamento suo e della sorella prima, contestualmente e dopo la
stipulazione del predetto negozio; c) di interpretare le varie clausole contenute nella predetta scrittura privata in maniera sistematica; sostiene che con detta dichiarazione sua sorella aveva inteso beneficiarlo (tramite una liberalità indiretta, realizzata per mezzo di un riconoscimento di debito) di una somma di denaro ulteriore rispetto a quella che gli doveva essere restituita per capitale, interessi legali e rivalutazione; nella tesi del ricorrente, l’ammontare di tale ulteriore importo era stato convenzionalmente parametrato ad un tasso di interessi pari al 4%, al fine di far sì che la liberalità avesse ad oggetto la maggiore somma che si ricavava dalla differenza tra il tasso di interesse legale (2,5%) – cui chiaramente si alludeva nella predetta scrittura privata – e quello del 4% del quale il suo difensore aveva parlato in comparsa di costituzione (tasso che era stato poi espressamente formalizzato per il periodo successivo al 15.8.2011 nella citata scrittura privata).
Sotto il secondo profilo, deduce che lui, in sede di precisazione delle conclusioni (e delle successive comparse conclusionali) di primo grado aveva chiesto, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertarsi la validità ed efficacia dell’atto di ricognizione di debito quale donazione indiretta; e che tanto aveva ribadito in sede di note scritte depositate in vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello (e a pagina 7 della successiva comparsa conclusionale).
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale, quantunque la impugnazione incidentale svolta dall’Albanese in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello non riguardava anche il tema della debenza della rivalutazione monetaria (trattato dal primo giudice ai
punto 5.12.6 e 5.12.7), ha rideterminato il suo credito, deducendo la somma di €. 102.935,00 che il Tribunale di Locri aveva ritenuto dovuta, a titolo di rivalutazione monetaria, per il periodo anteriore alla scrittura del 16.8.2011.
Osserva che sulla debenza della rivalutazione monetaria anche per il periodo anteriore al 16.8.2011 si è formato il giudicato per acquiescenza parziale alla sentenza del giudice di primo grado.
2.4. Con il quarto motivo, che articola in via subordinata rispetto al mancato accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale, il ricorrente principale denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il valore della controversia ai fini dell’applicazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti dalla parte soccombente.
Si duole che la corte territoriale ha individuato lo scaglione di riferimento considerando che il valore della causa fosse compreso tra €. 520.001 ed € 1.000.000, mentre era compreso nello scaglione superiore da €. 1.000.001 a €. 2.000.000.
Osserva che, sommando il capitale riconosciuto come dovuto e gli interessi maturati al momento della domanda giudiziale (i.e. deposito del decreto ingiuntivo) e, dunque, sommando la somma di €. 976.881,23 (credito alla data del 15.8.2011) e la somma di €. 103.136,44 (interessi del 4% maturati dal 16.8.2011 all’8.8.2014), il totale ammonta ad un totale di €. 1.080.017,67.
L’Albanese articola in sede di ricorso incidentale cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia: <> nella parte in cui (pagg. 6-7)
la corte territoriale – nel ritenere la scrittura privata del 16 agosto 2011 in parte un contratto, in parte un negozio di accertamento ed in parte una confessione – ha attribuito natura contrattuale alla dichiarazione relativa all’obbligo di estinguere il debito e di corrispondere l’interesse del 4% dalla data della scrittura privata sino al soddisfo.
Rileva che lo stesso ricorrente principale (COGNOME) ha sempre insistito sulla qualificazione dell’atto come ricognizione di debito e promessa unilaterale e si duole che il secondo giudice ha voluto ravvisare un contratto (e, in particolare, un contratto a formazione unilaterale ex art. 133 c.c.) nella scrittura privata del 16 agosto 2011 (in relazione all’indicazione degli interessi convenzionali al 4%), pur non contenendo quest’ultima gli elementi costitutivi essenziali di un contratto (e, in particolare, quanto agli interessi convenzionali, i requisiti di forma imposti dall’art. 1284 c.c.).
Osserva che, secondo la corte di merito (sentenza impugnata, punto 5, pag. 7) nella scrittura ‘si precisa definitivamente la sussistenza e il contenuto del preesistente rapporto’; e denunzia al contempo il vizio di motivazione e la violazione di legge <>.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia: <> nella parte in cui (pp. 9-10) la corte territoriale ha rigettato l’appello incidentale, da lui proposto in relazione alla querela di falso della scrittura privata del 16/8/2011.
Si duole che entrambi i giudici di merito – nell’affermare che la de cuius aveva interesse a continuare a disporre della provvista indicata nella scrittura privata – non hanno considerato – <>.
Sottolinea che NOME COGNOME: a) aveva disponibilità finanziarie tali da continuare ad effettuare ulteriori ingenti investimenti anche a ridosso dell’asserita obbligazione assunta con il fratello; b) non soltanto non aveva necessità di contrarre debito con alcuno, ma soprattutto aveva già nel 2004 la disponibilità economica per estinguere l’asserito debito; c) ha effettuato investimenti in titoli a tassi del 2,5-3,0 %, nello stesso periodo in cui si presume avvenuta la sottoscrizione della scrittura con il fratello NOME
Osserva che detto contesto fattuale <>.
Sottolinea che, contrariamente a quanto indicato nella impugnata sentenza, lui, in sede di appello incidentale (p. 45 e ss.), aveva contestato le argomentazioni svolte dal Tribunale, in ordine alla convenienza della RAGIONE_SOCIALE a mantenere le provviste; e che comunque lo stesso giudice di primo grado – nell’affermare (p. 40) che ‘chi dispone di un capitale pari a circa €.1.700.000,00 e li investe con l’obiettivo di ricavarne il 3%, ottiene in un anno la somma di €. 51,000,00, superiore – sia pure di poco – rispetto al tasso di interesse riconosciuto a NOME COGNOME -aveva ammesso <>.
Sottolinea altresì che, in sede di appello incidentale, a sostegno dell’insussistenza del credito de quo – e dunque della non genuinità della scrittura contestata – aveva dedotto che il contenuto dell’atto di riconoscimento di debito del 16.11.2011 contrastava <> con il contenuto dei vari testamenti redatti negli anni dalla COGNOME (dai quali emergeva che i rapporti tra NOME COGNOME e i suoi fratelli, in particolare con il germano NOME, non erano affatto buoni) e rappresenta al riguardo <>, che di ciò non ha tenuto conto.
Sempre sotto il profilo motivazionale, sottolinea infine che lui in appello aveva dedotto che il Tribunale aveva ignorato la sua richiesta istruttoria (di ordinare a Banca Carime di produrre in giudizio gli estratti conti relativi ai rapporti facenti capo alla Filocamo nei dieci anni precedenti) ed aveva reiterata detta richiesta (cfr. pag. 61). Pur tuttavia, la corte di merito non soltanto aveva disatteso tale richiesta ma <> gli aveva mosso il rilievo di non aver prodotto gli estratti conto relativi agli anni 1995-2005.
Deduce che la COGNOME <>, mentre il Filocamo, a prova dell’ammontare del prestito, non aveva prodotto né assegni, né bonifici, né ricevute o quietanze sottoscritte tra le parti. In tale contesto, secondo il ricorrente incidentale, avrebbe dovuto essere considerata priva di pregio ai fini della decisione il fatto che lui <>.
Sottolinea ancora che il COGNOME aveva sottratto l’originale del foglio, custodito in Cancelleria<> e successivamente aveva <>,<>; e deduce che tali circostanze non avevano consentito l’espletamento della c.t.u. da lui richiesta e avrebbero dovuto essere considerate sintomatiche della fondatezza della querela di falso, da lui proposta.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale denuncia <>.
Si duole che la corte territoriale ha omesso l’esame della domanda di inesistenza del credito, oggetto di causa, che era stata da lui proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi riproposta in sede di appello incidentale (p. 21 e ss.).
Osserva che <>.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p. 18): <>.
Sottolinea che lui <> aveva precisato che il Filocamo – dopo avere (in data 05.08.2014) depositato ricorso per decreto ingiuntivo per via telematica- aveva in pari data inoltrato un’istanza cartacea, sottoscritta manualmente, indirizzata al Presidente (feriale) del Tribunale di Locri, consistente in una ‘segnalazione presentazione ricorso per emissione urgente decreto ingiuntivo’ e si duole che il Presidente feriale prima, ed il Giudice feriale poi, avevano errato a prendere in considerazione tale istanza di segnalazione di urgenza, attesa la sua irritualità ed illegittimità.
Osserva che nel caso di specie <>.
Tanto più che <>.
Si duole che erroneamente non era stata considerata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, da lui sollevata in relazione alla concessione della provvisoria esecutività, sul presupposto che lui in data 23.04.2014 aveva revocato l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario, dopo aver ricevuto da parte del RAGIONE_SOCIALE l’istanza spedita con raccomandata dell’11.04.2014 (con la quale si segnalava la titolarità del credito indicato nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo), senza considerare che lui aveva ricevuto detta raccomandata soltanto il 13.05.2014 . Quindi, nel momento in cui lui aveva revocato l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario non era a conoscenza dell’esistenza dell’asserito credito del Filocamo, non avendo ancora ricevuto la relativa comunicazione.
Si duole ancora che il giudice dell’ingiunzione ha dato valore determinante ai fini della valutazione dell’urgenza, nonché della concessione della provvisoria esecuzione, all’avviso incompleto allegato al monitorio telematico.
Osserva che il fatto che <> è <>; e che <>.
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente incidentale denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha compensato <> senza nulla statuire sulle spese del sub procedimento n. r.g. 740-1/2019>>.
Osserva che detto giudizio, introdotto dal RAGIONE_SOCIALE, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con ordinanza del 09/09/2019, nella quale era stato <>.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per violazione degli artt. 366 n. 5 e 369 n. 3 c.p.c., sollevata da parte resistente in sede di controricorso, non è fondata.
Risulta in atti che il RAGIONE_SOCIALE aveva conferito procura speciale a rappresentarlo nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, a tutti e tre i legali, Avv. COGNOME, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOMEeleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma).
Nessun rilievo ha il fatto che la sottoscrizione ‘per autentica’ della firma del cliente sia avvenuta soltanto ad opera di un legale, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass. n. 25592/2014), <>.
D’altronde, quand’anche la procura fosse stata conferita al solo Avv. COGNOME non per questo il ricorso non risponderebbe ai requisiti di legge, in tema di procura alle liti per il giudizio di cassazione.
Ciò posto, il ricorso principale non è fondato.
5.1. Infondato è il primo motivo.
Premesso che in linea generale le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unitamente dal procuratore ad litem , costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale nella sentenza impugnata ha motivato la ragione per la quale ha ritenuto che la dichiarazione contenuta nella comparsa del Filocamo consistesse nell’ammissione di aver applicato un tasso di interesse in misura ultralegale.
Invero – ad esito di una complessiva valutazione delle risultanze processuali e a fronte delle contestazioni spiegate dall’Albanese in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in punto di consistenza del capitale originario, tasso di interesse applicato, decorrenza degli interessi, modalità di calcolo per la capitalizzazione degli interessi) – ha ritenuto che in sede di comparsa di costituzione e risposta del RAGIONE_SOCIALE era stata spiegata la derivazione della somma di euro 1.160.000, 000 (che nella scrittura privata per cui è ricorso era indicata come comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione).
5.2. Inammissibile è il secondo motivo: sia perché il ricorrente soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado ha per la prima volta articolato la domanda di accertamento di donazione indiretta; sia perché il ricorrente non ha neppure riportato il passaggio specifico dell’atto nel quale avrebbe ritualmente richiesto accertarsi una donazione indiretta.
5.3. Infondato è il terzo motivo, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’Albanese in sede di appello incidentale, contestando nella sua totalità la pretesa azionata dal Filocamo con il ricorso monitorio, ha ribadito le contestazioni proposte fin dalla fase di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, proponendo uno specifico motivo sul quantum, ha contestato tutte le voci, anche accessorie (rivalutazione compresa).
5.4. Il quarto motivo è inammissibile.
Invero, secondo un consolidato principio di diritto di questa Corte, la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di ” error in iudicando ” e non ” in procedendo “.
Tanto è stato affermato ad es. da Cass. n. 2626/2004 che, alla stregua del suddetto principio, ha dichiarato l’inammissibilità per genericità della censura del ricorrente inerente la determinazione dell’importo delle spese liquidate, risultando esposto in ricorso – come per l’appunto si verifica nel caso di specie – solo il risultato finale della liquidazione di dette spese, così rimanendo impedito alla Corte di legittimità di accertare la sussistenza o meno della denunciata violazione della legge relativa all’inderogabilità dei massimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati per onorari e diritti in vigore all’atto dell’esecuzione della prestazione professionale.
Anche il ricorso incidentale non può essere accolto.
6.1. In parte inammissibile e in parte infondato è il primo motivo.
Secondo consolidato orientamento in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale (cfr. tra le tante Cass. n. 14268/2017), l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.
Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006).
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale o di un testo negoziale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466/2017; n. 8909/ 2013).
D’altronde, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero
condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014).
Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale – dopo aver dato atto che il giudice di primo grado aveva la scrittura privata del 16 agosto 2011 in parte una ricognizione di debito, in parte una promessa di pagamento ed una dichiarazione confessoria in relazione alla distruzione di tutti gli scritti contenenti la prova del credito e che la qualificazione giuridica del rapporto e della scrittura non aveva costituito oggetto di specifica disputa tra le parti – ha qualificato detta scrittura al contempo:
come contratto (nelle forme di cui all’art. 1333 c.c.) nella parte in cui prevedeva l’obbligo di estinguere il debito e di corrispondere l’interesse del 4% dalla data della scrittura privata fino al soddisfo;
come negozio di accertamento, nella parte in cui si riferisce al debito preesistente, quantificandolo in euro 1.160.000;
come confessione, nella parte in cui la COGNOME riconosce di aver ricevuto dal fratello <>.
A tale conclusione la corte di merito è pervenuta ad esito di articolato percorso argomentativo, in quanto:
circa la natura contrattuale di parte della scrittura privata 16 agosto 2011, ha rilevato che: a1) il documento è sottoscritto anche da NOME COGNOME; a2) nel documento si dà atto espressamente che quest’ultimo <>; a3) la sottoscrizione per accettazione è riferita all’intero atto (e non al solo riconoscimento del debito preesistente; a4) nell’ultimo periodo della dichiarazione si fa presente che vengono distrutte tutte le precedenti dichiarazioni o ricevute <>, circostanza che la corte di merito ha ritenuto indicativa della formazione bilaterale del
documento; a5) secondo lo schema del contratto con obbligazioni del solo proponente, previsto dall’art. 1333 c.c., nel caso di specie con la scrittura 16 agosto 2011 è solo NOME ad assumere obbligazioni in favore del fratello; precisamente assume l’obbligazione di corrispondere al fratello interessi al tasso del 4% sulla somma indicata;
b) circa la natura di negozio bilaterale di accertamento di parte della scrittura privata 16 agosto 2011, ha rilevato che le parti avevano inteso precisare definitivamente la sussistenza e il contenuto del preesistente rapporto e cioè che il debito di NOME COGNOME nei confronti del fratello, alla data della scrittura privata, ammontava ad € 1.160.000,00;
c) circa la natura di dichiarazione confessoria di parte della scrittura privata, ha ritenuto tale la parte in cui si afferma che NOME COGNOME aveva prestato alla sorella NOME dal 1995 al 2005 diverse somme di denaro, che erano servite a quest’ultima per i bisogni della vita <>
Trattasi di ricostruzione del contenuto della scrittura privata che, non essendo implausibile, sfugge dai limiti del sindacato riservato a questa Corte. In particolare, non è implausibile la ricostruzione in termini contrattuali della suddetta parte della scrittura privata in esame, in quanto sottoscritta da entrambe le parti ed espressamente accettata dal COGNOME (destinatario e beneficiario della dichiarazione con la quale la sorella si obbligava ad estinguere il debito ed a corrispondergli gli interessi nella misura del 4%)
Donde l’inammissibilità del motivo in parte qua.
Il primo motivo è invece infondato nella parte in cui sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie in esame all’ipotesi di cui all’art. 1333 c.c. Invero, la corte di merito tanto ha correttamente affermato, in considerazione del fatto che fonte di nuove obbligazioni era la sola dichiarazione con la quale
NOME COGNOME si obbligava ad estinguere il debito nei confronti del fratello e di corrispondergli, a far data dal 16.8.2011 in poi, gli interessi al tasso del 4%
6.2. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo.
Inammissibile, in quanto in esso il ricorrente, da un lato, eccepisce il vizio di cui all’art. 360 comma primo n. 4, ma non indica adeguatamente da che cosa deriverebbe la nullità della sentenza impugnata o del procedimento e, dall’altro, eccepisce il vizio di motivazione, senza tener conto dei limiti in cui tale sindacato è consentito dal vigente art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. Il ricorrente si duole anche della violazione o falsa applicazione dell’art.222 c.p.c. (che concerne l’interpello della parte che ha prodotto un documento, in caso di proposizione della querela di falso), ma nella descrizione del motivo inammissibilmente non argomenta circa tale elemento istruttorio.
Infondato in quanto la corte territoriale ha argomentato sia in ordine alla sussistenza di un interesse in capo a NOME COGNOME nel continuare a disporre della provvista indicata nella scrittura privata del 16 agosto; sia in ordine alla non sussistenza di una fattispecie di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
6.3. Inammissibile è il terzo motivo, in quanto – fermo restando che entrambi i giudici di merito ad esito di adeguato percorso argomentativo hanno ritenuto fondata la pretesa creditoria del Filocamo – le censure dell’Albanese sollecitano in sostanza una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
6.4. Infondato è il quarto motivo.
In disparte il rilievo che con esso l’Albanese chiede che si accerti la nullità di un decreto ingiuntivo che il Tribunale di Locri ha revocato con la sentenza n. 877/2019, la corte di merito ha adeguatamente motivato (argomentando nel senso che: la violazione tabellare costituisce una mera irregolarità, il vizio di costituzione del giudice è limitato ai casi, diversi da quello di specie, di soggetto estraneo
all’ufficio; la segnalazione del Presidente del Tribunale al Giudice che ha emesso il provvedimento costituiva una mera comunicazione) le ragioni per cui non ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, mentre il ricorrente incidentale inammissibilmente si è limitato a riproporre tesi svolte nella fase di merito, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni esposte in sentenza e senza argomentare sui presunti effetti della denunciata violazione delle tabelle di organizzazione interna del Tribunale di Locri.
6.5. Inammissibile è il quinto motivo.
Al riguardo si rileva che lo stesso COGNOME in sede di ricorso incidentale ha esordito premettendo -ai fini di una migliore comprensione del fatto – che al procedimento (R.G. 1216/2014) sono riuniti altri due giudizi (R.G. 1216-1/2014 e R.G. 1768/2014), ed introdotti alcuni sub procedimenti instaurati nelle more a seguito di istanze presentate dalle parti (RR.GG. nn. 1216-2; 1216-3 e 285/2015).
Nessun riferimento si legge nel ricorso incidentale al sub procedimento n. r.g. 740-1/2019, donde l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
7. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente principale e del ricorrente incidentale al competente ufficio di merito, dell’ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025, nella camera di consiglio