Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21383 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO o NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrenti
e
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Massa, in persona del legale rappresentante dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso e ricorso incidentale dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente-Ricorrente incidentale e
COGNOME NOME, nella qualità di amministratrice della comunione dell’eredità beneficiata di COGNOME NOME, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al ricorso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME,
elettivamente domiciliat a presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO.
Ricorrente incidentale
e
AVV_NOTAIO NOME.
COGNOME NOME, nella qualità di amministratrice giudiziaria dell’eredità beneficiata di COGNOME NOME.
Intimati
avverso la sentenza n. 1866/2018 della Corte di appello di Genova, depositata il 6. 12. 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25. 6. 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri motivi e degli altri ricorsi.
Udite le difese svolte dall’AVV_NOTAIO per i ricorrenti principali COGNOME e COGNOME, dall’AVV_NOTAIO per la ricorrente incidentale COGNOME NOME, quale amministratrice della comunione dell’eredità beneficiata di COGNOME NOME , e dall’AVV_NOTAIO per la controricorrente e ricorrente incidentale società RAGIONE_SOCIALE.
Fatti di causa
Con atto di citazione del 1992 la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di lire 272.800.000 a COGNOME NOME, a titolo di saldo del prezzo di acquisto della sua quota della RAGIONE_SOCIALE
A fondamento dell’opposizione la società , per quanto ancora rileva, eccepì l’integrale compensazione del credito ingiunto con i maggiori crediti da essa vantati nei confronti dell’altra parte e chiese, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento del residuo credito di lire 24.158.118.
Nel corso del giudizio, a seguito della morte di COGNOME NOME, si costituirono gli eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo il rigetto dell’opposizione, e COGNOME NOME, che invece ne chiese l’accoglimento.
L’opposizione venne accolta dal Tribunale di Massa e quindi respinta in sede di appello, con sentenza del n. 1203 del 2013 dalla Corte distrettuale di Genova, che ritenne non provati i crediti eccepiti in compensazione dalla società opponente.
Proposto ricorso per cassazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 16062 del 2016 questa Corte cassò la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di provenienza, accogliendo il motivo di ricorso che contestava la mancata considerazione , ai fini dell’accertamento del controcredito, del libro giornale prodotto dalla opponente.
Riassunto il giudizio da parte della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, e di COGNOME NOME, quest’ultima in proprio e quale amministratrice della eredità beneficiata di COGNOME NOME, nonché di COGNOME NOME, amministratrice giudiziaria della predetta eredità, e di COGNOME NOME, con sentenza n. 1866 del 2018 la Corte di appello di Genova, quale giudice di rinvio, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò, operata la compensazione, che il debito della opponente ammontava ad euro 52.502,09, rigettandone la domanda riconvenzionale; condannò quindi i COGNOME e COGNOME al pagamento in favore della società RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 548.686,86, pari alla differenza tra l’importo del credito loro riconosciuto e quanto a loro versato dalla controparte in esecuzione della sentenza di appello.
A sostegno delle conclusioni accolte la Corte territoriale affermò che tutta la documentazione prodotta successivamente alla sentenza impugnata, compresa quella allegata con il ricorso per cassazione e con l’atto di riassunzione , era inammissibile perché nuova; che il controcredito opposto dalla opponente RAGIONE_SOCIALE in compensazione risultava provato, nella misura ivi indicata, per effetto del riconoscimento operato da COGNOME NOME in sede di approvazione della delibera di fusione adottata dall’assemble a straordinaria della RAGIONE_SOCIALE in data 22. 7. 1986, a cui egli aveva partecipato e con cui era stata disposta la
incorporazione della RAGIONE_SOCIALE, risultando dalla allegata situazione patrimoniale di quest’ultima , alla data del 30. 6. 1986, approvata con la deliberazione citata, che la s.a.s. era creditrice nei confronti del COGNOME della somma complessiva di lire 292.243.323; che la RAGIONE_SOCIALE, per effetto della fusione, era subentrata nei rapporti attivi e passivi della società incorporata; che, a fronte di tale riconoscimento, la parte opposta non aveva provato l’estinzione del debito; che dall’ammontare dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME, come risultanti dalla situazione patrimoniale di detta società al 30. 6. 1986, andavano detratte le poste passive risultanti dal libro giornale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, prodotti da quest’ultima, che ne aveva fatto pertanto proprie le risultanze, da cui risultavano a debito della RAGIONE_SOCIALE verso il COGNOME gli importi di lire 7.104.412 e di lire 39.773 .022, con l’effetto di determinare il credito, previa compensazione, in lire 250.477.595; che, con riferimento al credito vantato dal COGNOME in INDIRIZZO, pari, con l’aggiunta degli interessi, all’importo di lire 274.315.835, previa compensazione dei rispettivi crediti delle parti, andava riconosciuto ai suoi eredi un credito residuo di lire 23.838.240; che, per l’effetto, la domanda riconvenzionale avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE andava rigettata; che, avendo la RAGIONE_SOCIALE versato a ll’eredità beneficiata in data 5. 11. 2013, in esecuzione della sentenza di appello, la somma di euro 630.846,22, detratto l’importo dovuto alla controparte, comprensivo di rivalutazione ed interessi, gli eredi di COGNOME NOME dovevano essere condannati alla restituzione della somma di euro 548.686,86, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo, nonché alla restituzione delle somme ricevute a titolo di refusione delle spese di giudizio; che, attesa la complessità della causa, anche istruttoria, sussistevano giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra la società RAGIONE_SOCIALE e i convenuti e che andavano altresì compensate le spese tra la suddetta società e COGNOME NOME, nella sua veste di rappresentante della eredità beneficiata di COGNOME NOME.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1. 2. 2019, hanno proposto ricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidato a quattro motivi
Con atto notificato l’11. 2. 2019 COGNOME NOME ha proposto autonomo ricorso nella sua qualità di amministratrice della comunione dell’eredità beneficiata di COGNOME NOME, sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e ricorso incidentale, articolato su sette motivi, a cui COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno replicato con controricorso. La predetta società ha altresì notificato distinto controricorso nei confronti del ricorso proposto da COGNOME NOME, nella già menzionata qualità.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, amministratrice giudiziaria dell’eredità beneficiata di COGNOME NOME, non hanno svolto attività difensiva.
Il P.M. e le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.1.Il primo motivo del ricorso principale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME denuncia violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c e dell’art. 2900 c.c., assumendo che la Corte di appello, nel prendere in considerazione e fondare la sua decisione sulla delibera con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva approvato la fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE e sulla allegata situazione patrimoniale di quest’ultima, ha travalicato i limiti di cognizione fissati dalla sentenza n. 16062 del 2016 di questa Corte, che, attese le ragioni di cassazione della sentenza impugnata, le aveva affidato il solo compito di rinnovare l’esame delle scritture contabili erroneamente omesso dal giudice di appello. La valutazione demandata al giudice di rinvio avrebbe dovuto pertanto reputarsi ristretta alla considerazione delle risultanze del libro giornale e non poteva estendersi ad una rivalutazione dell’intero materiale probatorio e, in particolare, della relazione di stima e della situazione patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE allegate alla delibera di fusione per incorporazione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, che non potevano considerarsi scritture contabili ed il cui esame, essendo estraneo allo specifico capo cassato, doveva ormai considerarsi precluso.
1.2. Il motivo, come dedotto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è infondato.
La sentenza di questa Corte n. 16062 del 2016 ha accolto il terzo motivo di ricorso avanzato dalla società RAGIONE_SOCIALE, che lamentava il mancato
riconoscimento, da parte del giudice di appello, della efficacia probatoria del libro giornale della società, rilevando che la valutazione condotta al riguardo non aveva tenuto conto del dato che ‘ il documento prodotto si riferiva a periodo in cui non era stato ancora soppresso l’obbligo di vidimazione già previsto dall’art. 2115 c.c., modificato solo nel 2001 ‘ ( laddove il numero dell’articolo risulta affetto da evidente errore, intendendo la pronuncia riferirsi all’art. 2215 c.c. ). Ha quindi rinviato la causa alla Corte di appello per una nuova valutazione, alla luce del criterio indicato, del suddetto documento contabile.
Ciò posto, la censura è infondata in quanto la cassazione con rinvio motivata dall’omesso esame di un documento o mezzo di prova non comporta il dovere del giudice di fondare la sua decisione su di esso ma solo di esaminarlo, lasciandone integro il potere di valutarne la rilevanza probatoria in concreto ( Cass. n. 15797 del 2005 ). Inoltre, dovendo il giudice, ai fini della formazione del proprio convincimento, valutare le risultanze istruttorie nella loro molteplicità, la pronuncia di cassazione sul punto non esclude affatto, ma anzi presuppone che il giudice di rinvio debba valutare l’elemento di prova omesso insieme agli altri e possa quindi fondare la sua decisione di merito anche sugli altri e diversi mezzi di prova. L ‘art. 384 c.p.c. vincola il giudice a seguire il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità e ad attenersi ai presupposti di fatto della relativa pronuncia, ma non gli impedisce di procedere ad una nuova valutazione degli elementi probatori già acquisiti , con la stessa ampiezza dei poteri del giudice che ha emesso la sentenza cassata.
Non condivisibile si presenta pertanto la stessa prospettiva da cui muove il ricorso, che vale a dire nella specie la pronuncia della cassazione abbia isolato e circoscritto un singolo e specifico capo della sentenza ( inerente alla valutazione del libro giornale ), lasciando intangibile tutto il resto, laddove può parlarsi di capo di sentenza soltanto in presenza di affermazioni del giudice che risolvano una questione avente una propria individualità ed autonomia, idonea al passaggio in giudicato, così da integrare una decisione del tutto indipendente ( Cass. n. 20951 del 2022; Cass. n. 40276 del 2021; Cass. n. 21566 del 2017 ), non anche con riferimento ad argomentazioni funzionali alla valutazione della rilevanza dei singoli mezzi di prova.
Nello specifico, il capo della sentenza investito dalla cassazione riguardava l’accertamento del controcredito opposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in compensazione e, fermo restando l’obbligo di valutare il documento contabile alla luce del criterio legale affermato, lasciava integre, in tale ambito, le facoltà del giudice di rinvio di decidere la causa.
2.1. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 2710 e 2709 c.c., lamentando che la sentenza impugnata, al fine di poter procedere al loro esame, abbia reputato la relazione di stima e la situazione patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE allegate alla delibera di fusione della RAGIONE_SOCIALE, alla stregua di documenti contabili, attribuendogli valore di prova legale contro l’imprenditore. Si assume in contrario che i documenti così valorizzati non hanno natura contabile e che il COGNOME aveva agito a tutela del proprio credito al pagamento del prezzo di cessione della propria quota sociale della RAGIONE_SOCIALE e non azionando diritti derivanti da rapporti imprenditoriali.
2.2. Il motivo, nella parte in cui non debba reputarsi assorbito dalle considerazioni svolte nell’esaminare il motivo precedente, è inammissibile. La ragione è che le censure non investono l’effettiva ratio d ella decisione impugnata, che non ha affatto motivato l’accoglimento della eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente sulla base del rilievo che il suo controcredito era provato dalla situazione patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE allegata alla delibera di fusione, ma ha affermato che, in relazione alle voci che attestavano la presenza di crediti della suddetta società nei confronti del COGNOME, vi era stato un riconoscimento da parte di quest’ultimo, per avere egli partecipato, s’intende approvandola, alla assemblea straordinaria della RAGIONE_SOCIALE che aveva disposto la fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deliberazione a sua volta fondata sulla stima della società incorporata e sulla sua situazione patrimoniale. Ratio che invece, merita aggiungere, è aggredita dal motivo successivo.
3.1. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., censurando la sentenza impugnato per avere ritenuto che la partecipazione del COGNOME all’assemblea straordinaria della RAGIONE_SOCIALE del 22. 7. 1986, che aveva approvato la fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE sulla base della
sua stima e della situazione patrimoniale, da cui risultavano l’esistenza di suoi crediti verso il COGNOME, integrasse un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo.
Si deduce che la Corte di merito non ha valutato che COGNOME NOME non era intervenuto all’assemblea di persona, ma era rappresentato dal figlio COGNOME NOME, il quale, essendo rappresentante di RAGIONE_SOCIALE prima e di RAGIONE_SOCIALE poi, versava in un evidente conflitto di interessi con il rappresentato.
I ricorrenti assumono, inoltre, che la questione di un asserito riconoscimento del debito era del tutto nuova e che, comunque, la conclusione a cui è giunto il giudice a quo è errata, sia per l’insussistenza di un rapporto di inferenza tra l’approvazione del progetto di fusione ed il riconoscimento di un debito, che per la ragione che esso richiede una dichiarazione espressa di volontà del debitore indirizzata al creditore, tenuto conto che creditore era la RAGIONE_SOCIALE e l’assemblea era invece della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Non è senza rilievo poi che l’atto di cessione delle quote per cui è causa venne sottoscritto lo stesso giorno della assemblea e che in esso fosse previsto il versamento dei ratei del prezzo, che non sarebbe stato convenuto in caso di presenza di crediti reciproci.
Sotto altro profilo, si lamenta che la Corte di appello non abbia anche verificato che i crediti opposti in compensazione non risultavano né dai libri né dai bilanci della RAGIONE_SOCIALE
3.4. Il motivo è infondato.
La Corte genovese ha ritenuto che l’adesione in assemblea manifestata dal COGNOME alla incorporazione da parte della RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE integrasse il riconoscimento dei suoi debiti verso la società incorporata risultanti dalla sua situazione patrimoniale allegata alla proposta di fusione.
Con una prima censura i ricorrenti deducono che la questione del riconoscimento di debito è questione nuova, sollevata direttamente dalla Corte territoriale in sede di rinvio, senza che su essa si sia formato un contraddittorio.
L’obiezione va disattesa , in quanto dalla esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata risulta che fin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo la RAGIONE_SOCIALE aveva opposto in compensazione il proprio controcredito, mentre non è in contestazione la produzione in giudizio dei
documenti attinenti all’atto di fusione, sicché deve ritenersi che la loro valutazione in termini di riconoscimento di debito rientri nella potere dovere del giudice di valutazione della prova e di qualificazione giuridica dei fatti accertati.
Tanto precisato, va anche chiarito che, in ragione dell’oggetto del giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione non investe questa Corte del potere di riformulare la valutazione fatta dal giudice in termini di riconoscimento del debito, atteso che l ‘ indagine circa il significato del comportamento della parte integra un’operazion e riservata dalla legge al giudice di merito ( Cass. n. 20422 del 2019; Cass. n. 1653 del 1975 ), ma quello, diverso, di controllare la rispondenza del giudizio formulato, sotto i profili della completezza e congruità, agli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l’accertamento condotto sul punto dalla sentenza impugnata si sottragga ai vizi di violazione di legge sollevati.
L’operazione di fusione in materia di società trovava regolamentazione, all’epoca in cui essa fu posta in essere ( 1986 ) , nell’art. 2502 c.c., il quale prevedeva che la fusione dovesse essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipava e che alla delibera assembleare dovesse essere allegata e depositata la situazione patrimoniale delle società. Essa costituiva , ai sensi dell’art. 2423 c.c., un bilancio straordinario, redatto secondo le regole proprie di questo, ed aveva la finalità non solo di rendere edotti i creditori, ma anche di informare i soci delle condizioni delle società coinvolte nella fusione. In particolare, con riferimento all’ipotesi che qui interessa della fusione per incorporazione, le risultanze della situazione patrimoniale della società che viene acquisita costituiscono all’evidenza il presupposto di fatto, in termini di co nvenienza, della decisione dell’assemblea di procedere alla fusione. In questi termini può dirsi che la relativa deliberazione contiene anche il giudizio di positivo riscontro e di accettazione della situazione patrimoniale allegata, essendo la sua presenza una condizione legale dell’operazione di fusione e non potendo quest’ultima all’evidenza prescinderne.
Ciò posto, il ragionamento svolto dalla Corte di appello secondo cui l’adesione del COGNOME alla delibera di fusione dell’assemblea equivaleva anche ad accettazione della allegata situazione patrimoniale della società incorporata non appare né
illogico né incongruo, essendovi tra i due termini una relazione obiettiva di inferenza.
La conclusione accolta dalla Corte di appello è contrastata dal ricorso e anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella memoria depositata, in forza del rilievo che l’approvazione della situazione patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE era avvenuta solo ai fini della fusione, e che pertanto l’adesione del COGNOME alla relativa delibera non poteva ritenersi, in quanto tale, dichiarazione di volontà di riconoscere il debito, non potendosi assimilare gli effetti di tale voto a quelli di una manifestazione negoziale del tutto diversa.
L’argomento non è condivisibile.
In primo luogo perché l ‘allegazione della situazione patrimoniale della società incorporata alla delibera di fusione porta ragionevolmente a ritenere, per le considerazioni già svolte, che la relativa deliberazione si sia fondata su di essa, cioè sulle sue risultanze quali dati rappresentativi del patrimonio sociale, composto da beni, debiti e crediti. Il voto favorevole alla fusione deve pertanto reputarsi formato su di essa e sulla sua approvazione. Nel caso di specie è un dato pacifico che COGNOME NOME abbia partecipato alla delibera di fusione adottata alla assemblea straordinaria di RAGIONE_SOCIALE del 22. 7. 1986 e che esso era socio di RAGIONE_SOCIALE, cioè della società incorporata nei cui confronti dalla situazione patrimoniale egli risultava debitore. In tale contesto, la questione centrale non sembra quella di delimitare la veste in forza della quale il COGNOME ha partecipato all’assemblea né l’atto verso il quale egli ha manifestato la propria volontà di adesione, che indubbiamente era quello della fusione, quanto di verificare se con tale adesione egli aveva di fatto riconosciuto il proprio debito verso la società incorporata, trasmesso, per effetto della fusione, alla società incorporante.
La Corte di appello ha dato al quesito risposta positiva e, ferma l’insindacabilità nel merito, in sede di legittimità, della valutazione, può rilevarsi che le critiche svolte dal ricorso di violazione dei presupposti in presenza dei quali può ravvisarsi il riconoscimento di un debito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., non appaiono in linea con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che, riconducendo la figura in discorso ad una dichiarazione di scienza, ha affermato
che il riconoscimento del diritto non deve necessariamente concretarsi in un atto negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore ( Cass. n. 2758 del 2020; Cass. n. 7820 del 2017; Cass. n. 5982 del 2007 ).
Sotto il medesimo profilo, va anche richiamato l’orientamento di questa Corte, citato dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la delibera di approvazione del bilancio, resa dall’assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio, tenuto anche conto che la regola dettata dall’art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili – e quindi anche il bilancio – dell’impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l’imprenditore e non a suo favore, non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, a maggior ragione è destinato a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il proprio voto favorevole all’approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare l’annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante ( Cass. n. 15394 del 2013; Cass. n. 22475 del 2006; Cass. n. 21831 del 2005 ).
In tale contesto non assume autonoma rilevanza la circostanza che COGNOME NOME, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, sia stato rappresentato in assemblea a mezzo del procuratore speciale COGNOME NOME né l’eventuale conflitto di interesse tra i due, che avrebbe dovuto essere fatto valere in via autonoma con l’apposita azione di annullamento, con conseguente consolidazione, in sua assenza, degli effetti dell’atto.
Merita aggiungere che la conclusione accolta dalla sentenza impugnata risulta rafforzata sul piano fattuale dal rilievo, pure evidenziato, che il medesimo COGNOME era socio della RAGIONE_SOCIALE e che egli, nello stesso giorno della delibera di
fusione, aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE la sua quota di partecipazione della suddetta società, convenendo il prezzo di lire 336.000.000. Ora, poiché deve presumersi che il prezzo di vendita delle quote sociali venga determinato dalle parti valutando il patrimonio della società, da cui evidentemente non può prescindere, appare ragionevole ritenere che il COGNOME abbia tenuto conto ed accettato, in sede di assemblea e poi in occasione della cessione, i dati della situazione patrimoniale della sRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 1243 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere operato la compensazione dei crediti pur essendo il controcredito vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE contestato e di non facile e pronta liquidazione. Assumono in particolare i ricorrenti che, secondo l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23225 del 2016, la compensazione giudiziale non può operare se il controcredito è contestato in altro o nel medesimo giudizio.
4.2. Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto dedotto dal ricorso, la compensazione giudiziale opera anche nel caso in cui il controcredito sia contestato, se, come avvenuto nel caso di specie, la contestazione è avanzata nel medesimo giudizio introdotto dall’altro creditore ed il giudice, in quanto richiesto, ne accerti l’esistenza. La citata sentenza delle Sezioni Unite n. 23225 del 2016 precisa al riguardo che ‘ La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo ‘ . Una soluzione diversa, del resto, come esattamente dedotto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, comporterebbe la sostanziale disapplicazione dell’art. 1243, comma 2, c.c..
5.1. Passando all’esame del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2709 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto utilizzabili , al fine dell’accertamento delle posizioni creditorie delle parti, i libri giornali della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME NOME ma non anche in favore della odierna ricorrente, sul
presupposto che essi non fossero vidimati e bollati. Si assume che, così decidendo, la Corte di appello ha violato il principio che vieta di scindere il contenuto delle scritture contabili.
5.2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che, ai fini dell’accertam ento dei debiti di COGNOME NOME NOME confronti della RAGIONE_SOCIALE, dovesse tenersi conto solo della situazione patrimoniale della suddetta società approvata con l’atto di fusione del 22. 7. 1986, non anche del libro giornale della s.a.s. prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto privo di bollatura e vidimazione, aggiungendo tuttavia che tale documento possedeva valenza probatoria, in ordine alla registrazione delle poste passive in favore del COGNOME, nei confronti della società, che con la sua produzione in giudizio, ne aveva fatto proprie e quindi riconosciuto le risultanze contabili. Ciò posto la censura di violazione dell’art. 2709 c.c. è infondata ed anche inammissibile.
Sotto il primo profilo perché, come dedotto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il principio della inscindibilità del contenuto è espresso dalla disposizione di legge richiamata p er l’ipotesi in cui la scrittura contabile sia fatta valere contro l’imprenditore , mentre nel caso di specie la odierna ricorrente incidentale intende farla valere come prova dei propri crediti vantati, cioè in proprio favore.
Sotto altro profilo il motivo è anche inammissibile perché non deduce né argomenta sulla decisività dell’errore, omettendo del tutto di indicare quali ulteriori poste creditorie, se il libro giornale fosse stato valutato come prova, le sarebbero state riconosciute rispetto a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale esaminata a tal fine e l’ammontare delle stesse.
6.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale reitera la denuncia di violazione dell’art. 2709 c.c. in relazione ai libri inventari della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, che la Corte ha ritenuto di non dover prendere in considerazione per l’assenza di bollatura e vidimazione, senza considerare che, a prescindere da tali adempimenti, essi costituivano mezzi di prova a carico del COGNOME, quale imprenditore, e per l’effetto nei confronti dei suoi eredi.
6.2. Il mezzo, oltre che generico, è infondato.
La Corte di appello nel ritenere non utilizzabile i predetti libri in quanto privi di vidimazione si è infatti adeguata al principio espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 16062 del 2016 emessa nel corso del giudizio, laddove ha ritenuto l’applicabil ità nel caso di specie, ratione temporis , dell’art. 2215 c.c., nella versione che prevedeva tale adempimento prima dell’uso.
7.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale, che denuncia violazione degli artt. 2215, 2697, 2710 e 2711 c.c. e 116, 198 e 394 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inutilizzabili, al fine di provare gli ulteriori crediti della RAGIONE_SOCIALE, gli stati patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE, giudicando la loro produzione inammissibile perché avvenuta solo nel giudizio di rinvio, sul presupposto che tali documenti erano nuovi in quanto in precedenza erano stati prodotti in copia. Si assume al riguardo che la documentazione prodotta non poteva considerarsi nuova rispetto a quella depositata in precedenza, che l’eventuale ritardo era giustificato per trovarsi i predetti documenti depositati presso il tribunale di Massa e che, comunque, la loro esibizione poteva essere disposta anche d’uffici o.
7.3. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la produzione degli stati patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che erano stati prodotti con il ricorso per cassazione e poi riprodotti nel giudizio di riassunzione, rilevando che non si trattava di documentazione sopravvenuta, risultando già depositata in altro giudizio davanti al Tribunale di Massa. Ha aggiunto che la documentazione era altresì nuova rispetto a quella già depositata, non potendosi aderire alla tesi della parte secondo cui essi sarebbero stati meri estratti dai documenti già esaminati dal consulente tecnico d’ufficio.
La statuizione impugnata è corretta e si fonda, oltre che sulla lettera della legge, che, configurando il giudizio di rinvio come giudizio ad istruttoria sostanzialmente chiusa, vieta l’acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti ( art. 394 c.p.c. ) ( Cass. n. 27736 del 2022; Cass. n. 26108 del 2018; Cass. n. 19424 del 2015 ) , su un apprezzamento dei fatti non censurabile in sede di giudizio di legittimità , nonché sull’evidenza logica e fattuale che le situazioni patrimoniali sono documenti contabili dotati di propria
autonomia e, pur dovendo per la loro redazione tenersi conto dei dati contabili risultanti dai libri e registri, non possono considerarsi meri estratti degli stessi. 8.1. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 2697, 2729, 2730 e 2733 c.c. e 116 e 394 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte di appello non abbia riconosciuto i crediti ulteriori vantati dalla società RAGIONE_SOCIALE, non valorizzando la circostanza che né COGNOME NOME né i suoi eredi, costituiti in giudizio, avessero mai contestato i crediti eccepiti e le registrazioni contabili prodotte in giudizio. La sentenza impugnata ha affermato che la documentazione prodotta dalla odierna ricorrente nel giudizio di rinvio era preclusa dal rilievo di inammissibilità contenuto nella ordinanza n. 16062 del 2016 della Corte di Cassazione, che invece si era limitata ad affermare che erroneamente la sentenza cassata aveva escluso il rilievo probatorio delle scritture contabili repu tandole non soggette all’o bbligo di bollatura e vidimazione. Si assume in contrario che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere provata, quanto meno a livello presuntivo, la regolarità della documentazione prodotta, stante la non contestazione delle controparti e la circostanza che essa era stata esaminata dal consulente tecnico d’ufficio.
8.2. Il motivo è infondato ed in parte inammissibile.
Quanto al principio di non contestazione, la decisione della Corte di appello, che lo ha ritenuto non applicabile nel giudizio de quo , iniziato nel 1992, appare conforme all’orientamento di questa Corte, espressamente richiamato, secondo cui nei giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente all’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato il primo comma dell’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, affinché il fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da poter fondare la decisione ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo che la controparte ammetta il fatto esplicitamente o che imposti il sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con la sua negazione ( Cass. n. 8591 del 2014; Cass. n. 20211 del 2012; Cass. n. 10815 del 2004 ). Sotto altro profilo il motivo è inammissibile dal momento che esso lamenta, così
come del resto i motivi precedenti, il mancato esame delle scritture contabili
prodotte dalla parte sulla base dell’assunto che esse dimostrerebbero crediti ulteriori della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME e, quindi, dei suoi eredi, ma senza rappresentarne il contenuto, indicare le registrazioni da cui risulterebbero le presunte poste attive né il titolo né, soprattutto, il loro ammontare. La ricorrente lamenta in sostanza il mancato riconoscimento di un credito risultante dalle scritture contabili lasciandone l’ammontare del tutto indeterminato. Le doglianze peccano quindi del necessario requisito della decisività, in quanto la denunzia in sede di giudizio di cassazione del vizio di omesso esame, da parte del giudice di merito, dei mezzi di prova, perché ritenuti non utilizzabili o per altro motivo, presuppone sempre la specificazione del fatto in essi rappresentato, dovendo la cassazione della sentenza fondarsi sulla valutazione della loro possibile rilevanza ai fini della decisione, cioè su ragioni concrete e non astratte.
9.1. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte di appello preso in esame le tre relazioni depositate dal consulente tecnico d’ufficio sulla base del riscontro delle scritture contabili, in particolare la prima, da cui risultava che la RAGIONE_SOCIALE era creditrice, alla data del 30. 12. 1986, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per anticipi sugli utili e prestiti della somma di lire 290.250.617 e la seconda che quantificava alla stessa data il credito in lire 250.477.595. L’ammontare dei crediti accertati in favore della RAGIONE_SOCIALE era pertanto tale da azzerare per compensazione il credito vantato dal COGNOME per il trasferimento della sua partecipazione sociale. Si assume inoltre che dalle risultanze della consulenza tecnica emergeva la prova diretta della sussistenza della pretesa creditoria azionata.
9.2. Il motivo è inammissibile e per il resto infondato.
La censura contesta il mancato apprezzamento delle relazioni del consulente tecnico d’ufficio, riportandone le conclusioni e precisando che il consulente, sulla base dei documenti esaminati, aveva quantificato i crediti della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, alla stessa data del 31. 12. 1986, nella somma, nella prima relazione, di lire 290.250.617 e, nella terza, in quella diversa di lire 250.477.595. Il richiamo alle relazioni tecniche però si limita a riportare il
quadro delle rispettive conclusioni, senza illustrare le ragioni della diversa quantificazione ed i motivi per cui l’una dovrebbe essere preferita o prevalere sull’altra. Il motivo si appalesa generico ed indeterminato in ordine a quanto rappresentato ed a quanto richiesto.
La censura trova comunque diretta smentita nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello fondato il suo accertamento proprio sulle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Nell specifico la Corte ha indicato il debito di COGNOME NOME verso RAGIONE_SOCIALE nella somma suindicata di lire 250.477.595, pari alla differenza tra l’importo lordo di 297.355.029 ed i crediti dello stesso COGNOME verso la società, pari a lire 7.104.412 e a lire 39.773.022, matu rato quest’ultimo importo a titolo di utili da corrispondere risultanti dal libro giornale della società. Il quinto motivo è pertanto anche infondato.
10.1. Il sesto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo, assumendo, in relazione al quarto motivo del ricorso principale, che la compensazione dei rispettivi debiti delle parti era vincolante per effetto del rinvio seguito alla cassazione della sentenza di appello e che comunque tra le parti era stata concordata una compensazione volontaria. 10.2. Il settimo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 1241, 1242, 1243, 2697 e 2729 c.c. e 116 e 394 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, assumendo, in relazione al quarto motivo del ricorso principale, che sussistevano nel caso di specie gli elementi per affermare la compensazione su base volontaria.
10.3. Il sesto e settimo motivo, che appaiono chiaramente condizionati all’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, che ha contestato l’operatività della compensazione giudiziale, si dichiarano assorbiti , essendo stato il motivo della controparte respinto.
11.1. Passando ora all’esame del ricorso proposto da COGNOME NOME, nella sua qualità di amministratrice della comunione ereditaria beneficiata di COGNOME NOME, ricorso da considerarsi incidentale essendo stato depositato in data successiva al ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e della stessa COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
censurando il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite tra la odierna ricorrente e la società RAGIONE_SOCIALE. Si assume al riguardo che con tale statuizione la Corte di appello ha violato il principio di soccombenza, avendo essa stessa riconosciuto che la COGNOME, nella spiegata qualità, difettava di legittimazione passiva, dovendo ogni pretesa al riguardo essere fatta valere dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli eredi, non della comunione. La sua chiamata in causa, nel giudizio di riassunzione seguito alla cassazione della sentenza di appello, era pertanto ingiustificata e la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della comunione. Del resto la Corte di appello ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese nei confronti di COGNOME NOME, precedente amministratrice della comunione, chiamata anch’essa con l’atto di riassunzione del giudizio seguito alla pronuncia di cassazione, nei cui riguardi ha pure dichiarato il difetto di legittimazione passiva, che versava nella stessa situazione della attuale ricorrente, adottando soluzioni diverse, con riguardo alle spese, a fronte di posizioni processuali identiche. Si aggiunge che la decisione impugnata nemmeno poteva essere giustificata alla luce della disciplina anteriore, vigente all’epoca della introduzione del giudizio, che consentiva la compensazione delle spese per giusti motivi, in quanto, essendo stata la COGNOME citata per la prima volta, nella indicata qualità, nel 2016 con l’atto di riassunzione, doveva trovare applicazione l’art. 92 c.p.c. nella sua versione attuale, che consente la compensazione solo in presenza di situazioni particolari.
11.2. Il motivo è fondato.
La Corte di appello, pur dando atto che la COGNOME, nella veste di amministratrice della comunione beneficiata di COGNOME NOME, non avrebbe potuto essere citata in giudizio, ha giustificato la compensazione delle spese sul rilievo che la sua chiamata nel processo trovava causa nelle difese svolte dalla stessa COGNOME, che aveva negato alla RAGIONE_SOCIALE qualsiasi ragione di credito e rappresentato presunte irregolarità da parte della COGNOME, precedente amministratrice della comunione, circa l’avvenuto de posito sul conto corrente alla stessa intestato delle somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza di appello.
L’argomento è confutato dalla attuale ricorrente, che lamenta una ind ebita sovrapposizione tra la posizione della COGNOME come erede e la posizione dalla stessa assunta come amministratrice della comunione.
La critica appare condivisibile, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto tenere distinte le due posizioni, con conseguente impossibilità di imputare la condotta processuale posta in essere dalla COGNOME quale erede e, in tale veste convenuta, alla comunione ereditaria chiamata in giudizio, a cui carico incombeva l’anticipazione delle spese di lite.
12.1. Con il secondo motivo di ricorso la COGNOME, nell ‘ indicata qualità di amministratrice della comunione, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 e 92 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 83 stesso codice, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto condannare la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese, in applicazione del principio di soccombenza, anche per la ragione che la sua citazione nel giudizio di riassunzione non era sorretta da una valida procura alle liti, non contemplando quella rilasciata dalla società la facoltà della sua chiamata in causa. Tale questione era stata ritualmente sollevata in giudizio ma su di essa la Corte di appello non si era pronunciata, ritenendola superata dal rilevato difetto della sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione.
12.2. Il motivo, nella misura in cui non si ritenga assorbito dall’accoglimento del motivo precedente, è infondato, in quanto il giudice, nel regolare le spese di giudizio, deve tener conto dell’esito della decisione alla luce delle ragioni accolte, e non è tenuto, a tale solo fine, ad esaminare le ragioni dichiarate assorbite.
13.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, senza considerare che essa era rimasta soccombente ed aveva agito con colpa grave, atteso il difetto di una procura alle liti che potesse giustificare la sua chiamata in causa.
13.2. Il motivo va dichiarato inammissibile, avendo la Corte di appello esaminato e quindi respinto la richiesta, escludendo che la domanda della RAGIONE_SOCIALE fosse
stata proposta con mala fede o colpa grave, con valutazioni di fatto non censurabili in sede di giudizio di legittimità.
14. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME quale rappresentante della comunione ereditaria di COGNOME NOME, rigettati il secondo ed il terzo, rigettato il ricorso principale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e quello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME NOME, quale rappresentante della comunione ereditaria di COGNOME NOME, delle spese del giudizio di rinvio, che si liquidano in euro 17.628,00, oltre accessori di legge e spese generali.
Quanto alle spese del presente giudizio, quelle sostenute da COGNOME NOME, nella spiegata qualità, seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE, mentre tra le altre parti, attesa la reciproca soccombenza, si dichiarano compensate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME quale amministratrice della comunione ereditaria di COGNOME NOME, rigetta gli altri, rigetta il ricorso principale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e quello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME NOME, quale rappresentante della comunione ereditaria di COGNOME NOME, delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in euro 17.628,00, oltre accessori di legge e spese generali.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME NOME, quale rappresentante della comunione ereditaria di COGNOME NOME, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge e spese generali. Compensa le spese tra i ricorrenti principali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2024.