Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35730 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35730 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17856/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocata NOME COGNOME per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale-
e contro
FALLIMENTO PORTA RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 3071/2020 depositato il 29/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 29.5.2020, ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di già RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE dell’intero credito privilegiato di € 33.750,00 (ammesso dal G.D. limitatamente ad € 15.000 ), vantato in prededuzione a titolo di corrispettivo per l’attività di assistenza contabile e fiscale svolta successivamente all’ammissione della società poi fallita al concordato con riserva, nonché del credito privilegiato di € 300.000,00 (totalmente escluso dal G.D.) vantato per prestazioni straordinarie svolte nel periodo 2011- 2014.
Il tribunale ha ammesso il residuo credito di € 18.750,00 preteso da COGNOME in prededuzione, osservando che nel mandato conferitogli da RAGIONE_SOCIALE il corrispettivo di € 33.750 era stato globalmente pattuito, senza riferimento a particolari prestazioni, sicché, stante la preminenza di tale pattuizione, andava respinta l’eccezione del curatore, peraltro sfornita di prova, volta a ottenere la riduzione d’ufficio del compenso perché manifestamente eccessivo rispetto all’attività effettivamente svolta dall’opponente in corso di concordato. Ha invece respinto la domanda di ammissione del credito da prestazioni straordinarie perché documentato da una scrittura ricognitiva del debito del 6 novembre 2014, indirizzata dalla società poi fallita allo RAGIONE_SOCIALE, inopponibile al curatore, terzo rispetto ad essa, e comunque del tutto generica e riferibile allo RAGIONE_SOCIALE e non all’opponente, nonché da
note pro-forma in cui non erano indicate le prestazioni eseguite né a quale dei professionisti associati fossero imputabili.
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un motivo e illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE, assuntrice del concordato fallimentare di RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso col quale ha proposto ricorso incidentale per due motivi, il primo dei quali condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Il Fallimento non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, che denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988, 2697, 2704 e 2720 cod. civ., NOME COGNOME sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la lettera di riconoscimento del debito sottoscritta dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE era opponibile al curatore perché munita di data certa, essendo stata spedita a mezzo posta elettronica certificata in data 17 novembre 2014, ossia circa due anni prima della dichiarazione di fallimento, e che pertanto, ai sensi dell’art . 1988 c.c., spettava all’organo della procedura di provare l’insussistenza dei fatti costitutivi del suo diritto di credito. Il ricorrente contesta inoltre che la lettera si riferisse ad attività genericamente svolta dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo egli sempre assistito in via esclusiva la società poi fallita. Lamenta, infine, che il giudice del merito non abbia tenuto conto della copiosa documentazione da lui allegata, a prova dell’attività prestata, in sede di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore.
Il motivo non merita accoglimento.
Esso è infatti inammissibile nella parte in cui investe la seconda delle due distinte e autonome rationes decidendi che sorreggono la pronuncia di rigetto, con la quale il tribunale ha accertato che la
scrittura ricognitiva aveva come destinatario lo RAGIONE_SOCIALE, cui la missiva era indirizzata, e ‘ riguarda (va) attività genericamente svolta da vari professionisti dello RAGIONE_SOCIALE e non solo dall’opponente dott. COGNOME.
Questo accertamento è stato censurato dal ricorrente in via del tutto generica, attraverso rilievi finalizzati a sollecitare una diversa valutazione del contenuto della scrittura rispetto a quella operata dal tribunale, senza che siano state evidenziate violazioni delle norme che presiedono all’interpretazione dei contratti e /o degli atti unilaterali e senza che siano stati indicati i fatti decisivi, oggetto di discussione fra le parti, che il giudice avrebbe omesso di esaminare e che, se considerati, avrebbero determinato un diverso esito del giudizio. A tale ultimo riguardo va, in particolare, osservato che il ricorrente, nell’affermare che il riconoscimento di debito di cui è causa rientrava in un accordo per un compenso forfettario da lui sottoscritto con la società poi fallita, ha introdotto in sede di legittimità una circostanza di fatto che non emerge dal decreto impugnato, senza specificare di averla tempestivamente sottoposta all’esame del giudice di merito.
Il motivo è inammissibile , ai sensi dell’art. 366 , 1° comma, n. 6 c.p.c. anche nella parte in cui lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto dei numerosi documenti che proverebbero lo svolgimento delle prestazioni oggetto di riconoscimento del debito, atteso che tali documenti non risultano specificamente allegati al ricorso e che il ricorrente non precisa se, e in quale esatta sede, siano stati prodotti nel giudizio di merito.
Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse all’impugnazione sul punto, della censura (ancorché astrattamente fondata : cfr. Cass. nn. 2431/2020 e 39123/2021) che contrasta la prima ratio decidendi, in quanto il suo accoglimento non condurrebbe all’annullamento della pronuncia impugnata ( fra moltissime, e per tutte, cfr. Cass. 7931/2013)
Il primo motivo del ricorso incidentale – con cui è stata dedotto un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod proc. civ. -‘nella denegata e non creduta ipotesi ini cui Codesta Corte dovesse accogliere il ricorso avversario’ -è assorbito.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, che deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 1374 cod. civ., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, COGNOME si duole dell’ ammissione del residuo credito vantato dal COGNOME, in prededuzione, per lo svolgimento dell’attività ordinaria.
Il motivo va respinto per le medesime ragioni che hanno condotto al rigetto del ricorso principale..
Anche la pronuncia di accoglimento, in parte qua , dell’opposizione si fonda infatti su una duplice ratio decidendi, avendo il tribunale affermato: a) che in presenza di una pattuizione contrattuale che aveva quantificato globalmente il corrispettivo, non aveva rilevanza l’attività in concreto svolta dal professionista, né poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 1374 c.c. là dove consente al giudice di ricondurre ad equità le pattuizioni intervenute fra le parti; 2).in ogni caso, il contratto stipulato tra le parti contemplava plurime attività e non solo quella relativa alla tenuta delle scritture contabili , e l’eccezione del Fallimento risultava del tutto sfornita di prova.
Ebbene, anche le censure svolte dalla ricorrente incidentale contro la seconda ratio decidendi sono inammissibili, in quanto volte a sollecitare una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella operata dal giudice del merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, che COGNOME ha astrattamente denunciato in rubrica ma non ha in concreto illustrato nei precisi e ristretti termini richiesti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
Ne consegue, come già si è detto in sede di esame del ricorso principale, l’ inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure che investono la prima ratio decidendi.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la declaratoria di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 24.10.2023