Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4580 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4580 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22071-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
Oggetto
Intimazione di pagamento
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 23/10/2025
CC
avverso la sentenza n. 385/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2023 R.G.N. 86/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, della sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso avverso intimazione di pagamento n.06820229004675087000, con annullamento di n.9 avvisi di addebito, di cui non risultava l’avvenuta notifica, e rigetto, per il resto, RAGIONE_SOCIALE sollevate eccezioni formali e di merito relative ai numerosi residui titoli emessi da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha ritenuto la validità della costituzione in giudizio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tramite un avvocato del libero foro, l’infondatezza del doluto disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie dei documenti attestanti le avvenute notificazioni degli atti prodotti, degli eccepiti vizi RAGIONE_SOCIALE notifiche compiute via pec, nonché del contenuto, firma e formato digitale degli atti notificati, e della modalità di trasmissione proveniente da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri; inoltre, ha respinto l’eccepita inesistenza della notifica di atti affidati ad un’agenzia postale privata, la doglianza sul mancato calcolo degli interessi, e, riguardo all’eccezione di prescrizione, ha rilevato la raggiunta prova della notifica di atti interruttivi consistenti in tre intimazioni di pagamento successivi alle notifiche degli avvisi di addebito ed in un’istanza di adesione alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-ter) che, pur non integrando riconoscimento di debito, equivale a conoscenza del
ruolo, incompatibile con l’eccezione di non aver ricevuto la notifica della relativa cartella.
Propone ricorso in cassazione la società affidandosi a cinque motivi, a cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce , in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto di respingere la pregiudiziale di rito con la quale la società contribuente aveva contestato l’avvenuta costituzione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un avvocato del libero foro, senza avvalersi dell’RAGIONE_SOCIALE di Stat o come invece previsto al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Generale dello Stato del 22/6/2017 per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione; la nullità della procura ad litem deriverebbe dalla inosservanza della disposizione che impone ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di avvalersi dell’RAGIONE_SOCIALE dello Stato con conseguente inammissibilità del ricorso ed inutilizzabilità della documentazione probatoria prodotta dall’ente non validamente costituito.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co.1 n.4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c., per difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto invalido il disconoscimento della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie, effettuato dal contribuente, nonostante l’espressa negazione degli originali. Invero, non avendo ricevuto la rituale notifica degli atti opposti,
non avrebbe potuto la ricorrente indicare le differenze RAGIONE_SOCIALE copie dagli originali.
Con il terzo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n.53/1994, 16-ter del D.L. 179/2012, 57-bis co.1 del d.lgs. 82/2005, ed art. 26 DPR 602/73, stante la provenienza RAGIONE_SOCIALE tre successive intimazioni di pagamento da un indirizzo pec non censito con conseguente nullità del procedimento notificatorio.
Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della L. n.335/95 stante il decorso del termine quinquennale dalla notifica di 28 avvisi di addebito, su 12 dei quali non aveva alcuna valenza l’ efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALE tre intimazioni di pagamento emesse nel 2017 e 2018 di cui era assente o irregolare l’eseguita notifica, come riportato al precedente motivo di ricorso.
Infine, con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 c.c. in relazione agli atti idonei ad interrompere la prescrizione, con riferimento all’art. 3 primo comma del d.l. n. 119/2018, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che le istanze di definizione agevolata proposte dalla società contribuente abbiano valore di atti interruttivi della prescrizione.
Nel controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, richiamati numerosi procedimenti già instaurati per casi simili con motivi analoghi, e censurata la tecnica dell’assemblaggio nella redazione del ricorso, come tale inammissibile, rileva che, escluso il primo motivo che non rigua rda la posizione dell’ente previdenziale, gli altri motivi non si confrontano con la ratio decidendi della Corte d’appello che
affronta, con motivazione conforme alla giurisprudenza maggioritaria, tutte le doglianze proposte in appello e riformulate in questa sede, sia sulla genericità del disconoscimento, sia sulla validità RAGIONE_SOCIALE notifiche, sia sulla mancata indicazione degli atti di intimazione interruttivi della prescrizione dei singoli avvisi.
Anche RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deposita proprio controricorso evidenziando, in premessa, che la ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 commi da 231 a 252 della L. 197/2022 (cd. Rottamazione quater) per gli impo rti sottesi all’intimazione di pagamento impugnata, accolta dall’ente di riscossione. Riguardo all’eccezione di difetto di valida procura rilasciata ad avvocato del libero foro, precisa che la richiamata normativa di riferimento risulta completata dai Prot ocolli d’Intesa, di cui l’ultimo del 2020, e che con sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 30008/19) è riservato all’RAGIONE_SOCIALE di Stato il patrocinio su questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, mentre agli avvocati del libero foro è affidata la difesa senza bisogno di formalità in tutti gli altri casi, anche in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Conclude per il rigetto anche per infondatezza degli altri motivi.
Il ricorso è infondato e va integralmente respinto.
Sul primo motivo questa Corte ha affermato, a chiarimento del contenzioso avviato sin dalla prima applicazione della normativa di istituzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (D.L. 193/2016) quale ente pubblico economico strumentale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE subentrato ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi con continuità operativa
nell’attività di riscossione sul territorio nazionale, che ‘ ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’RAGIONE_SOCIALE dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio’ (Cass. S.U. n. 30008/2019). Ha enunciato quindi un principio generale ex art. 363 c.p.c., secondo il quale ‘q uando la scelta tra il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemme no nel giudizio di legittimità’.
4.1 – Più di recente (Cass. n.28199/24) è stato anche precisato che ‘i n tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si avvalgono
dell’RAGIONE_SOCIALE dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, …’.
4.2 – Nel caso in esame, il ricorrente non deduce che il protocollo non sia applicabile o che sia stata violata la disposizione normativa RD 1611/1933 sulla disciplina del patrocinio dell’ A vvocatura di Stato oppure dell’art. 1 d.l. 193/16 sull’avvalimento da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di avvocati del libero foro; deduce una violazione processuale che tuttavia non è stata introdotta ex art. 82-83 c.p.c. o sulla nullità della procura. Va anche osservato che in virtù del nuovo protocollo del 2020 citato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in controricorso-, l’RAGIONE_SOCIALE assume il patrocinio esclusivamente in azioni risarcitorie, revocatorie, simulazione, sequestri e querele di falso, e in altre liti ‘limitatamente alle ipotesi in cui sia parte … anche un ente difeso dall’RAGIONE_SOCIALE dello Stato’, e poi ‘in tutti i casi in cui la presente Convenzione n on preveda il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE di Stato oppure nei casi di indisponibilità della stessa RAGIONE_SOCIALE ad assumerlo, l’ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro…. In tali casi non si applica la disposizione de ll’art. 43 co.4 del TU RD 1611/43′. L’impugnata sentenza, che ha richiamato il percorso argomentativo fondato
sul conforme orientamento di legittimità e sulla disciplina specifica di settore, va esente da censure.
Anche il secondo motivo è infondato. Preliminarmente si osserva che in sentenza è stato ampiamente motivato il tema del disconoscimento genericamente sollevato dall’interessato e della non necessità della produzione degli originali, aderendo al costante ed uniforme orientamento di legittimità secondo il quale, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 16557/19), essendo poi rimesso al giudice l’accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, co.1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l’utilizzabilità (Cass. n.26200/2024). Il principio è stato altre volte ribadito (Cass. n.134/2025) nel senso che il disconoscimento della conformità all’originale deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, e, presupponendo l’esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, è consentito di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni.
5.1 – I richiami normativi citati dal ricorrente non illustrano, dunque, né una violazione di tipo processuale sull’utilizzabilità dei dati documentali prodotti in copia e non adeguatamente e
specificamente contestati sotto il profilo della difformità agli originali, né una violazione di legge sulla devianza della regola di giudizio sulla loro valenza probatoria. Da ultimo, si rammenti quanto osservato da questa Corte sul tema specifico di notifica della cartella di pagamento: se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (cfr. di recente, Cass. n. 8604/2025).
6. Riguardo al terzo motivo, premesso che l’ambito applicativo della disciplina menzionata in ricorso attiene alla efficace ricezione RAGIONE_SOCIALE notifiche ai fini processuali, va rilevato che la irregolarità della utilizzazione dell’indirizzo mail del mittente non è assistita da sanzione di nullità e ad ogni modo la parte che la eccepisce non ha dedotto il pregiudizio difensivo che ne sarebbe derivato. Già con sentenza Cass. S.U. n. 15979/2022 era stato affermato che, in un caso di notifica a mezzo EMAIL del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, la stessa ‘non è nulla , ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-
ter del d.lgs. n. 82 del 2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente ‘.
6.1 – Il tema è stato nuovamente affrontato da questa Corte ed in particolare è stato osservato (Cass.n.18684/2023) che ‘ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ‘.
Anche il quarto motivo è infondato. In conseguenza del rigetto del motivo che precede, la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE tre intimazioni di pagamento emesse nel 2017 e 2018 esclude la finalità ‘recuperatoria’ dell’opposizione alle cartelle da esse por tate in riscossione e consente di attribuire ad esse l’efficacia interruttiva della prescrizione dei medesimi titoli. Riguardo alla domanda di ‘rottamazione -ter’ l’elenco degli avvisi di addebito in essa riportato ne lascia presumere la conoscenza, mentre per i titoli successivi all’anno 2018 non si pone il problema della loro non inclusione nell’istanza, valevole a fini interruttivi, poiché il termine quinquennale di prescrizione per essi non sarebbe comunque decorso alla data di notificazione dell’intimaz ione di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, ricevuta, come riporta il ricorrente, il 2/3/2022. Non è
dirimente, infine, l’istanza di ‘rottamazione -quater’ prodotta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con dichiarazione di adesione del 20/6/2023, perché non risulta contenente un’espressa rinuncia al giudizio.
In riferimento all’ultimo motivo di ricorso, è infondata la doglianza espressa sulla inidoneità del valore di atti interruttivi attribuita in sentenza alle istanze di definizione agevolata proposte dalla società contribuente.
8.1 – La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito (in termini, Cass. ord. 9221/2024). Questa Corte, di recente, ha anche affermato (ord. n. 16110/25) che la domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell’interruzione della prescrizione e dell’inversione dell’onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente.
Per tutto quanto innanzi, avendo la Corte di merito aderito a tutti i principi dianzi esposti, il ricorso non merita accoglimento. Al rigetto segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese
processuali liquidate come in dispositivo, e la statuizione sul doppio del contributo, per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori di rito, in favore di ciascun controricorrente. Spese prenotate a debito per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME