Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4035 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 21252/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE , difesi dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME difesi da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 772/2021 del 19/05/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano dinanzi al Tribunale di Sulmona Le
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di un contratto del 12/05/2011 di vendita di un terreno (dalla prima alla seconda delle due società convenute ). Gli attori si vantavano creditori di € 11.900 nei confronti della venditrice per i vizi delle opere di ripristino dell’asfalto sui piazzali esterni all’edifici condominiale , alla rimozione dei materiali di risulta e al rifacimento dell’intonaco sui muri di cinta. La domanda è stata accolta in primo e secondo grado. In particolare, la parte rilevante della sentenza di appello (p. 5 s.) argomenta nei termini seguenti. Il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che nella fattispecie in esame la dichiarazione di cui al fax del 28/7/2010 costituisce riconoscimento dei vizi (limitatamente alle aree di pertinenza condominiale), integrando quindi una rinuncia ad avvalersi della prescrizione. L’interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento ex art. 2944 c.c. può conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum. Anche le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l’interruzione della prescrizione quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all’interruzione della stessa per effetto del riconoscimento.
Ricorrono in cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Resistono gli attori con controricorso. Il consigliere delegato NOME COGNOME ha proposto ex art. 380-bis c.p.c. la definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso. I ricorrenti ne hanno chiesto la decisione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 12 s.) censura che la Corte di appello abbia ritenuto che il fax del 28/7/2010 della RAGIONE_SOCIALE costituiva riconoscimento dei vizi che affliggevano le opere compiute e implicava la rinuncia ad avvalersi della prescrizione, mentre in realtà la società aveva manifestato più volte l’intenzione di non rinunciare a quest’ultima ex art. 1495 c.c. Si deduce la violazione dell’art. 2937 c.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il secondo motivo (p. 13 ss.) censura che la Corte di appello abbia ritenuto che il fax del 28/7/2010 costituiva riconoscimento dei vizi relativi alle aree condominiali dell’immobile e implicava la rinuncia ad avvalersi della prescrizione, mentre in realtà l’obbligazione ivi assunta aveva ad oggetto l’eliminazione dei vizi e non corrisponde va alle pretese alla risoluzione o alla riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. Si deduce violazione degli artt. 1492, 1493 e 1494 c.c.
2.1. -I due motivi possono esaminarsi contestualmente in quanto connessi nelle loro censure, che possono sintetizzarsi nei temini seguenti. Con il fax del 28/7/2010 la società RAGIONE_SOCIALE ha manifestato la volontà di eliminare i vizi delle opere e non quella di ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum. Infatti, essa si è dichiarata disponibile a ripristinare l’asfalto sui piazzali esterni, a rimuovere i materiali di risulta e a provvedere al rifacimento dell’intonaco sui muri di cinta. Ha inteso eliminare i vizi, non rinunciare alla prescrizione, poiché la proposta ivi contenuta non rientra nel contenuto dell’obbligazione di garanzia per i vizi della cosa ex artt. 1492, 1493 e 1494 c.c., non
disponendo il compratore di un’azione di esatto adempimento. Se accettata, tale proposta dà luogo ad un’obbligazione autonoma .
2.2. -Entrambi i motivi sono da disattendere.
In particolare, il primo motivo è inammissibile per doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, per evitare che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’ art. 348-ter co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente (applicabile ex art. 54 co. 2 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 ai giudizi d’appello introdotti come nel caso di specie dopo l’11 settembre 2012), la parte ricorrente è tenuta ad indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto de ll’appello e di conferma della sentenza di primo grado sul capo investito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. 7724/2022). Tale onere non è stato adempiuto. L’inammissibilità si estende in via consequenziale all’abbinata censura di violazione dell’art. 2937 c.c., che dipende dalla possibilità di far valere con successo il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché l’argomento ivi fatto valere non supera la considerazione che se, come nel caso di specie, il venditore si impegna ad eliminare i vizi sorge una obbligazione di fare autonoma, che – ove non estingua per novazione la garanzia originaria, si affianca a quest ‘ulti ma, rimanendone distinta. Ne consegue che il diritto all’eliminazione dei vizi così sorto è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale (mentre l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c.). Così Cass. SU 19702/2012, nonché fra le più recenti Cass. 34648/2022.
3. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Atteso che la presente pronuncia è conforme alla proposta di definizione accelerata, trova applicazione l’ultima parte del terzo comma dell’art.380 bis. c.pc. nel richiamo al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., negli importi di cui al dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Condanna inoltre la parte ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di € 2.000 in favore della parte controricorrente, nonché ex art. 96 co. 4 c.p.c. al pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Sussistono infine i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 17/01/2024.