SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2535 2026 – N. R.G. 00047022 2025 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVIII SEZIONE CIVILE
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
in persona del giudice monocratico, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, all’esito dell’udienza del 19.1.2026 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2025 , vertente
TRA
nato a Comilla (Bangladesh) il DATA_NASCITA, NOME. nato a Comilla (Bangladesh) il DATA_NASCITA, rapp. e dif. dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO;
parte ricorrente
NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA,
, IN PERSONA DELL’AMBASCIATORE IN CARICA, dall’ Avvocatura dello Stato;
parte resistente avente per oggetto : impugnazione diniego di visto per ricongiungimento familiare ex art. 281decies c.p.c. e 20 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ‘ Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ‘ .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall’ a in data 24 settembre 2025 nei confronti dei propri genitori, nato il DATA_NASCITA, e nata il DATA_NASCITA.
rapp. e dif.
Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di provvedere al mantenimento dei genitori rimasti in Bangladesh mediante invio di rimesse economiche, come documentato agli atti. Ha esposto che il diniego era stato motivato dall’amministrazione con la presenza di altri figli nel Paese di origine, rilevando tuttavia che il fratello nato il DATA_NASCITA, si trovava sul territorio italiano dal 24 settembre 2023, mentre l’unica figlia residente in Bang ladesh era la sorella nata il DATA_NASCITA. Ha sostenuto che tale circostanza non fosse ostativa al ricongiungimento, deducendo l’impossibilità della sorella di provvedere al sostentamento dei genitori. Il ricorrente ha richiamato l’art. 2 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 e la giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di interpretazione del requisito della vivenza a carico, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e l’adozione di provvedimenti urgenti. Ha quindi concluso chiedendo: « accertare e dichiarare il diritto dei genitori del ricorrente di ottenere il visto di ingresso presso l’ in e disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto, e contestualmente fissare l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all’istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’emettendo decreto e, a tale udienza, con ordinanza confermare il predetto decreto. IN INDIRIZZO SUBORDINE Ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza accertare e dichiarare il diritto dei genitori del ricorrente a vedersi concedere il visto di ingresso senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo dell’ talia in di concedere il relativo visto, ovvero e comunque, disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto. Per tali motivi chiedo che Codesto Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia in via principale, annullare il decreto emesso dall’ in data 24 settembre 2025, ordinando all’ in di concedere il visto di ingresso ai genitori, sopra meglio generalizzati del ricorrente, in ogni caso, condannare la Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi nella somma che si ritiene più congrua».
Con note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 17 gennaio 2026 il ricorrente ha ribadito che i genitori erano a suo carico e che la sorella residente in Bangladesh non
disponeva di redditi propri, deducendo che la mera presenza formale di un altro figlio nel Paese di origine non fosse sufficiente a escludere il diritto al ricongiungimento.
chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che dal certificato di famiglia emergeva la presenza in Bangladesh di una figlia convivente e che non era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare l’impossibilità della stessa di provvedere al sostentamento dei genitori. Ha, inoltre, osservato che le rimesse prodotte erano di importo limitato e non idonee a dimostrare una stabile vivenza a carico. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno della legittimità del diniego e ha concluso chiedendo: « rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con rifusione delle spese di giudizio ».
All’udienza di cui in epigrafe la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2.Così sintetizzato l’ iter amministrativo e giudiziale di cui all’odierno procedimento e venendo al merito delle domande ed eccezioni sollevate da parte ricorrente, viene in rilievo la normativa nazionale prevista in materia di visti per il ricongiungimento di ‘familiari’ di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Si fa riferimento in particolare all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, alla lettera d) disciplina il ricongiungimento degli ascendenti prevedendo la possibilità di consentire l’ingresso sul territorio nazionali ai ‘ genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute ‘ .
Vanno quindi distinte le situazioni in cui: a) vi siano genitori infra sessantacinquenni per i quali va accertato il requisito della ‘vivenza a carico’ che si riscontra ‘ quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d’origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo’ cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza, 10/09/2021, n. 24488 -; da quelle in cui b) vi siano genitori ultra sessantacinquenni, per i quali si prescinde dalla ‘vivenza a carico’ e va appurato se vi siano altri figli che non possano provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi ragioni di salute.
Nel primo caso, il fulcro dell’indagine è rappresentato dalla dipendenza economica dell’ascendente; nel secondo, dall’età anagrafica, cui si collega la verifica dell’eventuale
impossibilità degli altri figli di provvedere al sostentamento. In entrambe le ipotesi, tuttavia, la valutazione richiesta al giudice non può arrestarsi a un riscontro formale, ma deve estendersi alla concreta capacità di sostegno familiare nel Paese di origine, secondo un accertamento sostanziale coerente con la finalità della norma.
Alla luce di quanto sopra, la disciplina del ricongiungimento dei genitori di età superiore ai sessantacinque anni, di cui all’art. 29, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, non configura una tutela generalizzata del genitore anziano, ma subordina il riconoscimento del diritto all’ingresso alla ricorrenza di presupposti rigorosi e puntualmente tipizzati dal legislatore.
In particolare, la presenza di altri figli nel Paese di origine assume rilievo dirimente, potendo il ricongiungimento essere ammesso esclusivamente ove sia fornita prova specifica dell’impossibilità degli stessi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute.
Tale previsione esclude che possano assumere rilievo elementi diversi, quali la mera dipendenza economica dal figlio residente in , la maggiore capacità reddituale di quest’ultimo, ovvero valutazioni di opportunità o convenienza familiare o difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio rimasto in patria. La ratio della norma presuppone che l’onere primario di cura del genitore anziano gravi, in via ordinaria, sui figli residenti nel Paese di origine, salvo si dimostri documentalmente la presenza di gravi motivi di salute (o di altre ragioni impedienti in via assoluta e totale).
Ne consegue che, in difetto di una prova rigorosa e qualificata dell’impossibilità degli altri figli di prestare assistenza, il diniego del ricongiungimento risulta conforme al dato normativo e non può ritenersi superabile mediante un richiamo in via generale al principio di unità familiare, il quale, pur costituzionalmente e convenzionalmente tutelato, non ha carattere assoluto e incontra i limiti espressamente previsti dalla legge.
3.Orbene, nel caso di specie risulta documentato in atti che il ricorrente ha regolarmente richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con i propri genitori, nulla osta che, verificati i relativi presupposti, gli è stato rilasciato dallo RAGIONE_SOCIALE Bologna in data 2.9.2024.
Successivamente, in data 24.9.2025 , l a ha rigettato la richiesta di rilascio del visto in favore dei genitori del ricorrente, deducendo essere risultata la presenza
in Bangladesh di altri figli di cui non risultava dimostrata l ‘ impossibilità di sostenere i genitori per gravi e documentati motivi di salute.
3.1Nel corso del presente giudizio parte ricorrente ha dedotto che il proprio fratello ( nato in Bangladesh il DATA_NASCITA) si trova sul territorio italiano dal 24 settembre 2023 e che l ‘ unica a permanere nel territorio d ‘ origine è la sorella del ricorrente ( nata in Bangladesh il DATA_NASCITA).
Relativamente a quest ‘ ultima ha evidenziato che il provvedimento impugnato non teneva conto ‘ delle specifiche condizioni socio-culturali del Bangladesh, dove le donne si trovano in una posizione di particolare vulnerabilità economica e sociale ‘ .
A sostegno dell ‘ anzidetta vulnerabilità ha prodotto un articolo giornalistico in lingua inglese dal quale emergerebbe che in Bangladesh, ‘ le donne tradizionalmente non hanno accesso al mercato del lavoro formale e dipendono economicamente dai familiari maschi. La struttura sociale patriarcale del paese limita significativamente le opportunità lavorative femminili, rendendo le donne economicamente dipendenti e prive di mezzi autonomi di sostentamento. 2. Impossibilità materiale di sostentamento: La sorella, in quanto donna in un contesto sociale che non le consente l’accesso a fonti di reddito stabili e sufficienti, si trova nell’impossibilità materiale di provvedere al mantenimento dei genitori anziani. Tale condizione configura quella situazione di “impossibilità al sostentamento” che la normativa prevede come eccezione al requisito dell’assenza di altri figli nel paese di origine ‘ .
3. 2 -Ciò posto, deve, tuttavia, evidenziarsi che il ricorrente non ha documentato in alcun modo le attuali e specifiche condizioni di vita della sorella in Bangladesh, onde consentire a questo Tribunale di operare una valutazione in concreto della situazione specifica, limitandosi a richiamare una generica situazione socio-culturale delle donne in tesi impediente al lavoro.
Peraltro, stando alle fonti consultate ed aggiornate al febbraio 2026 in merito alla situazione delle donne in Bangladesh, è in realtà emersa una crescente partecipazione di queste ultime al mercato del lavoro, seppur costituiscano ancora meno del 50% della forza lavoro e sono esposte a molestie sessuali e altre forme di abuso sul posto di lavoro (Freedom House: Freedom in the World 2025 -Bangladesh, 2025https://www.ecoi.net/en/document/2123525.html ). La discriminazione di genere fa sì che le donne siano concentrate in lavori precari e a basso salario e sottorappresentate nelle posizioni di leadership, ma non che ad esse sia totalmente precluso l ‘ accesso al mercato del lavoro, anche se barriere persistenti, tra cui povertà, discriminazione e sfruttamento,
limitano l ‘ accesso delle donne ai beni produttivi, come la terra e il capitale, e limitano la loro partecipazione alla definizione delle politiche economiche e sociali (
(replaces UNIFEM, DAW,
INSTRAW, OSAGI):
In
Brief;
October
,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2135293/20250432794-in–economic- empowerment.pdf ). Come riportato nel rapporto 2024 EUAA COI Bangladesh RAGIONE_SOCIALE, le fonti descrivono il Bangladesh come una ‘società patriarcale’ con norme che ‘sottovalutano i diritti e le capacità delle donne’, che impongono agli uomini il ruolo di ‘principali responsabili delle decisioni e capifamiglia’ e alle donne quello di figure subordinate. Si dà atto, comunque, in tali fonti che la principale fonte di crescita economica negli ultimi anni è stata il settore dell ‘ abbigliamento, in cui la maggior parte dei lavoratori sono donne.
Quanto sopra, in assenza di altri elementi probatori specifici, non può assurgere a causa di impossibilità assoluta al lavoro, assimilabile ai ‘ gravi motivi di salute ‘ di cui al dato normativo sopradescritto, non potendosi escludere un accesso al mercato del lavoro da parte della sorella del ricorrente, nonostante le criticità di cui si è detto.
Ne deriva che, per le ragioni esposte supra, il ricorso non può trovare accoglimento.
4.Quanto alle spese di lite, le criticità legate alla situazione socio-culturale del Bangladesh e la particolare gravosità dell ‘ onere probatorio richiesto nella fattispecie in esame costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che portano ad una pronuncia di compensazione integrale fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda azionata, così provvede:
-respinge il ricorso;
-spese compensate.
Così deciso in Roma, il 17/02/2026.
Il giudice NOME COGNOME