Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32545 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32545 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 11953/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, nel suo studio in INDIRIZZO controricorrente avverso la sentenza n. 1512/2018 del Tribunale di Torino pubblicata il 28-3-2018;
OGGETTO:
donazione –
ricognizione di
debito
R.G. 11953/2019
C.C. 12-7-2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-7-2023 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME convenne avanti il Tribunale di Torino la nipote NOME COGNOME, figlia di sua sorella NOME COGNOME, chiedendo l’accertamento della nullità della donazione di denaro realizzata a favore della stessa per difetto di forma scritta, nonché la condanna alla restituzione dell’originale della ricognizione di debito da lei sottoscritta e degli undici assegni a lei consegnati. L’attrice dichiarò di essere erede universale del fratello NOME COGNOME, deceduto nel 2012, di avere avviato successivamente alla sua morte trattative per la cessione a favore della sorella NOME COGNOME della quota di un terzo degli immobili ereditati dal fratello; raggiunto accordo sulla cessione dei cespiti immobiliari, in occasione del rogito del 31-5-2013, ella aveva deciso di elargire alla nipote, a titolo di liberalità, Euro 110.000,00, quale parte del deposito bancario ereditato dal fratello; non avendo la disponibilità immediata della somma, a garanzia dell’impegno aveva sottoscritto la ricognizione di debito e undici assegni bancari da Euro 10.000,00 ciascuno con scadenza mensile da settembre 2013, ma poi aveva deciso di non dare esecuzione alla liberalità.
Si costituì la convenuta NOME COGNOME, dichiarando che tra le parti era stato raggiunto accordo per lo scioglimento della comunione ereditaria, negando la riconducibilità del rapporto sottostante a una donazione e chiedendo in via
riconvenzionale la condanna dell’attrice a corrispondere la somma di Euro 110.000,00 con interessi.
Con distinto atto di citazione la medesima attrice propose nei confronti della stessa convenuta querela di falso in ordine all’abusivo riempimento degli assegni consegnati in garanzia e chiese l’accertamento della donazione indiretta di denaro eseguita con l’atto di compravendita del 31-5-2013, in quanto il prezzo concordato per l’alienazione dell’immobile era inferiore al valore di mercato; di conseguenza chiese la revoca di quella donazione per ingratitudine della convenuta, con condanna alla restituzione della somma di Euro 145.051,00.
Si costituì anche in questa causa la convenuta contestando la ricostruzione dei fatti e dichiarando che l’atto del 31 -5-2013 era il risultato delle lunghe trattative familiari seguite al decesso dello zio.
Riunite le cause, all’esito dell’istruttoria, rinunciata dall’attrice la querela di falso, con sentenza n. 1512 pubblicata il 28-3-2018, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande attoree e, accogliendo la domanda riconvenzionale della convenuta, ha condannato l’attrice a corrispondere alla convenuta Euro 110.000,00 con gli interessi dalla domanda al saldo e la rifusione delle spese di lite.
2.Ha proposto appello NOME COGNOME, che la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348 -bis cod. proc. civ. con ordinanza depositata il 26-2-2019.
3.Con atto notificato il 12-4-2019 NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza
di primo grado ex art. 348-ter cod. proc. civ., sulla base di unico motivo. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del giorno 12-7-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo di ricorso rubricato ‘ violazione di legge con riferimento all’articolo 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’articolo 1988 c.c. e all’articolo 2697 c.c.’ la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia posto a fondamento della statuizione di condanna al pagamento della somma di Euro 110.000,00 pronunciata a suo carico un’erronea applicazione dell’art. 1988 cod. civ. e di conseguenza del riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. Dichiara che nella fattispecie la creditrice destinataria della promessa di pagamento aveva rinunciato all’inversione dell’onere della prova in quanto aveva allegato due ipotesi alternative fondanti l’efficacia del titolo sottostante, sostenendo l’esistenza di don azione di modico valore e di un mutuo. Evidenzia che le ricostruzioni avversarie sono risultate prive di fondamento e perciò sostiene che il Tribunale abbia errato ad accogliere la domanda riconvenzionale in modo automatico, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare se NOME NOME avesse offerto prova dell’effettivo trasferimento di denaro a favore di NOME COGNOME, che non era mai avvenuto, o se vi fosse stato un valore concordato nell ‘atto di compravendita superiore al valore di mercato.
2.Preliminarmente si rileva che, essendo il motivo rivolto esclusivamente alle statuizioni della sentenza impugnata che la sentenza medesima riferisce e definisce ‘donazione diretta’ , sono passate in giudicato, in quanto non censurate, le statuizioni relative alla c.d. ‘donazione indiretta’.
3.In primo luogo il ricorso è inammissibile perché la ricorrente non indica in alcun modo che le questioni dedotte nel suo motivo di ricorso per cassazione fossero state oggetto dei suoi motivi di appello. Infatti, al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 -ter co.3 cod. proc. civ. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 cod. proc. civ., per cui la parte deve fornire indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità sia stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ. (Cass. sez. 6-3 6-10-2020 Rv. 659564-01, Cass. sez. 6-3 12-22015 n. 2784 Rv. 634388-01).
4.Il motivo è altresì inammissibile perché non coglie e non censura puntualmente il contenuto della decisione impugnata, con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio secondo il quale la proposizione con ricorso per cassazione di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ., per cui per denunciare un vizio bisogna identificarlo, risolvendosi il motivo che non si concreti in una critica della decisione impugnata in un ‘non motivo’ (Cass. Sez.Un. 5-8-2016 n. 16598; Cass. Sez.
3 31-8-2015 n. 17330 Rv. 636872-01; Cass. Sez. 3 11-1-2005 n. 359 Rv. 579564-01, per tutte).
La sentenza impugnata (da pag. 6 a pag.10), posto il dato pacifico che l’attrice aveva emesso i l 31-5-20213 undici assegni da Euro 10.000,00 ciascuno e li aveva consegnati alla convenuta che ne aveva poi tentato l’incasso senza esito, ha considerato le tesi delle due parti, quella dell’attrice che sosteneva di avere eseguito donazione nulla per mancanza di forma e quella della convenuta. Specificamente (pagg.6-7 della sentenza), la convenuta aveva ricondotto l’attribuzione patrimoniale al complessivo accordo raggiunto dalle parti nel contesto familiare finalizzato allo scioglimento della comunione costituitasi a seguito del decesso di NOME COGNOME e aveva dichiarato che l’attrice aveva accettato di cedere la propria quota di comproprietà a fronte del versamento di Euro 370.000,00; al rogito, su espressa richiesta dell’attrice, le erano stati versati Euro 480.000,00 per fare fronte alle sue esigenze di liquidità, con conseguente e contestuale impegno della stessa COGNOME a restituire la differenza di Euro 110.000,00.
A fronte delle diverse prospettazioni delle due parti, la sentenza ha dichiarato che, all’esito dell’istruttoria svolta, l’attrice non aveva dimostrato l’esistenza dell’ animus donandi, perché non aveva fornito elementi univoci dai quali evincere che la dazione di denaro fosse avvenuta per mero spirito di liberalità e non piuttosto per ragioni legate alla composizione della vicenda successoria di NOME COGNOME e quindi all’accordo complessivo raggiunto dalle parti sullo scioglimento della
comunione ereditaria. Ha evidenziato l’esistenza di legame giuridicamente rilevante tra la liquidazione della quota di proprietà in capo all’attrice e la dazione di denaro oggetto di causa, sulla base di un’analisi obiettiva dei fatti, in considerazione dei concreti interessi perseguiti, per cui risultava difficile configurare una autonomia funzionale tra il rogito notarile di trasferimento della quota e l’asserita donazione, avuto riguardo all’intera operazione posta in essere, in quanto i due atti risultavano non solo coevi ma anche collegati. Ha aggiunto che la ricognizione di debito sottoscritta dall’attrice, pur non indicando espressamente il rapporto sottostante, era tale da indurre a ritenere che la scrittura fosse stata oggetto di trattativa e discussione tra le parti e fosse volutamente collegata al rogito , in quanto l’indicazione precisa dell’ammontare d el debito, delle ragioni per le quali la somma di Euro 110.000,00 non veniva versata in unica soluzione e l’indicazione degli accordi per il pagamen to rateale inducevano a collegare l’atto al rogito notarile; infine ha evidenziato che ulteriore conferma del collegamento della dazione di denaro con gli accordi familiari relativi all’eredità si ricava va dalla testimonianza resa da NOME COGNOME, il quale aveva dichiarato di avere predisposto la ricognizione di debito quale condizione necessaria per addivenire al rogito di compravendita per importo superiore a quello convenuto in sede familiare. Quindi, la sentenza ha concluso (pag.10) che l’obbligo di c orresponsione della somma di Euro 110.000,00 non era stato assunto dall’attrice per mero spirito di liberalità, ma era stato
determinato dall’interesse economico di addivenire allo scioglimento della comunione venutasi a creare a seguito del decesso di NOME COGNOME e dall’opportunità di evitare qualsiasi contrasto o contenzioso con i familiari.
Ciò significa, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che la sentenza impugnata non solo ha escluso che la dazione di denaro fosse avvenuta per spirito di liberalità, ma ne ha anche individuato la causa nell’ambito dell’accordo concluso dalle parti per lo scioglimento della comunione ereditaria. In questo modo, in primo luogo, la sentenza ha fatto corretta applicazione dell’insegnamento della Cassazione secondo il quale la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando ex art. 1988 cod. civ. un’astrazione processuale della causa debendi, dalla quale deriva la dispensa del destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria (Cass. Sez. Un. 6-3-2020 n. 6459; Cass. Sez. 1 13-10-2016 n. 20689 Rv. 642050-03). Però la sentenza ha ritenuto anche raggiunta la prova del rapporto fondamentale, rife rito all’accordo nell’ambito della divisione per cui NOME COGNOME doveva restituire Euro 110.000,00 ricevuti in più rispetto al prezzo pattuito per il trasferimento della sua quota. Questa valutazione delle risultanze probatorie non è stata oggetto di specifico motivo di ricorso ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., che è inammissibile nella fattispecie ai sensi dell’art. 348 -ter co.4 cod. proc. civ., da
applicare ratione temporis , e rimane incensurabile in questa sede. Ne consegue che non sono pertinenti le deduzioni della ricorrente sulla rinuncia al vantaggio della dispensa da ll’onere della prova del rapporto fondamentale, in quanto il giudice ha ritenuto provato che l’attrice NOME COGNOME fosse obbligata al pagamento dell’importo di Euro 110.000,00 in forza degli accordi conclusi dalle parti e per questa ragione ha condannato l’attrice al pagamento , in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale.
Non è configurabile neppure la lamentata violazione dell’art. 2697 cod. civ., che può essere prospettata soltanto sostenendo che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella che ne era onerata, e non censurando la valutazione delle risultanze istruttorie eseguita dal giudicante, che è sindacabile solo entro i limiti di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01; Cass. Sez. L 19-8-2020 n. 17313 Rv. 658541-01).
5.Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda