Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7470/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
BANCA POPOLARE DI ANCONA
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ANCONA n. 1198/2019 depositata il 18/07/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la RAGIONE_SOCIALE, debitore ceduto): a) in data 20 marzo 2012 riceveva raccomandata con avviso di ricevimento con la quale la Banca Popolare di Ancona s.p.a. (di seguito la Banca, creditore cessionario) le comunicava l’avvenuta cessione a proprio favore del credito (di cui alla fattura n. 1210000819 del 9 marzo 2012 per l’importo complessivo di euro 384.961,12 iva compresa) vantato dalla RAGIONE_SOCIALE (creditore cedente); b) in data 30 luglio 2012 inviava alla RAGIONE_SOCIALE email con allegata una richiesta di dilazione con espresso riferimento alla fattura di cui sopra.
Il Tribunale di Fermo: dapprima, su ricorso RAGIONE_SOCIALE Banca (cessionaria), emanava decreto con il quale ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE (debitrice ceduta) il pagamento RAGIONE_SOCIALE suddetta somma; poi, con sentenza n. 1/2015, in accoglimento dell’opposizione di quest’ultima, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite. In sintesi, il giudice di primo grado, pur riconoscendo natura ricognitiva ex art. 1988 c.c. alla richiesta di dilazione di pagamento, contenuta nel messaggio di posta elettronica 30 luglio 2012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non concedeva alla Banca il beneficio dell’inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova.
A seguito di impugnazione RAGIONE_SOCIALE Banca e nella resistenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che proponeva anche appello incidentale, la Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 1204/2019, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice di primo grado, riteneva che la ricognizione di debito, contenuta nella proposta di dilazione, era titolata, in quanto conteneva la indicazione RAGIONE_SOCIALE causa debendi (vendita dei beni indicati in fattura per l’importo indicato), ma che la RAGIONE_SOCIALE non aveva superato la presunzione di cui all’art. 1988 c.c.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte territoriale ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE.
La banca intimata non ha svolto difese.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.La RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso due motivi.
1.1.Con il primo motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale:
ha attribuito natura di riconoscimento del debito alla richiesta di dilazione 30-07-2012, in atti, essendo invece la stessa <>;
ha ritenuto: a) che si era perfezionato il contratto di vendita a base RAGIONE_SOCIALE fattura (azionata con il decreto ingiuntivo) con la consegna RAGIONE_SOCIALE merce; b) che l’onere RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE inesistenza del credito fosse in capo alla debitrice, e quindi non provata l’inesistenza del rapporto fondamentale dal quale traeva origine il presunto credito (ovvero la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE merce);
ha omesso di valutare gli elementi istruttori costituiti dalle prove testimoniali raccolte, oltre che dai documenti in atti, con conseguente distorsione nella applicazione delle norme di diritto richiamate.
In sintesi, secondo la ricorrente, <> con la conseguenza che: da un lato, era la Banca a dover provare la sussistenza del credito sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE consegna RAGIONE_SOCIALE merce venduta alla RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, la RAGIONE_SOCIALE aveva fornito elementi di prova adeguati a superare la presunzione di cui all’art. 1988 c.c. (la prova contraria) a differenza di quanto rilevato dalla Corte d’appello.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: <>.
Evidenzia i seguenti elementi: a) il documento fiscale è chiamato “fattura l contratto”; b) la comunicazione 30-7-2012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era rivolta alla RAGIONE_SOCIALE e non già alla Banca; c) la stessa faceva sì riferimento alla fattura, ma la stessa era chiamata “fattura/impegnativa” e, in quanto tale, era diretta non al riconoscimento di un debito, ma alla richiesta di dilazione del prezzo; d) l’emissione delle note di credito da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; e) la inesistenza di documenti di trasporto relativi alla detta fornitura; f) le testimonianze rese da dirigenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla natura dei contratti (analoghi a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di cui alla fattura azionata) posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE e collegati ad una particolare scontistica a favore dei clienti a fronte dell’obbligo da parte degli stessi a riceversi nel tempo una certa quantità RAGIONE_SOCIALE merce.
In sintesi, secondo la ricorrente, la corte territoriale ha errato nel non ritenere assolto da parte del debitore ceduto l’onere di provare
l’inesistenza del debito per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata consegna RAGIONE_SOCIALE merce ovvero ha errato nel non tenere in alcun conto la esistenza di prove incontestate RAGIONE_SOCIALE inesistenza del credito sia degli altri elementi, univoci e gravi, concorrenti e come emersi in processo, così incorrendo nel vizio denunciato.
I motivi -che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente – sono inammissibili sotto un triplice profilo.
2.1. La Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha attribuito alla richiesta di dilazione RAGIONE_SOCIALE debitrice ceduta natura ricognitiva, ma, contrariamente al giudice di primo grado, ha concesso alla Banca il beneficio dell’inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, sul presupposto che la ricognizione di debito contenuta nella proposta di dilazione era titolata (cioè conteneva l’indicazione RAGIONE_SOCIALE causa debendi ) ed ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non era riuscita a superare la conseguente presunzione (sia pure attribuendo preminente valore sul punto alla non raggiunta prova RAGIONE_SOCIALE mancata consegna del materiale di cui alla fattura).
A tale conclusione la corte di merito è pervenuta ad esito di una <>, che, a suo giudizio, qui insindacabile in quanto scevro da evidenti logici e giuridici, <>.
Orbene – ove non voglia rilevarsi già soltanto in tesi che la consegna RAGIONE_SOCIALE merce non perfeziona il contratto di vendita RAGIONE_SOCIALE merce in applicazione del principio consensualistico, sicché quella non integra in alcun modo il fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE controprestazione consistente nel corrispettivo – deve comunque premettersi la piena plausibilità, con
conseguente incensurabilità in questa sede, dell’interpretazione data dalla corte alla richiesta di dilazione 30 luglio 2012 come riconoscimento di debito; pertanto, la società ricorrente, attraverso le censure critiche articolate con i motivi in esame, sostanzialmente prospetta la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito RAGIONE_SOCIALE vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione.
Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, ai vizi di cui all’art. 360 primo comma n. 3 e n. 5, le censure sollevate in ricorso sono entrambe dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo RAGIONE_SOCIALE comunicazione 30 luglio 2012.
In definitiva, deve qui ribadirsi il principio di diritto (già affermato ad es. da Cass. n. 20422/2019) per cui è riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell’art 1988 c.c.
2.2. Inoltre, entrambi i motivi si presentano non autosufficienti: in particolare, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non precisa adeguatamente, come pure avrebbe dovuto, né se il bonifico del 20 agosto 2012 dell’importo di euro 15 mila e le successive note di credito del 12 novembre e del 10 dicembre 2012 si riferissero al credito portato dalla fattura per cui è ricorso; né quale fosse il contenuto delle 4 fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e a quest’ultima asseritamente opposte in compensazione rispetto al credito ceduto; né che il suddetto credito costituisse anche oggetto RAGIONE_SOCIALE successiva cessione intervenuta tra la RAGIONE_SOCIALE e la Banca Apulia di Bari e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; né quali fossero gli elementi istruttori il cui esame sarebbe stato omesso e che, se esaminati, sarebbero stati decisivi nell’escludere la natura ricognitiva RAGIONE_SOCIALE dichiarazione.
2.3. Infine, occorre osservare che la corte di merito, nell’escludere la riferibilità di tutte le fatture prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE al credito ceduto, ha argomentato sia sul fatto che la fattura, in quanto documento proveniente dalla parte che lo ha redatto non svolge funzione probatoria; sia sul fatto che, essendo tutte successive alla comunicazione, non erano comunque opponibili alla banca cessionaria.
Orbene, il ricorrente in nessuno dei due motivi censura idoneamente la suddetta ratio decidendi . In tal modo entrambe le censure si risolvono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 25843/2018).
Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024, nella camera di consiglio