Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34611 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34611 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1249/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE egale dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, E DEL RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), INDIRIZZO PEC: EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 2966/2018 depositato il 21/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e del socio accomandatario NOME COGNOME – già cessionaria delle aziende RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – (di seguito Fallimento) proposta ai sensi dell’art. 98 l.fall. da RAGIONE_SOCIALE (di seguito NOME).
In particolare, il tribunale ha affermato: i ) l’inopponibilità al Fallimento della ricognizione di debito del fallito (contenuta in un ‘ Accordo quadro ‘ di carattere transattivo sulle forniture pregresse), per il suo « carattere confessorio » e perché « il principio di terzietà del curatore rispetto al fallito costituisce ineludibile coordinata di sistema nell’assetto della disciplina fallimentare che sorregge la inapplicabilità in ipotesi di fallimento della disciplina di cui agli artt. 2709-2710 c.c. »; ii ) l’ammissibilità al passivo del credito relativo alle forniture successive, in quanto fondato su ‘ Contratto di fornitura ‘ munito di data certa, in cui « la disciplina della consegna al vettore ex art. 1510 c.c. non può dirsi esclusa dalla continuità della somministrazione, trattandosi nella specie di una mera modalità di esecuzione della prestazione espressamente concordata fra le parti, in ragione della peculiarità dell’organizzazione aziendale, articolata in una molteplicità di punti vendita »; iii ) la possibilità di ricavare la quantificazione del credito, ammesso per euro 117.855,48 oltre interessi, « dalla medesima intestazione della fatturazione, che ripartisce in base ai medesimi accordi gli oneri economici, con riferimento all’effettivo destinatario (soluzione peraltro rafforzata dal rilascio di reciproca fideiussione, poi oggetto di successiva rinuncia nella presente sede giudiziaria) » e l’infondatezza della « domanda per ulteriore somma per la responsabilità solidale in capo alle cedenti ».
1.1. –NOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto in tre motivi. Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale in nove motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
-Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in relazione a ll’art. 93 l.fall e a ll’art. 2697 c.c., con riguardo al capo della decisione sopra riportato sub i ), sul rilevo che la ricognizione di debito, in quanto contenuta in un accordo avente data certa anteriore alla sentenza dichiarativa, costituiva prova del credito, e che pertanto spettava al Fallimento provare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto sottostante, avendo la giurisprudenza di legittimità escluso, anche in casi sovrapponibili a quello in esame, l’inopponibilità della ricognizione per la pretesa terzietà del curatore fallimentare.
Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo, che fa valere un vizio di motivazione subordinatamente al mancato accoglimento del primo.
2.1. -Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del mezzo, per mancata impugnazione di altra ratio decidendi che sorreggerebbe la statuizione censurata.
Infatti, l’affermazione del tribunale che « a quella ricognizione si pervenne in un momento di grave crisi aziendale al fine di garantirsi la prosecuzione delle forniture, e che quella stessa dichiarazione di scienza venne dallo stesso fallito antecedentemente alla dichiarazione di fallimento fatta oggetto di specifica impugnazione nell’ambito di una iniziativa giudiziale per abuso di posizione dominante (rectius annullamento per vizio della volontà) » non solo non trova seguito in alcuna impugnazione della curatela fallimentare, ma è espressamente collegata alla mancata produzione di documenti ulteriori rispetto al cd. ‘Accordo quadro’ ed integra un’argomentazione di supporto alla necessità di ulteriore prova documentale, proprio per la ritenuta inopponibilità della ricognizione di debito, che costituisce perciò la sola ratio decidendi che sorregge la pronuncia dl rigetto, in parte qua , della domanda.
2.2. -Nel merito, occorre prendere le mosse dalla natura della ricognizione di debito, la quale ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab
onere probandi -nel senso che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria -senza però costituire un’ autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l’esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 15575/2000, 27406/2008, 11332/2009, 13506/2014, 11392/2016, 20689/2016, 26334/2016).
2.3. -La tesi del ricorrente per cui, a determinate condizioni, gli effetti della ricognizione di debito valgono anche nei confronti del curatore fallimentare trova conforto nell’ormai consolidato orientamento di questa Corte -maturato anche in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame -in base al quale «la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sul curatore fallimentare -della sua inesistenza o invalidità» (Cass. 24690/2017, 26924/2017, 9929/2018, 24383/2018, 10215/2019, 2431/2020, 39123/2021, 2972/2022, 5428/2022, 3722/2023, 12567/2023).
Si tratta di un indirizzo coerente con il principio, mai messo in discussione, per cui, in tema di assegni bancari -pacificamente equiparati dalla giurisprudenza ad una promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore (Cass. 19929/2011) -quest’ultimo può ottenere l’ammissione al passivo fallimentare del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma dell’art. 1988 c.c., fino a quando il curatore -che in tal caso non può essere considerato terzo rispetto al fallito (Cass. 24690/2017) -non vinca tale presunzione, fornendo la prova contraria (Cass. 1044/1967, 4272/1976, 5972/1981).
2.4. -A detto orientamento il Collegio presta adesione e intende dare continuità, non riscontrando nelle memorie del controricorrente valide ragioni giuridiche per discostarsene.
A diverse conclusioni non può condurre l’obiezione che una siffatta inversione dell’onere probatorio potrebbe comportare per il curatore fallimentare, in sede di verifica dei crediti, « una vera e propria probatio diabolica , specie a fronte di atti di ricognizione di debito non titolata e specie ove, come troppe volte accade, la contabilità del fallito sia inattendibile ovvero addirittura inesistente »; difatti, dire che il curatore potrebbe trovarsi « nell’impossibilità di impedire l’ammissione di crediti inesistenti fondati su illegittime ovvero fraudolente ricognizioni di debito del fallito, munite di data certa » non basta a sovvertire le ragioni giuridiche poste a base del ridetto indirizzo nomofilattico, secondo il brocardo ‘ adducere inconveniens non est solvere argumentum ‘ .
2.5. -Del resto, nella censita giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni pare rimasto sostanzialmente isolato il precedente che, in tema di insinuazione allo stato passivo, ha equiparato la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore «alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual è il curatore fallimentare», ritenendola perciò un documento solo liberamente apprezzabile dal giudice, senza alcuna presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 10215/2019, che peraltro richiama Cass. 9929/2018 sulla opponibilità del riconoscimento di debito contenuto in atto pubblico, ma propugna in linea generale « il rifiuto di soluzioni rigide e ‘totalizzanti’, per volgersi invece verso soluzioni elastiche, sensibili alle specifiche particolarità dei contesti concretamente esaminati e alle peculiari connotazioni delle prove che siano state prodotte »).
Inoltre, è stato già evidenziato che in quel caso il riconoscimento di debito era contenuto in un atto pubblico unilaterale sottoscritto dalla società poi fallita, mentre nella vicenda in esame, già sottoposta a questa Corte con numerosi ricorsi, il riconoscimento dell’esposizione debitoria da parte della RAGIONE_SOCIALE «ha una fonte di carattere bilaterale e contrattuale, costituita dall’ Accordo quadro stipulato NOME, con funzione in parte transattiva e in parte di
accertamento, ai fini della ripresa delle forniture» (Cass. 39123/2021).
2.6. -A ben vedere, la principale ragione invocata dal controricorrente per l’eventuale rivisitazione dell’orientamento in disamina risiede nel principio tralatizio per cui, in sede di accertamento del passivo fallimentare, il curatore ha una posizione di terzo rispetto al soggetto fallito.
Si tratta di un principio sicuramene valido e attuale, ma non così monolitico da non doversi confrontare con le peculiarità di specifiche disposizioni normative, anche in tema di tecniche probatorie in ambito processuale.
Ne costituisce un plastico esempio la giurisprudenza elaborata da questa Corte in tema di applicabilità del principio di non contestazione nel giudizio di accertamento dei crediti e dei diritti di terzi in sede fallimentare.
E’ infatti consolidato l’orientamento per cui, i n tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., pur dovendosi necessariamente coordinare con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio, si applica -quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti -anche al curatore fallimentare costituito, ancorché questi non abbia la disponibilità dei diritti della massa, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà, poiché la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum , sotto forma di relevatio ab onere probandi (Cass. 17731/2022, 14589/2022).
2.7. -Le similitudini con gli effetti processuali della ricognizione di debito sono evidenti.
Ma altrettanto chiare appaiono le differenze con l’istituto della confessione stragiudiziale, evocato come possibile momento di ‘dissonanza’ sistematica, a fronte dell’altrettanto consolidato (e contrario) principio per cui la confessione stragiudiziale può essere fatta valere solo nella controversia di cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti -autore e destinatario della
dichiarazione -e non anche nei confronti del curatore fallimentare del dichiarante, potendo in tal caso la dichiarazione valere solo come documento liberamente apprezzabile dal giudice, al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. 24690/2017, 21258/2014, 23318/2012, 4288/2005, 3055/1996, 2339/1994, 13095/1992, 544/1986; cfr. Cass. 38975/2021 sul diritto del curatore di far valere la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito “in bonis”, poiché priva di valore di confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento nei confronti del fallimento; v. anche Cass. 23963/2023, nel senso che il curatore, anche quando si pone, esercitandone il diritto, nella stessa posizione del fallito, resta una parte processuale diversa da quest’ultimo).
2.8. -In realtà questa Corte ha sempre messo in luce la differenza che sussiste tra la ricognizione di debito, anche titolata (disciplinata dall’art. 1988 c.c. tra le promesse unilaterali, nel Libro IV sulle obbligazioni) e la confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. (disciplinata tra le prove nel Tit. II del Libro VI sulla tutela dei diritti), ravvisando nella prima una dichiarazione di volontà, intesa ad impegnare all’adempimento il dichiarante, e nella seconda una dichiarazione di scienza, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 23246/2017).
Ed infatti, mentre la confessione ha valore di prova legale (‘fa piena prova’) purché proveniente da persona capace di disporre del diritto (art. 2731 c.c.) e vertente su fatti relativi a diritti disponibili (art. 2733 c.c.), salva la eventuale revoca per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.) -la ricognizione di debito comporta solo la presunzione relativa dell’esistenza del rapporto fondamentale, fatta salva la possibilità per il debitore, così come per il curatore fallimentare, di dimostrarne l’inesistenza , l’invalidità o l’inefficacia (Cass. Sez. U, 6459/2020; Cass. 23246/2017, 13689/2012, 12285/2004).
Peraltro, poiché l’inversione dell’onere della prova ha in questo caso fonte legale, e non negoziale, non rilevano nemmeno i limiti di cui all’art. 2698 c.c. p rospettati in Cass. 10215/2019 cit.
2.9. -Insomma, ciò che conta è che si tratta di piani diversi, poiché la ricognizione di debito, al di là dei suoi riflessi processuali, rappresenta pur sempre un titolo di fonte negoziale, come tale azionabile in sede concorsuale ed opponibile alla massa, purché contenuta -come è nel caso in esame -in un atto munito di data certa anteriore al fallimento.
In questo senso va letta la precisazione di questa Corte per cui, «a fronte della data certa dell’accordo quadro, nel caso riconosciuta dal Tribunale, spettava al curatore, terzo ai fini dell’opponibilità delle scritture sottoscritte dal fallito, ma successore ex lege del medesimo nella gestione di tutti i suoi pregressi rapporti obbligatori, dimostrare l’assenza o l’invalidità del rapporto fondamentale, in modo da superare la ridetta presunzione discendente dall’art. 1988 cod.civ.» (Cass. 39123/2021).
Ciò rileva anche ai fini del tema limitrofo dell ‘ efficacia probatoria, in sede di verifica del passivo, delle scritture contabili regolarmente tenute dall’imprenditore fallito , parimenti evocato come possibile momento di frizione ermeneutica rispetto al diverso orientamento di questa Corte in tema di ricognizione di debito del fallito, alla cui categoria sarebbero -in tesi -riconducibile i crediti ivi esposti.
E’ vero, infatti, che, secondo un’ inveterata lettura nomofilattica, tanto l’art. 2709 c.c. (per cui le scritture contabili fanno prova inscindibilmente contro l’imprenditore, salva la possibilità di prova contraria), quanto l’art. 2710 c.c. (per cui i libri bollati e vidimati, se regolarmente tenuti, possono fare prova nei rapporti tra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa ) non sono opponibili al curatore fallimentare che «agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa» (Cass. 33728/2022, 18682/2017, 11017/2013).
Ed è altrettanto vero che, a livello processuale, detta inopponibilità viene letta come eccezione in senso lato -perciò rilevabile anche d’ufficio, in caso di inerzia del curatore -in quanto connessa al
regime dell’accertamento del passivo, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all’imprenditore fallito (Cass. Sez. U, 4213/2013; Cass. 33728/2022, 27902/2020, 14054/2015).
Tuttavia, questa diversa regola è semplicemente il portato della specifica perimetrazione del campo di applicazione delle norme di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., destinate ad operare esclusivamente nei rapporti tra imprenditori e inerenti all’esercizio dell’impresa, non anche nei confronti del curatore fallimentare, che ( inutile dictu ) imprenditore non è.
Al di fuori di quel perimetro, il curatore fallimentare resta invece soggetto al la presunzione relativa posta dall’art. 1988 c.c. , che lo legittima a dimostrare l’inesistenza, l’invalidità o comunque il venir meno degli effetti del rapporto negoziale in base al quale il fallito in bonis -si badi, con atto di data certa anteriore al fallimento, e dunque opponibile alla massa (questo essendo l’ambito della terzietà rilevante ai fini dell’accertamento del passivo) si sia riconosciuto debitore di un terzo che, in forza di tale ricognizione, insinui il corrispondente credito al passivo fallimentare.
-Il terzo motivo denuncia un vizio di motivazione, con riguardo al capo della decisione sopra riportato sub iii ), per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, laddove il tribunale, dopo aver affermato la fondatezza della domanda «per la parte relativa alle successive forniture» -sulla base del Contratto di fornitura munito di data certa e della consegna delle merci al vettore -ha immotivatamente ridotto l’ammissione, in dispositivo, a soli euro 117.855,48 (a fronte di un credito insinuato per euro 697.655,42 sulla base di fatture e documenti di trasporto).
3.1. -La censura è fondata, poiché nell’economia del tessuto motivazionale risulta del tutto incomprensibile l’ ellittico riferimento ad una «quantificazione in parte qua può essere ricavata dalla medesima intestazione della fatturazione, che ripartisce in base ai medesimi accordi gli oneri economici, in base all’effettivo destinatario (soluzione rafforzata tra l’altro dal rilascio di reciproca fideiussione poi oggetto di successiva rinunzia nella presente sede giudiziaria)».
-Passando all’esame dei motivi d el ricorso incidentale (articolati in tre sottogruppi di tre motivi ciascuno), essi risultano solo in parte fondati.
-I primi tre motivi, che colpiscono la valutazione, da parte del tribunale, dei documenti allegati a dimostrazione del credito per forniture successive all’Accordo -quadro, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
5.1. -Non sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sull’eccezione della curatela di violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. per mancata indicazione specifica dei documenti (fatture e d.d.t.) contenuti nel CD-Rom depositato, in quanto si tratta all’evidenza di eccezione implicitamente rigettata.
5.2. -Non sussiste nemmeno il vizio di violazione dell’art. 99, comma 4, l.fall. , poiché, al di là dell’erronea indicazione della norma violata (agevolmente identificabile nell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.) , è pacifico che l’ opponente abbia indicato il CD-Rom prodotto, contenente i documenti allegati a dimostrazione del credito (fatture e d.d.t.), e al riguardo questa Corte ha di recente chiarito che il disposto della norma non può essere inteso in senso così formale da ritenere che l’opponente debba comunque indicare ciascuno dei singoli documenti che intende porre a base delle proprie difese, anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoi scritti, a quali atti, fra quelli già prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche se con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo; principio dettato per tutti i documenti, compresi, quindi, quelli prodotti per la prima volta in sede di opposizione. Il parametro della specifica indicazione dei documenti e mezzi di prova è stato dunque interpretato in senso non formalistico, con ammissione anche di espressioni di tenore riepilogativo, ma pur sempre in correlazione al caso concreto sottoposto all’esame del giudice di merito e alla natura del credito preteso dall’opponente (Cass. 29282/2023; cfr. Cass. 15232/2022, 25663/2020, 15267/2018, 5094/2018, 12548/2017).
5.3. -Le argomentazioni svolte superano ed assorbono il vizio prospettato in subordine in relazione all’art. 115 c.p.c., sull’assunto (non condivisibile) che la mancanza di una specifica
indicazione dei singoli documenti comporti automaticamente che gli stessi « non siano mai stati depositati » e che il giudice abbia perciò fondato la decisione su prove ‘ immaginarie ‘ .
-Analoghe conclusioni valgono per il secondo gruppo di motivi (quarto, quinto e sesto), con i quali si contesta la mancata considerazione, da parte del tribunale, della deroga pattizia alla regola di cui all’art. 1510, comma 2, c.c. (per cui il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore ) che sarebbe evincibile dalla « documentazione prodotta dall’opponente con il CD-Rom », la quale, « ancorché inammissibile, dimostrava unicamente la consegna della merce al ‘ vettore ‘ e non già al ‘ destinatario ‘ presso il luogo pattiziamente individuato dalle parti ».
6.1. -In primo luogo, non ricorre il vizio di violazione dell’art. 1510 c.c. (quarto motivo), per avere il tribunale applicato la norma suppletiva di cui al secondo comma nonostante la « presenza di una deroga espressa »; in realtà, dal provvedimento impugnato non emerge affatto che il tribunale abbia accertato l’esistenza del preteso patto in deroga, della cui prova era del resto onerato il Fallimento; il quale fa forse confusione con la deroga prevista dal primo comma della stessa norma, che ha riguardo al luogo di consegna (pacificamente individuato presso la sede del RAGIONE_SOCIALE, costituito tra le numerose Farmacie facenti capo all’imprenditore NOME COGNOME ).
Difatti, mentre il primo comma dell’art. 1510 c.c. prevede che, «in mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa » -e qui la relativa deroga pattizia sembra pacifica, a fronte della clausola di consegna della merce presso il RAGIONE_SOCIALE -il secondo comma prevede che, «salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore». Al riguardo il tribunale si è limitato ad affermare che « la disciplina relativa alla consegna al vettore di cui all’art. 1510 c.c. non può
certo dirsi esclusa dalla continuità della somministrazione, trattandosi nella specie di una modalità nell’esecuzione della prestazione concordata dalle parti in ragione della peculiarità dell’organizzazione aziendale articolata in una pluralità di molteplici punti vendita », registrando così non una deroga pattizia, ma una mera modalità di esecuzione della prestazione.
Vale allora il principio per cui la vendita di cosa da trasportare si presume una “vendita con spedizione” -nella quale il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore (art. 1510, comma 2, c.c.) -sicché, per configurare una “vendita con consegna all’arrivo”, occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga (Cass. 16961/2014, 2817/1999).
6.2. -Quanto appena detto porta ad escludere che sussista la nullità del provvedimento (dedotta con il quinto mezzo) per violazione dell’art. 111 Cost., a fronte di una motivazione inferiore al minimo costituzionale garantito, e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nell’asserito c ontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Ed invero la motivazione, per quanto sintetica, supera sicuramente la soglia di costituzionalità individuata dal diritto vivente (Cass. Sez. U, 8053/2014), mentre l’ ulteriore affermazione per cui « l’ipotizzata consegna di quelle merci presso la sede del consorzio trova fondamento nel contratto di fornitura » restituisce semmai l’accertamento della deroga pattizia al primo comma, e non al secondo, dell’art. 1510 c.c.
6.3. -Va disatteso anche il vizio motivazionale (dedotto con il sesto mezzo) per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla « consegna della merce al solo ‘vettore’ e non già al ‘destinatario’ », la cui decisività ricorrerebbe, semmai, ove il tribunale avesse effettivamente accertato la deroga espressa al secondo comma dell’art. 1510 c.c.; il che, come detto, non si è verificato.
-Gli ultimi tre motivi del ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, meritano invece accoglimento.
7.1. -Essi denunziano: la violazione dell’art. 112 c.p.c. , per avere il tribunale omesso di esaminare l’eccezione di pagamento
per un importo superiore (euro 1.208.671,98) rispetto al credito azionato dall’opponente , sollevata dalla curatela opposta (settimo motivo); la mancanza di motivazione sull’ammissione al passivo del minor credito di euro 117.855,48 pur in presenza di pagamenti ex adverso di importo superiore (ottavo motivo); l’omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo, appunto, ai dedotti pagamenti eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE.
L’assoluta mancanza nel provvedimento impugnato di qualsivoglia indicazione al riguardo mostra la fondatezza delle doglianze e rende evidente la necessità di un nuovo esame sul punto.
-Per concludere, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, nonché degli ultimi tre motivi del ricorso incidentale, con rigetto dei restanti, il decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo. Accoglie i motivi settimo, ottavo e nono del ricorso incidentale, con rigetto dei primi sei. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/10/2023.