Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33078 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 33078 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al nr.1360/2018 proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dr. NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore nr.9487/2017 depositato in data 20/11/2017,
udita la relazione della causa svolta all’ udienza del 13/4/2023 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 16/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME ,
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, per ciò che in questa sede ancora interessa, ha accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da NOME COGNOME per ottenere l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, presso la quale era stato assunto a partire dal 1°.11.2010, del credito di € 12.583,25 vantato a titolo di TFR maturato nel periodo (1.8.1978/31.10.2010) in cui era stato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE: il credito -insinuato in forza dell’accordo siglato il 21.10.2010 con il quale detta società aveva ceduto la posizione lavorativa dell’opponente, insieme a quella di altri suoi dipendenti, alla RAGIONE_SOCIALE, ottenendo che questa si accollasse anche il debito da TFR da essa dovuto ai lavoratori ceduti – era stato escluso dal G.D. per inopponibilità del patto di accollo, privo di data certa, al RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale ha osservato: i) che, benché l’accordo contenente la pattuizione di accollo fosse effettivamente privo di data certa, e dunque inopponibile alla massa ai sensi dell’art. 2704 c.c., erano tuttavia opponibili gli altri documenti prodotti da COGNOME a prova del credito, cioè i CUD 2012 (per l’anno 2011) e 2011 (per l’anno 2010) e il modello NUMERO_DOCUMENTO inerenti la sua posizione, emessi e inoltrati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale sostituto di imposta, prima del fallimento; ii) che dal loro esame emergeva che alla voce «TFR maturato in azienda» risultava un importo superiore a € 16.000,00; iii) che, considerato che COGNOME era stato assunto dalla società poi fallita solo a partire dal 1°.11.2010, l’importo comprendeva necessariamente anche il TFR maturato presso la RAGIONE_SOCIALE
Il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a sette motivi. NOME COGNOME non ha svolto difese.
La causa, fissata all’udienza pubblica del 13.4.2023, è stata decisa all’esito della riconvocazione del collegio in camera di consiglio il 16.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., anche in relazione agli artt. 96, 98 e 99 l.fall.; deduce che il giudice del merito ha erroneamente ritenuto che i CUD e il mod. 770 potessero far prova del credito da TFR del dipendente, in quanto le dichiarazioni del fallito, ancorché riportate nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio di accertamento dei crediti concorsuali.
1.1 Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale considerato che il CUD é documento neutro, che non riproduce né richiama il contenuto del rapporto causale sottostante alla formazione del debito per TFR (ovvero, nella specie, dell’ipotetico accordo di accollo del 28.10.2010).
1.2. Con il terzo motivo il decreto è nuovamente censurato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., anche in relazione agli artt. 96, 98, e 99 l.f., avendo il giudice circondariale ammesso allo stato passivo l’intero credito da TFR dell’allora opponente solo perché risultante da CUD aventi data certa anteriore al fallimento, nonostante tale credito derivasse da un patto di accollo privo di data certa, che lo stesso giudice ha ritenuto inopponibile alla massa.
2 I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
2.1 Il tribunale ha accertato che i CUD 2012 e 2011 e il modello 770 prodotti da COGNOME riportavano un ammontare del TFR che, tenuto conto del breve periodo trascorso dall’opponente alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, era evidentemente riferito anche al credito dallo stesso maturato per il medesimo titolo in costanza del rapporto di lavoro con la cedente RAGIONE_SOCIALE
2.2 Essendo il CUD documento fiscale formato dal datore di lavoro e da questi consegnato al dipendente, è indubbio che le dichiarazioni in esso contenute in ordine alla debenza di somme a titolo di TFR hanno natura di ricognizione di debito.
2.3 La ricognizione di debito, che ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determina la cosiddetta astrazione processuale della causa debendi, e produce la conseguenza che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, così presunto fino a prova contraria: la sua efficacia vincolante viene pertanto meno solo qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr. Cass nr. 11332/2009, 13506/2014 e 26334/2016).
2.4 Ciò premesso, non v’e’ alcuna ragione per ritenere che, in caso di fallimento dell’autore della ricognizione, l’effetto giuridico scaturente dal riconoscimento, purché ovviamente fornito di data certa, sia inopponibile al curatore fallimentare. Al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova –
il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità» (cfr.Cass.39123/2021, 2431/2020 e 9929/2018).
2.5 Nella specie, pertanto, non essendo in contestazione la data certa dei CUD, il riconoscimento da parte di RAGIONE_SOCIALE del debito da TFR verso il lavoratore in essi contenuto era certamente opponibile al RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, d. l.gs. n. 276/2003. Lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a distaccare presso la RAGIONE_SOCIALE suoi dipendenti, dalla quale emergeva la fondatezza dell’eccezione da esso svolta in subordine, di passaggio dell’opponente dall’una all’altra società a tale titolo e non a seguito di una vera e propria cessione del rapporto di lavoro.
3.1.Il motivo è inammissibile.
La statuizione con la quale il G.D. ha ammesso al passivo i crediti da retribuzione e TFR maturati da COGNOME in data successiva al 1°.11.2010, non impugnata dal curatore con autonoma opposizione ex art. 98 l. fall., ha infatti comportato il riconoscimento dell’avvenuta assunzione dell’opponente alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE a partire da tale data e, dunque, l’accertamento non più sindacabile nella presente sede perché coperto da giudicato interno – del trasferimento del lavoratore presso la società poi fallita per effetto della cessione del rapporto di lavoro.
Con il quinto motivo il RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver il giudice del merito pronunciato sull’eccezione da esso proposto, di inefficacia, ai sensi degli artt. 64
o 66 l.f., del patto in base al quale la società poi fallita si era accollata il debito da TFR della RAGIONE_SOCIALE
4.1. Il motivo è fondato.
Nel giudizio di opposizione (secondo quanto risulta dalla trascrizione, nel corpo del ricorso, dell’estratto dell’atto di costituzione del curatore) l’odierno ricorrente aveva eccepito, in via gradata, l’inefficacia ex art. 64 (o eventualmente ex art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità del patto intercorso fra le due società e che dunque avrebbero potuto paralizzare la pretesa creditoria del lavoratore, che di tale patto si era avvantaggiato.
Il tribunale ha omesso di pronunciare sull’ eccezione, così incorrendo nel vizio denunciato.
4.2 Resta assorbito il sesto motivo del ricorso, che deduce la medesima questione sotto il profilo del vizio di motivazione.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; sostiene che il tribunale, nel ritenere che il patto di accollo fosse privo di data certa ma che, al contempo, i documenti contabili in possesso del curatore fossero idonei a provarne l’esistenza, sia incorso in un vizio motivazionale consistente in un ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’.
5.1 Il motivo è infondato, non essendo riscontrabile alcuna anomalia motivazionale nel passaggio argomentativo col quale il tribunale ha ritenuto che la prova dell’accollo, nonostante l’inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta aliunde e segnatamente dai CUD e dal modello 770.
All’accoglimento del quinto motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, per un
nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, assorbito il sesto, e rigetta gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 13 aprile e del 16