Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23285 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23285 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
RICOGNIZIONE DI DEBITO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23311/2020 R.G. proposto da
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME -controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 513/2020 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, depositata il giorno 10 giugno 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, proposero nei confronti di NOME COGNOME azione di accertamento negativo di credito, domandando declaratoria di insussistenza di ogni e qualsiasi obbligazione della de cuius nei confronti del convenuto.
Nel resistere, NOME COGNOME dispiegò domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento della somma di euro 213.810, in forza di scrittura di ricognizione di debito sottoscritta da NOME COGNOME.
All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Massa sezione distaccata di Carrara rigettò la domanda attorea ed accolse quella riconvenzionale, condannando NOME e NOME COGNOME, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 213.810, oltre interessi.
Sull’appello interposto da NOME e NOME COGNOME e previo esperimento di c.t.u. grafologica, la decisione in epigrafe indicata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che nulla è dovuto da NOME COGNOME e, per essa, dai suoi aventi causa appellanti, a NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando due motivi; resistono, con separati controricorsi, NOME e NOME COGNOME.
Il ricorrente e la controricorrente NOME COGNOME hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vanno in primo luogo disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla controricorrente NOME COGNOME.
1.1. Il deposito, ad opera del ricorrente, dell ‘ istanza di trasmissione del fascicolo d’ ufficio dalla cancelleria del giudice a quo in data 8 novembre 2023, ovvero quando era già decorso il termine fissato
dall’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), non importa improcedibilità del ricorso.
Sul punto, v a data continuità all’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall’art. 369 cod. proc. civ., formuli l’ istanza di trasmissione del fascicolo d ‘ ufficio al giudice a quo , la quale deve essere restituita munita del visto, non potendo discendere dal suo mancato deposito « insieme col ricorso » la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità: una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (così Cass. 13/05/2021, n. 12844).
D’altro canto, l’omesso o tardivo deposito della istanza in parola non cagiona comunque improcedibilità dell’impugnazione ove l’esame del fascicolo di ufficio non risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità, cioè a dire quando dagli atti e dai documenti inseriti nei fascicoli di parte si possano desumere gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni prospettate (cfr. Cass. 24/03/2017, n. 7621; Cass. 03/03/2011, n. 5108; Cass. 20/01/2003, n. 729).
Tanto precisato, nel caso di specie, l’istanza di trasmissione è stata rivolta alla Corte d’appello di Genova in data 10 settembre 2020, quindi nel termine per il deposito del ricorso, ovvero entro venti giorni dalla ultima notificazione dello stesso, perfezionatasi il 3 settembre 2020; ad ogni modo, il vaglio delle questioni poste dal ricorrente non richiede necessariamente la disamina del fascicolo di ufficio del merito, essendo all’uopo sufficienti gli atti allegati dalle parti in sede di legittimità.
1.2. Nessun vizio inficia poi la procura rilasciata per questo grado di giudizio dal controricorrente NOME COGNOME in favore del suo
difensore, NOME COGNOME: detta procura, pur mancante di specifici riferimenti al giudizio per cassazione (quali, ad esempio, la sentenza oggetto di impugnazione), risulta conferita in forma cartacea, con sottoscrizione vergata su foglio separato dal controricorso, ma a questo congiunto materialmente mediante spillatura meccanica.
Trova pertanto applicazione il principio, espresso da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, per cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. operata dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall ‘art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez. U, 09/12/2022, n. 36057).
A suffragio dell’impugnazione, il ricorrente denuncia:
2.1. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale del tutto trascurato gli esiti della c.t.u. grafologica esperita, invece
decisiva per la verifica della genuinità della sottoscrizione apposta sulla scrittura di ricognizione del debito (primo motivo);
2.2. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., errata applicazione dell’art. 1988 cod. civ. in ordine al riparto dell’onere probatorio: allegata l’esistenza di un credito in base ad una ricognizione di debito ad opera del creditore, questi è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, la cui inesistenza va invece dimostrata dalla parte che contesta il riconoscimento (secondo motivo).
È fondato il secondo motivo, con assorbimento del primo.
3.1. Per consolidato orientamento di legittimità, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi , comportante una semplice relevatio ab onere probandi , per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (da ultimo, Cass., Sez. U, 16/03/2023, n. 7682; conf. Cass. 25/01/2022, n. 2091; Cass. 20/12/2016, n. 26334).
La ricognizione di pagamento ha dunque effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che è fonte della obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa (Cass. 03/11/2020, n. 24451): atteso il carattere processuale (e non sostanziale) dell’ astrazione insita nella ricognizione, la mera indicazione del rapporto fondamentale da parte del promissario (o beneficiario) non importa rinuncia al vantaggio della dispensa dall’onere della prova (Cass. 14/04/2010, n. 8891).
La rinuncia al vantaggio probatorio contemplato dall’art. 1988 cod. civ. richiede invero un’inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, la quale è configurabile, in via implicita, quando il beneficiario, nell’azionare il credito, deduca, oltre alla pr omessa di pagamento o alla ricognizione di debito, il rapporto ad esse sottostante e chieda sua sponte ed in via autonoma di provarlo, ma non già quando lo stesso
beneficiario formuli detta istanza istruttoria per reagire alle eccezioni o contestazioni del promittente (Cass. 15/05/2023, n. 13215; Cass. 30/05/2019, n. 14773; Cass. 22/08/2018, n. 20899).
3.2. Degli enunciati princìpi di diritto non ha fatto buon governo la gravata decisione.
La Corte territoriale, qualificata la scrittura posta a fondamento del credito azionato da NOME COGNOME (del seguente tenore: « dichiaro che devo al sig. NOME COGNOME lire 414.000.000 ») come ricognizione di debito e riconosciuta (in forza della perizia espletata) come autografa di NOME COGNOME la sottoscrizione di essa, ha però concluso per l’inesistenza di qualsivoglia obbligazione a carico degli eredi della COGNOME.
A tal fine, rilevato che l’COGNOME aveva indicato quale ragione causale del riconoscimento del debito la vendita di gioielli, ha evidenziato che la scrittura non faceva menzione dell’acquisto di preziosi (né di altra causale) e che l’COGNOME « a fronte delle puntuali contestazioni degli eredi della signora COGNOME, ha omesso di fornire una descrizione dei gioielli, di spiegare per quale motivo ed a quale titolo si trovasse in possesso di preziosi, nonché del perché ne facesse commercio », aggiungendo poi che della supposta compravendita di preziosi le deposizioni testimoniali assunte, vaghe e generiche, non offrivano sufficiente riscontro.
Nel descritto ragionamento si annida una palmare trasgressione dei criteri di distribuzione dell’onere probatorio indicati sub § 3.1..
Nella fattispecie de qua , NOME COGNOMECOGNOME reagendo alla iniziativa processuale degli eredi della promittente (attori in accertamento negativo), ha proposto domanda riconvenzionale di condanna basata su una scrittura di ricognizione del debito pura, altresì allegando il titolo gi ustificante l’obbligazione assunta dalla COGNOME (la vendita di gioielli): proprio in forza dell’astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ., egli – diversamente da quanto opinato dalla Corte ligure – non era tenuto a chiarire la natura o specificare ulteriormente le vicende del rapporto
fondamentale, né tampoco a fornire dimostrazione dello stesso, tanto meno con la specificità impropriamente richiestagli dalla corte territoriale.
Gravava invece sugli originari attori l’onere di provare, con ogni mezzo istruttorio possibile, l’inesistenza del rapporto sottostante la ricognizione, onde veder accolta la propria domanda di accertamento negativo e rigettata l’avversa istanza di condanna .
Al lume di queste regulae iuris occorre procedere ad un nuovo esame della controversia, deferito alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (logicamente pregiudiziale) e con assorbimento del primo motivo.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione