Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31851 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31851 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23208/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME ed elettivamente domiciliati a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; -ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 908/2023 depositata il 28/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME proposero ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva rigettato l’opposizione dagli stessi formulata avverso la delibera del 6 maggio 2016 n. 19603 con cui la RAGIONE_SOCIALE li aveva ritenuti responsabili, nella rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della società RAGIONE_SOCIALE, degli illeciti amministrativi di cui all’art. 187 -ter, commi 1 e 3 lett. c), del d.lgs. n. 58/1998 e di cui all’art. 187 -ter, commi 1 e 3 lett. a) e b), dello stesso decreto legislativo ed aveva irrogato loro sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi € 400.000 ciascuno, applicando altresì la sanzione amministrativa interdittiva accessoria di cui all’art. 187 -quater del d.lgs. n. 58/1998.
Questa Corte, respingendo il ricorso con sentenza n. 17673 del 2022, rilevò che l’atto impugnatorio non prospettava censure concernenti la quantificazione della sanzione operata nella sentenza della Corte d’appello.
2.1. Si evidenziò come il testo originario dell’articolo 187-ter (facente parte del titolo I bis che venne introdotto nella parte V del TUF dalla legge 18 aprile 2005 n. 62) prevedeva, per l’illecito di manipolazione del mercato, una forbice edittale da euro 20.000 ad euro 5.000.000,00. La legge 28 dicembre 2005 n. 262, all’articolo 39, comma 3, aveva poi disposto la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste dal TUF (e dal TUB). Per effetto di tale disposizione la sanzione di cui all’articolo 187-ter era stata innalzata ad euro 100.000 nel minimo e ad euro 25.000.000,00 nel massimo. Il decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72, all’articolo 6, comma 3, aveva stabilito che la quintuplicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 39, comma 3, della legge n. 262/2005 non si applicasse alle sanzioni amministrative previste dal TUF. Alla stregua
di tale ultima disposizione la sanzione di cui all’articolo 187-ter tornò alla forbice edittale da euro 20.000 nel minimo ad euro 5 milioni nel massimo. La disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo n. 72/2015, nello stesso articolo 6, al comma 2, stabilì, però, che il trattamento sanzionatorio risultante dal previgente testo della parte V del TUF continuasse ad applicarsi agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Si osservò infine come, il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, all’articolo 4, comma 10, lett. a), avesse modificato l’articolo 187 ter mantenendo, tuttavia, il medesimo trattamento sanzionatorio (da euro 20.000 a euro 5 milioni) previsto originariamente ed al quale si era ritornati con il decreto legislativo 72/2015 che aveva abolito la quintuplicazione recata dalla legge 262/2005.
La Corte osservò, in particolare che, ancorché la misura della sanzione pecuniaria concretamente irrogata dalla RAGIONE_SOCIALE -e confermata dalla sentenza impugnata -fosse contenuta all’interno della forbice edittale mitior introdotta dal decreto legislativo n. 72/2015, il mutamento della forbice edittale imponesse, comunque, una riconsiderazione del ragionamento svolto in sede di merito ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Sicché la definizione della sanzione di € 200.000 – applicata ai ricorrenti -come «assolutamente congrua», ancorché non censurata, doveva essere rivalutata alla luce del passaggio del minimo edittale da 100.000 a 20.000 e della conseguente trasformazione di tale sanzione dal doppio al decuplo del minimo edittale.
2.2. Pertanto, rigettato il ricorso degli odierni ricorrenti, la decisione sul punto venne rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione affinché provvedesse nella parte relativa alla misura della sanzione irrogata alla luce dello jus superveniens recato
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019 e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte d’appello di Firenze, preso atto dell’avvenuto rigetto dell’opposizione proposta dai ricorrenti e dell’avvenuta ed esclusa la possibilità di riunificare sotto il vincolo della continuazione le distinte condotte di manipolazione c.d. informativa e c.d. operativa, ritenne che sussistessero elementi che giustificassero la rimodulazione della sanzione ‘in rialzo’ in considerazione:
dello stato soggettivo, non colposo, degli accusati, che avevano agito ‘al chiaro fine di mantenere artificiosamente alto il corso delle azioni della società da loro partecipata ed amministrata’;
della reiterazione delle condotte ricomprese sotto ciascuna delle due contestazioni della piena idoneità delle condotte accertate a pregiudicare il bene protetto dalle norme violate (la trasparenza e verità sulle informazioni rese al mercato);
della posizione apicale degli accusati e l’assenza di alcuna necessità di soddisfare, con la loro condotta, legittimi bisogni primari ed urgenti;
dell’inesistenza di alcuna opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
3.1. Sicché la sanzione inflitta a ciascuno degli odierni ricorrenti venne rideterminata, ‘ per una misura che si stima congrua in due quinti (con conseguente raddoppio rispetto al criterio rigidamente proporzionale che deriverebbe dal raffronto dei livelli edittali succedutisi nel tempo) di quanto precedentemente inflitto, in Euro 80.000,00 per ciascuna delle due condotte avvenute in violazione delle contestazioni accertate, complessivamente quindi in Euro 160.000,00 a carico di ciascuno ‘.
Avverso la prefata decisione ricorrono NOME e NOME COGNOME con un unico motivo, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME e NOME COGNOME censurano la sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. avendo la Corte d’appello omesso di conformarsi al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17673 del 2022.
Nella prospettazione dei ricorrenti, la Corte di Cassazione avrebbe invitato il giudice di merito ad effettuare nel giudizio rescissorio o un ricalcolo proporzionale della sanzione ovvero a riconsiderare il ragionamento svolto ai fini della determinazione della sanzione rimanendo nella cornice edittale, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p., senza dover seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità.
1.2. Il giudice di merito avrebbe ‘palesemente errato nell’applicare la sanzione comminata’ non dando corretta applicazione al criterio di proporzionalità, diversamente da quanto richiesto da questa Corte.
Il ricorso è infondato.
La censura non si confronta con il principio espresso da questa Corte e, per l’effetto, con la decisione della Corte d’appello di Firenze che ad esso si è conformata.
Questa Corte, infatti, non ha indicato al giudice di merito due criteri alternativi da utilizzare nella determinazione in concreto della sanzione ma di rideterminarla in considerazione dello ius superveniens ‘nell’ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. ‘senza essere tenuto a ‘seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità’ stante il diritto
dell’autore a vedersi applicata una sanzione proporzionata al disvalore del fatto secondo il mutato apprezzamento del legislatore (Cass. n. 12031 del 2022).
È stato richiamato il principio espresso in tema di stupefacenti da Cass. pen. n. 42229/2021 che da ultimo ha ribadito che il giudice di rinvio che, in fase esecutiva, procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette “droghe leggere”, deve tenere conto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo vincolo del divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice, senza dover seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità.
Pertanto, come chiarito da Cass. pen. n. 29438/2018 (richiamata nell’ordinanza di questa Corte), il giudice di appello e quello di rinvio, quando si trovano in presenza di una sentenza pronunziata prima dell’innovazione, vengono rimessi nella piena facoltà di rideterminare la pena in base ai nuovi criteri sanzionatori e hanno il solo obbligo di infliggerla nell’ambito della nuova cornice edittale e secondo gli ordinari criteri previsti dall’art. 133 c.p.
Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va inoltre richiamato il principio secondo cui nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del TUB o del TUF, nella specie per violazione dell’art. 187 -ter TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l’entità della sanzione, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai
suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri di legge (da ultimo Cass. n. 19716 del 2024).
Tale valutazione, una volta riscontrata l’astratta corrispondenza dei fatti contestati all’illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al sindacato di legittimità, dovendo il Giudice di merito valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda.
La decisione della Corte d’appello di Firenze è quindi immune da vizi avendo determinato la sanzione nel rispetto dei principi innanzi indicati dando conto altresì degli elementi posti a fondamento della quantificazione effettuata.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto; le spese sono liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 12.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge.
Dà atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 14 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME