Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13999/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Latina, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimata – avverso la sentenza, n. cron. 2422/2024, della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata in data 05/04/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/09/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato, la RAGIONE_SOCIALE citò la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. innanzi al Tribunale di Latina per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: « Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis : a) dichiarare l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicata nel corso dei rapporti impugnati, per contrasto con l’art. 1283 c.c., anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della Delibera Cicr del 09.02.2000 di cui si chiede la disapplicazione per le ragioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 del presente atto; b) dichiarare, per le ragioni di cui ai punti nn. 12, 13 e 14, l’illegittimità della CMS nonché l’illiceità del metodo adottato dalla banca per la decorrenza delle valute; c) dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali illegittimamente applicati dalla banca durante il corso dei rapporti in difetto di specifica pattuizione scritta e, quindi, in contrasto con gli artt. 1284 c.c. e 117 TUB e, per l’effetto , dichiarare dovuti gli interessi nella misura legale ai sensi del III comma dell’art. 1284 c.c ., applicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 161 Disp. Trans. TUB; d) accertare l’avvenuto superamento dei tassi soglia ex L. 108/96 e, per l’effetto , dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1815 c.c. per tutto il periodo successivo all’entrata in vigore della citata legge; e) accertare, di conseguenza, l’esatto dare -avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo dei saldi che verrà effettuato mediante CTU bancaria che sin d’ora si chiede, sulla base dell’intera documentazione relativa ai rapporti di cui trattasi; f) condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore dell’attrice , delle somme dalla stessa indebitamente percepite in virtù della capitalizzazione degli interessi della CMS, del gioco delle valute, dell’applicazione di tassi d’interesse ultralegali non pattuiti per iscritto ed applicati altresì in misura superiore ai tassi soglia rilevati trimestralmente ex L. 108/96, oltre al risarcimento del danno conseguente al diminuito valore del credito per la mancata disponibilità delle somme illegittimamente percepite dalla banca che l’attrice non ha potuto impiegare nel suo ciclo produttivo aziendale, nonché interessi e rivalutazione monetaria».
Costituitasi la banca convenuta, che contestò le avverse pretese chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, istruita la causa, con sentenza pubblicata il 22 agosto 2018, n. 2085, così dispose: « determina, per le ragioni di cui in motivazione, il saldo dei rapporti per cui è causa in € 418.002,33 in favore della società attrice e, per l’effetto, condanna la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena al pagamento del relativo importo in favore della società attrice, oltre interessi al tasso legale dalla data di notificazione dell’atto di citazione; rigetta nel resto la domanda attrice; condanna la convenuta alla refusione dei due terzi delle spese di lite in favore dell’attrice, » .
Il gravame promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. contro quella decisione fu respinto dall ‘adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 aprile 2024, n. 2422, pronunciata nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE
Per la cassazione di questa sentenza Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto ricorso affidandosi ad un unico, articolato motivo. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta solo intimata.
Il 17/19 novembre 2024, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 27 dicembre 2024, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha chiesto la decisione del suo ricorso, depositando pure una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l ‘unico formulato motivo di ricorso, che prospetta la violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2967 cod. civ., Banca Monte dei Pasch di Siena s.p.a. assume che la corte territoriale ha violato: i ) l’art 112 c od. proc. civ., « in quanto non ha deciso la domanda effettivamente proposta dal correntista, ma ha deciso, ‘ultra petita’ , senza che il correntista avesse proposto la domanda accolta dalla Corte stessa »; ii ) l’art. 99 c od. proc. civ. « per aver ritenuto che la domanda spiegata dal correntista non poteva essere considerata affetta da vizio di
allegazione come eccepito dalla Banca. La violazione della richiamata norma si è concretizzata a causa dell’errata percezione della Corte territoriale della domanda effettivamente spiegata dal correntista. Era infatti talmente chiaro il tenore della domand a del correntista alla lettera ‘f’ delle conclusioni dell’atto di citazione, che la Corte territoriale è incorsa nel vizio di violazione dell’art. 99 c.p.c., per aver ritenuto non necessaria l’allegazione dell’esistenza di rimesse solutorie poste a fondamento della domanda spiegata dal correntista di condanna alla restituzione degli illegittimi prelievi eseguiti dalla Banca sul suo conto corrente »; iii ) l’art 2967 c od. civ. « per aver ritenuto non necessaria la prova dell’esistenza di pagamenti solutori e per aver ritenuto che tale prova non dovesse essere fornita dal correntista ».
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. L’unico formulato motivo di ricorso si rivela infondato.
1.1. Invero, dalla stessa esposizione in fatto contenuta nel ricorso si evince che RAGIONE_SOCIALE aveva citato Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. innanzi al Tribunale di Latina per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ‘Voglia l’On.le T ribunale adito, contrariis reiectis e) accertare, di conseguenza, l’esatto dare -avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo dei saldi che verrà effettuato mediante CTU bancaria che sin d’ora si chiede, sulla base dell’intera documentazione relativa ai rapporti di cui trattasi; f) condannare la banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione in favore dell’attrice delle somme dalla stessa indebitamente percepite in virtù della capitalizzazione degli interessi della CMS, del gioco, delle valute, dell’applicazione di tassi d’interesse ultralegali non pattuiti per iscritto ed applicati altresì in misura superiore ai tassi soglia rilevati trimestralmente ex L. 108/96, oltre al risarcimento del danno conseguente al diminuito valore del credito per la mancata disponibilità delle somme illegittimamente percepite dalla banca che l’attrice non ha potuto impiegare nel suo ciclo produttivo aziendale, nonché interessi e rivalutazione monetaria’.
1.2. La corte distrettuale, nel respingere l’ivi formulato secondo motivo di gravame della odierna ricorrente (così descritto nella sentenza impugnata: « poiché nel corso del giudizio il c.t.u. ha accertato la continuità tra il conto anticipi n. 14675.59 e il conto anticipi n. 4226598.17, il tribunale avrebbe dovuto interpretare l’eccezione della banca come volta a far valere la prescrizione delle rimesse solutorie annotate sui due conti anticipi nel decennio antecedente la notificazione dell’atto di cit azione introduttivo del giudizio di primo grado, individuando in tal modo rimesse solutorie prescritte per 76.313,94 €»), ha così opinato: «Con il secondo motivo di appello con cui la banca contesta in radice la fondatezza della domanda della correntista e che va pertanto esaminato con carattere di priorità -la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si lamenta del fatto che il tribunale abbia accolto la domanda dell’attrice pur in difetto di allegazione e di prova del diritto fatto valere in giudizio. Il motivo si fonda sull’erroneo presupposto che la RAGIONE_SOCIALE abbia agito in giudizio per domandare la ripetizione delle rimesse solutorie indebite effettuate sui conti correnti (‘il correntista non aveva assolto l’onere probatorio sullo stesso gravante in quanto nell’atto introduttivo non aveva dedotto gli elementi costitutivi del proprio diritto e cioè i versamenti solutori eseguiti a copertura dei prelievi illegittimi operati dalla banca’: pag. 9 dell’atto di appello), laddove la corre ntista ha agito in giudizio chiedendo semplicemente il ricalcolo del saldo dei conti correnti previa eliminazione delle annotazioni a debito frutto dell’applicazione di clausole nulle (quanto all’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, capitalizzazione degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto). Non avendo dedotto l’esistenza di rimesse solutorie (cioè di versamenti eseguiti nel corso del rapporto al fine di ripianare uno scoperto di conto corrente ovvero di ripristin are il limite dell’affidamento concesso dalla banca) ma essendosi limitata ad allegare l’esistenza di annotazioni a debito prive di causa, la correntista non aveva alcun onere di indicare quali fossero le rimesse solutorie da restituire e la domanda non poteva quindi ritenersi affetta dal vizio di allegazione lamentato dall’odierna appellante».
1.2.1. Assume oggi la ricorrente che la società originaria attrice aveva chiesto «Al capo ‘f’ delle conclusioni rassegnate dalla F.lli Abbenda ‘la restituzione in favore dell’attrice delle somme indebitamente prelevate dalla Banca in virtù degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, delle CMS, della capitalizzazione degli interessi, del gioco delle valute». Questa formulazione, tuttav ia (‘richiesta di somme indebitamente prelevate’), è diversa da quella riportata nella sentenza impugnata (‘re stituzione in favore dell’attrice delle somme dalla stessa indebitamente percepite ), né la Banca Monte dei Paschi di Siena specifica ed indica da dove l’ha ricavata. Da qui lo sviluppo di argomentazioni che, proprio perché muovono da questa diversa (ma rimasta indimostrata) formulazione della domanda attrice, non si confrontano adeguatamente con la riportata ratio decidendi della corte distrettuale.
1.3. A tanto deve soltanto aggiungersi che, in ogni caso, la corte di appello, dopo aver spiegato che «Il tribunale ha respinto l’eccezione di prescrizione in quanto sollevata con esclusivo riguardo al saldo del conto anticipi n. 14675.59 e fondata sull’er roneo presupposto che questo conto fosse stato chiuso oltre 10 anni prima della proposizione della domanda giudiziale (laddove il conto corrente anticipi è stato chiuso nel IV trimestre 2003 – avendo semplicemente mutato la propria denominazione in conto n. 4226598.17 -cioè entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale di pagamento del saldo rettificato»), ha rimarcato che: i) «L’appellante afferma che ‘la spiegata eccezione di prescrizione sollevata dalla banca conserva la sua validità in relazione ai dieci anni antecedenti la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado’ (pag. 7 dell’atto di appello) e che ai fini dell’accoglimento dell’eccezione non era necessario che la banca indicasse in modo specifico quali fossero le singole rimesse solutorie irripetibili perché prescritte. L’appellante invoca al riguardo i princìpi espressi da Cass., Sez. Un., 15895/2019, che -risolvendo un contrasto giurisprudenziale -hanno affermato che ‘l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di
ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche nec essaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie’»; ii) «Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite non trova in realtà applicazione nel caso di specie, per la semplice ragione che l’azione esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE non aveva ad oggetto la ripetizione di rimesse solutorie prive di causa, ma semplicemente la rideterminazione del saldo dei conti correnti depurato degli addebiti illegittimi e la condanna della banca alla restituzione delle somme depositate sui conti correnti correttamente ricalcolati (v. supra)»; iii) «La doglianza della banca è inoltre infondata perché l’eccezione di prescrizione è stata sollevata con espresso e specifico riferimento al solo conto anticipi (conto corrente n. 14675.59 successivamente identificato come conto corrente n. 4226598.17). Il conto anticipi costituisce in realtà un mero conto di evidenza contabile in cui vengono semplicemente annotate le operazioni di anticipo di titoli quali fatture o ri.ba. (il cui importo è accreditato sul conto corrente di corrispondenza ordinario) e vengono conteggiati gli interessi addebitati al correntista (anch’essi girocontati sul conto corrente ordinario alle scadenze periodiche pattuite dalle parti). È evidente, dunque, che la banca è caduta in un errore concettuale (laddove ha eccepito la prescrizione di rimesse solutorie effettuate sul conto anticipi), in quanto eventuali rimesse solutorie sarebbero state semmai effettuate sul conto corrente ordinario, mediante versamenti su un conto non affidato ovvero mediante versamenti finalizzati a ripianare lo scoperto di conto corrente entro il limite del fido concesso dalla banca. Avendo la banca formulato espressamente l’eccezione di prescrizione con riguardo al solo conto corrente anticipi (e sul presupposto che esso fosse stato chiuso oltre 10 anni prima della proposizione della domanda giudiziale), la doglianza della banca è dunque infondata, non essendovi sul conto corrente anticipi rimesse solutorie (i.e. pagamenti) suscettibili di essere prescritte».
1.3.1. Considerazioni, queste ultime, idonee comunque a sorreggere la decisione impugnata e rimaste, in questa sede, prive di adeguata censura » .
Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusioni, peraltro in nessun modo efficacemente contrastate da quanto riferito dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. del 27 dicembre 2024.
In essa, infatti, da un lato, si insiste sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe domandato (al capo f] delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio) soltanto la ripetizione di asseriti versamenti solutori, così dovendosi ritenere gravata del corrispondente onere probatorio: assunto, quest’ultimo, già smentito , però, dalla corte distrettuale e stigmatizzato nella menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ.
Dall’altro, non si confutano minimamente le altre argomentazioni (già esaustivamente riportate nella menzionata proposta, che, affatto condivisibilmente, le ha considerate « idonee comunque a sorreggere la decisione impugnata ») con cui la medesima corte ha considerato infondata l’eccezione di prescrizione ivi ribadita dall’appellante .
In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. deve essere respinto, senza necessità di pronuncia quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la RAGIONE_SOCIALE rimasta solo intimata.
4.1. Alla stregua di quanto sancito, affatto condivisibilmente, dalla qui condivisa giurisprudenza di questa Corte ( cfr., ex aliis , Cass., SU, n. 27195 del 2023; Cass. n 27947 del 2023; Cass. nn. 5243 e 26383 del 2024; Cass. nn. 7385 e 8668 del 2025) -secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il giudizio in conformità alla proposta, l’omessa costituzione dell’intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall’altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., alla stregua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta
di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato) -Banca Monte dei Pachi di Siena s.p.a. va condannata al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende .
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e la condanna al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME