Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25358/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DI VESTENANOVA, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 404/2020 depositata il 07/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Vestenanova conveniva i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Verona per la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 1471 c.c. di un contratto di compravendita, con il quale il Comune aveva alienato a NOME COGNOME un immobile, allegando che l’acquirente rivestiva all’epoca dei fatti la carica di consigliere comunale.
I coniugi si costituivano separatamente chiedendo il rigetto della domanda (NOME COGNOME deduceva di essere divenuta comproprietaria del bene per effetto del regime di comunione legale con il coniuge).
Il giudizio di primo grado veniva sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un’altra controversia, intentata da un terzo e volta a far accertare la medesima nullità.
La causa pregiudiziale si concludeva con Cass. 2447/2014 del 4/2/2014, che cassava senza rinvio ex art. 382 co. 3 c.p.c. per improponibilità della domanda.
Riassunto il 14/10/2015 il giudizio sospeso, il Tribunale di Verona rigettava l’eccezione di tardività della riassunzione e dichiarava la nullità del contratto. La decisione è stata confermata in appello con la sentenza in epigrafe.
Ricorre in cassazione l’ acquirente con sette motivi. Il venditore è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 297 e 307 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello ha errato nel non dichiarare estinto il processo per tardiva riassunzione. Si argomenta che il termine semestrale per la riassunzione, vigente ratione temporis, doveva decorrere dalla pubblicazione della sentenza di legittimità n. 2447/2014, di cassazione senza rinvio resa sulla causa pregiudiziale.
Censurata è la seguente argomentazione: la sentenza della Corte di cassazione è stata depositata il 4/2/2014, data da cui decorre il
termine di impugnazione di un anno, maggiorato dei 45 giorni di sospensione feriale; il termine di riassunzione ex art. 297 c.p.c., all’esito della definizione del giudizio di cassazione era di sei mesi, sicché il termine scadeva il 14/10/2015.
In particolare, la Corte di appello ha giustificato l’inserimento del termine annuale di impugnazione nel calcolo complessivo del termine per riassumere la causa sospesa con la considerazione che « quanto meno in astratto è comunque ipotizzabile che, anche in relazione al tenore della pronuncia, il giudice di legittimità possa comunque essere incorso in un errore di fatto rilevante ai fini di cui all’art. 395 c.p.c., con ciò dovendosi condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, in merito al fatto che, in tanto potrà dirsi perfezionato il giudicato formale, in quanto avverso la sentenza di Cassazione non sia più esperibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’ipotesi di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., come stabilito dall’art. 324 c.p.c. ».
Il motivo è accolto.
La sentenza n. 2447/2014 è una pronuncia di cassazione senza rinvio ex art. 382 co. 3 ultima parte c.p.c. , avendo questa Corte dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita d ell’ edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ex art. 1471 n. 1 c.c.
Pertanto, tale pronuncia è soggetta al principio secondo il quale le sentenze della Corte di cassazione acquistano l’autorità della cosa giudicata formale al momento della loro pubblicazione, senza che l’esperibilità del rimedio straordinario della revocazione ex art. 391bis c.p.c. incida in senso contrario.
Infatti, si aderisce a Cass. SU 26672/2020 nel sostenere che l’ art. 391bis c.p.c. è un « mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata formale ( … ) e dunque sottratto al regime dell’art. 324, circostanza che lo rende mezzo straordinario di impugnazione in relazione alla decisione del giudice di merito ».
Né a sostegno della sentenza impugnata si possono invocare le successive argomentazioni della menzionata sentenza delle Sezioni Unite, che attengono alla diversa fattispecie del termine di decadenza ex art. 4 co. 2 l. 117/1988 dalla domanda di risarcimento per danno imputato a provvedimento della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito.
Nel caso attuale il termine ex art. 297 co. 1 c.p.c. (al tempo vigente) aveva preso a decorrere dal 4/2/2014 ed era ampiamente scaduto alla data della riassunzione, il 14/10/2015.
-Sono assorbiti gli altri sei motivi di ricorso, proposti in via subordinata al rigetto del primo motivo.
-La Corte cassa senza rinvio ex art. 382 co. 3 ultima parte c.p.c. la sentenza impugnata, poiché il processo di primo grado non poteva proseguire.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza (mentre non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.) , non avendo, a prescindere d’altro, la parte ricorrente dedotto e provato il danno patito.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Comune di Vestenanova a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite così quantificate: in relazione al primo grado € 7.500, oltre a € 195 per esborsi ; in relazione al secondo grado € 6.615 ; in relazione al giudizio di legittimità € 4.500, oltre a € 200 per esborsi ; sempre oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME