Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10250 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5486 – 2023 R.G. proposto da:
NOME -c.f. GLNRST37M52H267P -(erede di NOME COGNOME NOME -c.f. CCNLNU61R51H501X -(erede di NOME COGNOME) –COGNOME NOME -c.f. CCNNTN65C15H501W -(erede di NOME COGNOME) –NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(erede di NOME COGNOME) –NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(erede di NOME COGNOME) –NOME COGNOMEc.f. MRCNMR63C45H267H -(erede di NOME COGNOME) – COGNOME NOME -nato a Roma il 18.6.1971 –COGNOME NOME -c.f. CCNCRL67C27H501K -elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresentata e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTI
CURATORE del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in persona del dottor NOME COGNOME
INTIMATO
avverso il decreto del Tribunale di Roma dei 1/10.2.2023, udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ordinanza n. 13043 depositata in data 26.4.2022 questa Corte cassava il decreto del Tribunale di Roma in data 23.10.2020 nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Con atto di citazione notificato in data 25.7.2022, depositato telematicamente in data 2.8.2022, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME attendevano innanzi al Tribunale di Roma alla riassunzione in sede di rinvio del giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall.
Il curatore del fallimento non si costituiva in sede di riassunzione.
Con decreto n. 422 dei 1/10.2.2023 il Tribunale Roma dichiarava inammissibile la riassunzione del giudizio di rinvio e, per l’effetto, l’estinzione del giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall.
Reputava il tribunale che la riassunzione, in considerazione del rito applicabile all’opposizione allo stato passivo, sarebbe stata da eseguire con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice del rinvio e non già -come era avvenuto nella specie -con atto di citazione.
Dava atto, in ogni caso, alla stregua del criterio della fungibilità delle forme processuali, che la citazione in riassunzione era stata depositata
telematicamente il 2.8.2022, allorché era scaduto -in data 26.7.2022 -il termine trimestrale accordato con l’ordinanza n. 13043/2022 della Corte di legittimità.
Evidenziava dunque che la riassunzione era avvenuta tardivamente, sicché, in dipendenza della sua inammissibilità, doveva dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME (eredi di NOME COGNOME) , NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (eredi di NOME COGNOME) , NOME COGNOME e NOME COGNOME; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
È stata formulata proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 21.5.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inammissibilità del ricorso.
Con apposita istanza i ricorrenti hanno chiesto che la causa venisse decisa.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘unico motivo i ricorrenti denunciano ai se nsi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4, n. 5, cod. proc. civ. la violazione delle norme in materia di processo fallimentare e la falsa applicazione delle norme relative alla valutazione delle prove, la violazione degli artt. 2745 e 2746 cod. civ. e degli artt. 93 e 99 l.fall.
Deducono che nella specie ‘ era necessaria la notifica dell ‘ atto di riassunzione a prescindere dalla successiva iscrizione a ruolo ‘ (così ricorso, pag. 3) .
Deducono invero che, attesa la piena equivalenza tra ricorso e citazione, qualora la parte abbia ridato impulso al processo mercé atto di citazione, la riassunzione è da considerare tempestiva, ove nel termine di legge sia avvenuta la ‘ vocatio in ius ‘ (cfr. ricorso, pag. 3) .
Deducono dunque che la riassunzione è avvenuta tempestivamente, siccome l’atto di citazione in riassunzione è stato notificato il 25.7.2022 entro il termine trimestrale a far data dal deposito dell’ordinanza n. 13043/2022 della Corte di cassazione.
Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
V anno senz’altro reiterati i rilievi di cui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.
<> (così in motivazione Cass. 14.10.2010, n. 21255).
In tema di opposizione allo stato passivo, la forma dell ‘ atto di riassunzione del giudizio di rinvio è il ricorso, ma la riassunzione è tempestiva ove avvenga mediante atto di citazione depositato in cancelleria entro il termine trimestrale previsto dall’art. 392 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 20.4.2022, n. 12668) .
Ebbene, nella specie -lo si è detto il deposito dell’atto di citazione è avvenuto tardivamente, il 2.8.2022, allorché il termine trimestrale ex art. 392, 1° co., cod. proc. civ. era scaduto sin dal 26.7.2022.
I rilievi svolti dai ricorrenti in memoria non offrono spunti per disattendere le indicazioni di cui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.
Si è anticipato che il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese
del presente giudizio pur in rapporto alla previsione del 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ.) .
Viceversa, nulla osta all’ applicazione del 4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ. (del pari richiamato dall’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ.) .
I ricorrenti, quindi, vanno condannati in solido al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di cui in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido a pagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2. 500,00;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte