Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11668/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Conegliano INDIRIZZO, INDIRIZZO, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle RAGIONE_SOCIALE di Treviso-Belluno P_IVA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) del Foro di Como,
pec:EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO, con domicilio eletto in INDIRIZZO; RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME con studio in Como, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO PEC: EMAIL, con studio in Como, INDIRIZZO, giusta specifica delega per questo giudizio posta in calce al controricorso
contro
ricorrente
PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE COMO,
intimata
RAGIONE_SOCIALE in persona del titolare e legale rapp.te pro tempore RagAVV_NOTAIO, con sede in Erba (INDIRIZZO), INDIRIZZO,rappresentato,assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), presso il cui studio sito in Erba, INDIRIZZO, elegge domicilio controricorrente
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3236/2021 depositata il 30/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In sintesi la vicenda sottostante è la seguente:
Dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza di fallimento 97/2018 da parte del Tribunale di Como in data 6 novembre 2020 la sig.ra NOME, madre del sig. NOME, ha rinvenuto l ‘ esistenza dei seguenti documenti decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE richiesta di revocazione del fallimento:
contratto di mutuo fondiario del 23 febbraio 1996 tra Banca Popolare di Sondrio e COGNOME NOME quale titolare dell ‘ omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (allegato 2);
cancellazione ipoteca del 29 luglio 2002 di cui al mutuo fondiario del 23 febbraio 1996 (allegato 3);
scrittura privata del 26 settembre 1977, dichiarazione di costruzione immobile da parte di COGNOME NOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE omonima, in cui si legge che ‘ i sig.ri F.lli COGNOME NOME, NOMENOME NOMENOME sono proprietari in parti uguali fra loro RAGIONE_SOCIALE casa di abitazione sita in INDIRIZZO INDIRIZZO… si conviene di comune accordo fra gli stessi quanto segue: 1) essendo stata costruita la casa con la maggior parte di spese dei materiali usati di proprietà delle RAGIONE_SOCIALE e NOME, gli affitti che si percepiranno annualmente sono di esclusivo possesso delle RAGIONE_SOCIALE stessa. Immobili affittati: 4 app.ti; 2 negozi; box, cantine ‘;
contratto di finanziamento del 16 ottobre 1975 tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME;
copia estratto di conto corrente n. 799 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul quale sono transitate le somme del contratto di finanziamento del 16 ottobre 1975.
Il ricorrente, ricevuta la documentazione dalla madre, sig.ra NOME COGNOME, l’ha trasmessa al rag. NOME COGNOME, il quale ha accertato la sussistenza ‘ di sopravvenuti elementi economici e finanziarie di rilevanza ‘ per la proposizione dell’ istanza di revocazione straordinaria in quanto la disamina di questi documenti avrebbe dimostrato che importanti beni immobili sono stati erroneamente considerati beni personali RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME anziché beni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in seguito conferita
nella RAGIONE_SOCIALE, nel cui patrimonio sarebbero stati conferiti anche i beni immobili in questione. Il mancato conferimento di questi beni immobili nella RAGIONE_SOCIALE -per ragioni ignote, non imputabili al ricorrente – ha determinato un minor flusso di liquidità nelle casse RAGIONE_SOCIALE società e ne ha diminuito il patrimonio netto, che, secondo il ricorrente, se fosse stato acquisito nella sua esatta consistenza, sarebbe stato utilizzato per adempiere al pagamento dei debiti scaduti al mese di settembre 2018. Si consideri, al riguardo, che tali immobili, descritti compiutamente nell’allegata relazione del dott. COGNOME e nella relazione tecnica a firma dell’ing. COGNOME, hanno un valore complessivo di euro 3.038.000,00.
Ciò posto, il sig. NOME COGNOME, ha proposto dinanzi al Tribunale di Como in composizione collegiale un giudizio di revocazione straordinaria avverso la sentenza 97/2018 che aveva dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi:
1) Il rinvenimento in data 6 novembre 2020 di documenti decisivi che dimostrano l’insussistenza dei presupposti oggettivi per la declaratoria del fallimento alla data del 17.9.2018 e, dunque, l’inesistenza del presupposto dell’insolvenza.
In particolare, la documentazione rinvenuta dalla sig.ra NOME COGNOME ed oggetto di esame da parte del CTP, AVV_NOTAIO, dimostra che la RAGIONE_SOCIALE, alla data del fallimento era (ed oggi, se tornasse in bonis, sarebbe ancora) proprietaria delle unità immobiliari così testualmente indicate nella relazione redatta dal predetto consulente di parte in data 10 giugno 2021: In buona sostanza, se la RAGIONE_SOCIALE avesse avuto la disponibilità di questi beni alla data del fallimento, avrebbe registrato un aumento del patrimonio attivo di euro 3.038.000,00 e non sarebbe stata dichiarata fallita.
2) La scoperta ai sensi dell’art. 395, n. 1 c.p.c., del fatto che la sentenza è stata l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra.
A tal fine l’istante ha contestato il comportamento illecito e fraudolento degli istituti bancari, che hanno accresciuto in maniera esponenziale la posizione debitoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Difatti, dalle relazioni tecniche-contabili redatte dalla RAGIONE_SOCIALE è emerso che la RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALE declaratoria del fallimento avanzava crediti nei confronti di tutti gli istituti bancari.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata creditrice delle seguenti somme: – Euro 1.478.279,50 dalla Banca Popolare di Sondrio; – Euro 665.543,72 dalla Banca Intesa San AVV_NOTAIO; Euro 416.196,19 dalla RAGIONE_SOCIALE Valtellinese. Dalle sopra citate relazioni era infatti emerso: – che tutti i mutui erano usurari ab origine ed in concreto; – che i saldi finali individuati dalle Banche erano errati.
Conseguentemente, le relazioni avrebbero chiarito che la RAGIONE_SOCIALE non aveva debiti verso le banche, ma, al contrario, consistenti crediti (cfr., a comprova, le perizie tecniche).
Con ordinanza n. 16862/2021 resa in data 21.10.2021 il Tribunale di Como, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso per revocazione straordinaria proposto ai sensi degli artt. 395 n. 1 e 3 e 396 c.p.c. da NOME COGNOME in proprio e quale rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 97/2018 con la quale, lo stesso Tribunale di Como, aveva dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE predetta società, così disponendo: ‘Respinge il ricorso per revocazione straord inaria RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 97/2018′.
Avverso tale ordinanza 16862/2021 ha proposto impugnazione il sig. NOME COGNOME davanti alla Corte di Appello di Milano.
La Corte di Appello di Milano con ordinanza n. cronol. 1095/2022 del 24/02/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 3236/2021,ha respinto il reclamo con il seguente dispositivo: ‘ la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da NOME COGNOME in proprio ed in qualità di legale rappresentate RAGIONE_SOCIALE fallita RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza n. cronol. 16862/2021 resa in data 21.10.2021 dal Tribunale di Como, in composizione collegiale, nella causa iscritta al numero di R.G. n. 4553/2020 avente ad oggetto la domanda di revocazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 97/2018 dichiarativa del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così provvede: 1) rigetta il reclamo.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano n. cronol. 1095/2022 del 30/03/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 3236/2021, sul reclamo proposto da NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a cinque motivi e memoria. Resistono il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE .,
eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’insussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE revocazione con separati controricorsi e ciascuno con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono i seguenti:
I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 111 E DELL’ART. 132 DELLA COST., DELL’ART. 395, N. 3 C.P.C., PER OMESSA E APPARANTE MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL’ART. 360, PRIMMO COMMA, N. 4 in quanto l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano riporta una motivazione apparente e comunque non sufficiente relativamente al primo motivo di appello teso ad evidenziare il mancato esame da parte del Tribunale di tutti i documenti nuovi ritrovati e posti a base dell’istanza di revocazione; II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 395 N. 3 C.P.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 3, in quanto la Corte di Appello di Milano ha erroneamente affermato che i documenti ritrovati non possono rientrare tra quelli di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, in palese contrasto con il dettato normativo e con gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sul punto; III) NULLITÀ DELL’ORDINANZA, IN RELAZIONE ALL’ART. 360, COMMA 1, N. 5, C.P.C., PER OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO AI FINI DEL GIUDIZIO GIÀ OGGETTO DI DISCUSSIONE DELLE PARTI poiché la Corte di Appello di Milano non ha rilevato che il sig. NOME COGNOME ha potuto comprendere la portata dei documenti ‘nuovi’ ritrovati soltanto alla luce RAGIONE_SOCIALE relazione del rag. COGNOME, con cui è stata ricostruita l’esatta situazione patrimoniale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del fallimento;
IV) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 395 N. 1 C.P.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 3 in quanto la Corte di Appello di Milano ha confermato illegittimamente la sentenza del Tribunale di Como nella parte in cui ha ritenuto insussistenza del dolo revocatorio a carico delle banche (Banca Popolare di Sondrio, Banca Intesa San AVV_NOTAIO e Banca del RAGIONE_SOCIALE l ‘ Valtellinese).
V) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2697 C.C. E DELL’ART. 15, COMMI 6 E 7, DELLA L. F. IN RELAZIONE ALL’ART. 360, PRIMO COMMA, N. 3, per aver la Corte di Appello di Milano attribuito l ‘ onere probatorio relativo all ‘ effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE situazione debitoria in capo al ricorrente, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società fallita, nonostante la sussistenza di un preciso onere istruttorio in capo al Giudice delegato al fallimento. Il ricorso proposto è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile avendo la Corte di Appello ampiamente motivato sulla irrilevanza RAGIONE_SOCIALE documentazione presentata. Sul punto la Corte distrettuale ha affermato: ‘ Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, il primo giudice ha
correttamente valutato tutto il corredo probatorio posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE revocazione chiesta ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. L’ordinanza prende in considerazione in modo unitario i documenti in più passaggi rilevando, tuttavia, che nessuno di essi ha una valenza decisiva tale da comportare la revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza. ..I predetti documenti offrono solo un quadro indiziario e la parte non ha provato di non averli potuti produrre prima, per causa di forza maggiore come richiesto dall’art. 395 n.3 c.p .c., pertanto, non vi è stato alcun omesso esame di quanto prodotto dal COGNOME.’
Tale motivazione è più che sufficiente ed adeguata a dare conto delle ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione e deve quindi essere rigettato il primo motivo di ricorso.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente mira ad una rivisitazione dei fatti di causa inammissibile in questa sede. Infatti, a fronte di quanto asserito dal reclamante il quale sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che i documenti ritrovati non avessero dimostrato che numerosi immobili (siti in INDIRIZZO, Merone, in INDIRIZZO, Merone, in INDIRIZZO), che risultavano di proprietà del defunto padre NOME NOME, deceduto il 14.2.2011 non erano, in re altà, beni personali di quest’ultimo, ma dell’ omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che per effetto dell’atto di conferimento del 2007 dell’Impresa RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, detti beni sarebbero passati nel patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALE società, la ordinanza impugnata ha ritenuto con motivazione adeguata e logica e del tutto condivisibile che: ‘ Con riferimento poi agli ulteriori documenti ritrovati rileva la Corte come nessuno possa rientrare tra quelli di cui all’art. 395 c. 1 n. 3 c.p.c. atteso che sono tutti di formazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fallita stessa (già RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE), redatti e/o sottoscritti da essa (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) o da COGNOME NOME e, in ogni caso, in buona parte si tratta di atti pubblici e, come tali, conoscibili ed opponibili ai terzi in quanto trascritti nei Registri Immobiliari. Inoltre, il Collegio osserva che essendo on ere di chi esercita l’attività di RAGIONE_SOCIALE, quello di tenere una ordinata e accurata non è possibile ritenere incolpevole la circostanza che il rinvenimento sia avvenuto solo dopo anni, in ogni caso, ai fini RAGIONE_SOCIALE norma citata, non basta la mera assenza di colpa, bensì è necessaria la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE forza maggiore come causa non imputabile al ricorrente.’ Nella fattispecie i l giudice di merito non ha ravvisato alcuna causa di forza maggiore con motivazione esauriente ed adeguata. Appare evidente che il ricorrente chiede un riesame nel merito dell’accertamento fattuale già svolto. .
Il quarto motivo inerente all’esistenza del dolo revocatorio a carico delle Banche ed Istituti RAGIONE_SOCIALE non coglie la ratio decidendi che si fonda sulla mancata attivazione e partecipazione degli Istituti di
RAGIONE_SOCIALE all’instaurazione del giudizio fallimentare e partecipazione alla fase prefallimentare. La ordinanza impugnata ha ritenuto che non è stato dimostrato che abbiano posto in essere artifici e raggiri funzionali a pregiudicare il potere di difesa RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, e soprattutto, ad impedire al Giudice di accertare la verità non essendo state appunto parti processuali. Le banche sono rimaste completamente estranee alla fase prefallimentare e, pertanto, mai avrebbero potuto porre in essere quegli artifici e raggiri funzionali a pregiudicare il potere di difesa dell’odierna fallita e, soprattutto, la possibilità per il Giudice di accertare la verità. I suddetti Istituti sono infatti intervenuti solo in un momento successivo e pertanto deve essere seguito il prevalente orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte secondo cui:’ per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un’attività (“macchinazione”) intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento RAGIONE_SOCIALE verità, pregiudicando l’esito del procedimento . (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. del 28/12/2021).
Nel quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Milano ha rilevato altresì ‘… la assoluta tardività RAGIONE_SOCIALE asserita scoperta di interessi usurari nel novembre del 2002, su conti correnti risalenti nel tempo posto che la società ben avrebbe dovuto, e potuto, chiedere ad un consulente di verificare detta circostanza anche anni addietro e, comunque, sicuramente in fase prefallimentare ovvero di eventuale reclamo alla sentenza di fallimento… ‘, addossando così sul ricorrente un onere probatorio inesistente in violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 15, commi 6 e 7 RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare. Difatti, secondo il ricorrente, l’onere di verificare la reale situazione debitoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle banche gravava sul Giudice delegato e non sul COGNOME. COGNOME.
Anche tale motivo è infondato. In particolare, è stata correttamente ritenuta irrilevante la C.T.U. contabile richiesta perché meramente esplorativa ‘ con riferimento a rapporti in essere con un soggetto che non è stato parte del giudizio esitato nella sentenza di fallimento ‘. Il ricorso deve quindi essere rigettato per tutti i motivi con condanna del ricorrente alle spese del giu dizio di legittimità.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto .
Così deciso in Roma, il 07/03/2024.