Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3612 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8976-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5304/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/02/2024 R.G.N. 21048/2020;
Oggetto
Revocazione
R.G.N. 8976/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 11/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con sentenza n. 5304/2024, questa Corte ha rigettato il ricorso, articolato in due motivi, della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1625/2020 della Corte di Appello di Napoli che aveva annullato il licenziamento intimato a NOME COGNOME nel maggio 2018, ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, condannato la società al pagamento di indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
con il presente ricorso la società chiede la revocazione dell a sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; la lavoratrice intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente contesta una parte della motivazione della sentenza (p. 5, ultimo capoverso), sostenendo la non corrispondenza della motivazione alla ‘ realtà documentale degli atti versati in causa ‘ (lettera di contestazione disciplinare e lettera di licenziamento);
il ricorso è inammissibile;
questa Corte ha chiarito (da ultimo, Cass. S.U. n. 20013/2024) che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa
che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte;
4. nella specie difettano chiaramente quantomeno i requisiti sub b), c, d): l’interpretazione delle due lettere datoriali in questione ha formato specifico terreno di discussione delle parti; su di esse si è incentrata l’attività interpretativa e valutativa dei giudici merito, scrutinata da questa Corte alla luce dei motivi di impugnazione in sede di legittimità; sono carenti i requisiti di autosufficienza quanto all’evidenza e all’immediata rilevabilità; non è adeguatamente evidente la decisività della censura azionata con il ricorso in per revocazione;
5. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata da parte controricorrente stessa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazio ne;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.655 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del l’11 dicembre 2024.