Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32304 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32304 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
R.G.N. 1594/2023
C.C. 25/10/2023
REVOCAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in Roma, alla INDIRIZZO;
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti – avverso l’ordinanza della II Sezione civile della Corte di cassazione n. 19938/2022 (pubblicata il 21 giugno 2022);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 19938/2022, il collegio della II Sezione civile, di questa Corte, decidendo sul ricorso proposto da COGNOME NOME e dalla RAGIONE_SOCIALE contro COGNOME NOME (avverso la sentenza n. 128/2017 della Corte di appello di Salerno), accoglieva il primo motivo dello stesso ricorso, con assorbimento degli altri, da cui derivava la conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
In particolare, con la suddetta ordinanza di questa Corte, veniva ravvisata la fondatezza del citato motivo con il quale era stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1472, 1218, 2932 c.c., nonché la violazione dell’art. 345, comma 1 c.p.c., con cui era stata lamentata l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui aveva confermato la decisione di primo grado con riferimento alla pronuncia della statuizione ai sensi dell’art. 2932 c.c., pur non sussistendo inadempimento della menzionata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo la stessa già edificato e realizzato, anteriormente alla notifica dell’atto di citazione di primo grado, le unità immobiliari per cui era stata instaurata la controversia, la cui proprietà si sarebbe, dunque, dovuta ritenere già trasferita in capo al COGNOME.
Diversamente la Corte salernitana aveva rilevato che, nella fattispecie, ci si trovasse in presenza di un ‘preliminare di permuta di cose future’, così risultando omessa alla stregua del formulato ricorso -una concreta valutazione del regolamento contrattuale, anche in relazione all’evidenza letterale del difetto di menzione del contratto come preliminare.
Avverso l’indicata ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione il COGNOME NOME, deducendo che con l’impugnata
decisione – la Corte di cassazione era incorsa in un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., risultante dagli atti e documenti di causa, avendo del tutto omesso di scrutinare il profilo di inammissibilità del primo motivo del ricorso in sede di legittimità, afferente ad una ragione di appello già dichiarata a sua volta inammissibile dalla Corte distrettuale, come dalla stessa Corte di cassazione pure premesso e riconosciuto nell’esplicitazione del proprio percorso motivazionale, salvo, poi, per mera svista o distrazione, ‘omettere’ del tutto di considerare tale profilo processuale nel successivo argomentare e giudicare, così ponendo in essere un errore revocatorio determinante.
CONSIDERATO IN GIUDIZIO
Rileva il collegio che il proposto ricorso per revocazione è inammissibile.
Infatti, non può ritenersi che sussista il denunciato errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., poiché, con la relativa censura, ci si lamenta del mancato esame -da parte della Corte di legittimità, con l’ordinanza qui impugnata -dell’eccezione di inammissibilità, formulata dal COGNOME NOME, del primo motivo di ricorso per cassazione (esaminato ed accolto con la citata ordinanza), siccome afferente ad una ragione di appello già dichiarata a sua volta inammissibile dalla Corte di appello, decidendo, invece, sulla fondatezza o meno di detto motivo di ricorso.
Occorre osservare, in primo luogo, che dall’ordinanza impugnata di questa Corte n. 19938/2022 – emerge che erano state prese in considerazione, in via pregiudiziale, le eccezioni del controricorrente
(attuale ricorrente in revocazione) circa l’asserita applicabilità dell’art. 360 -bis c.p.c. e il prospettato difetto di autosufficienza.
Di seguito, nella stessa ordinanza della Corte di cassazione si attesta che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la questione sulla qualificazione del contratto (se preliminare di vendita di cosa futura o vendita di cosa futura, di cui il ricorrente aveva evidenziato la distinzione) in quanto prospettata dall’appellante per la prima volta solo in secondo grado, ma si aggiunge che la stessa Corte salernitana aveva ‘in ogni caso’ dichiarato infondata la questione stessa, giacché le parti avevano ‘indubbiamente stipulato un contratto preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura’. Ad avviso di questo Collegio appare palese, dunque, che la questione sull’inammissibilità è stata presa in considerazione nell’ordinanza impugnata, ma è stata implicitamente considerata destituita di fondamento (e, quindi, respinta), avendo valutato la ‘ratio’ aggiuntiva che la Corte territoriale aveva esplicitato nel rilevare -tuttavia erroneamente -che le parti avevano ‘indubbiamente stipulato un contratto preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura’. Nello specifico, con l’ordinanza in considerazione n. 19938/2022, la Corte di cassazione aveva statuito sulla valutazione di merito della Corte di appello, ritenendola inesatta, siccome quest’ultima aveva omesso di scrutinare il dato negoziale, che pure era stato sottoposto dalle parti oggi controricorrenti alla sua considerazione, limitandosi (senza alcun idoneo collegamento al dato concreto) a formulare la suddetta mera petizione di principio non congruamente argomentata a sostegno dell’assunto ermeneutico, che neppure trovava adeguata coerenza nell’ambito del thema decidendum.
Orbene, al di là della circostanza che trattavasi di questione attinente alla qualificazione dell’oggetto della domanda con riferimento all’inquadramento del contratto dedotto in giudizio, come tale non incorrente nella sanzione dell’inammissibilità di cui all’art. 345 c.p.c. (cfr., ad es., Cass. 4384/2016 e, da ultimo, Cass. n. 6292/2023), appare evidente che non si può ritenere che si sia venuto a configurare un errore sul fatto integrante un vizio revocatorio riconducibile all’art. 395 n. 4), c.p.c., avendo la Corte di cassazione -con l’ordinanza in questa sede impugnata -pronunciato anche ‘sul merito’ della questione stessa, così lasciando univocamente intendere che la questione si sarebbe dovuta considerare ammissibilmente proposta in appello e, quindi, esaminabile nel giudizio di legittimità (come poi è, in realtà, è avvenuto).
Del resto -secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. SU n. 31032/2019) -deve, in generale, escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia comunque intervenuta, anche se con motivazione che non abbia eventualmente preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. 2. In definitiva, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per far luogo alla pronuncia risarcitoria ex art. 96 c.p.c. invocata dalle parti controricorrenti.
In ultimo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile