Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5115 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5115 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 9911/2024 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
INDIRIZZO, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della Corte di cassazione, II sezione civile, n. 28666/2023 del 16 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pronunziando nella causa promossa da NOME COGNOME contro NOME COGNOME, il Tribunale di Siracusa ha respinto le domande svolte dall’attore per
l’accertamento della proprietà di un cortile, posto a confine fra le due proprietà, accogliendo, per converso, quella riconvenzionale di NOME COGNOME, volta a fare dichiarare che la sua proprietà comprendeva anche il suddetto cortile. Venivano, invece, respinte le altre domande.
Su gravame principale di Vicenza COGNOME, NOME ed NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME, medio tempore deceduto) ed incidentale di NOME COGNOME, per ottenere l’eliminazione di vedute realizzate sulla detta area, con sentenza n. 2380 del 19 dicembre 2019 la Corte d’appello di Catania – in parziale riforma della decisione di primo grado – ha accertato il confine fra le proprietà secondo la prospettazione di parte appellante, rigettando nel resto l’impugnazione principale e quella in cidentale.
Effettuando una ricostruzione analitica degli atti di causa, il giudice di secondo grado è giunto alla conclusione che il capostipite NOME COGNOME avesse ‘bene identificato quanto donato ai figli, direttamente con l’atto dispositivo (donazione del 1968) in favore dei figli NOME, NOME e NOME e, per COGNOME NOME (donazione del 1981), per relationem , con espresso riferimento all’atto di provenienza immediatamente precedente (1942), il quale riporta con esattezza la misura, più volte sopra rammentata, di quanto oggetto di liberalità’.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.
Hanno depositato controricorso NOME COGNOME, NOME ed NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
La Corte di cassazione, II sezione civile, con sentenza n. 28666/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., la ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il suo ricorso NOME COGNOME sostiene che il mancato riferimento della corte territoriale alle particelle catastali avrebbe avuto carattere di decisività, diversamente da quanto affermato dalla Corte di cassazione, atteso che negli atti pubblici prodotti dalle parti sarebbero state riportate dette particelle catastali. Deduce, inoltre, che sarebbe stata decisiva pure la mancata menzione delle misure dell’area nella sentenza di appello e che la Corte di cassazione avrebbe errato nel fare riferimento al contenuto della CTU. Lamenta, altresì, che il giudice di legittimità avrebbe errato a ricondurre all’art. 360 n. 4 e non all’art. 360 n. 5 c.p.c. la censura concernente il rogito del 1912.
Le doglianze sono inammissibili.
L’inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass., Sez. 2, n. 27897 del 29 ottobre 2024).
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente (e sopra riportate) attengono tutte a profili che sono stati esaminati dalla Corte di cassazione e sono stati decisi in maniera motivata.
Non è possibile, quindi, affermare che vi sia stato un errore di fatto qualificabile come svista percettiva, atteso che è criticata una valutazione giuridica del giudice di legittimità.
Inoltre, quanto alle prime due censure, concernenti le particelle catastali e la misura dell’area interessata , si evidenzia che la ricorrente critica l’affermazione di non decisività delle circostanze, la quale non più essere, in quanto tale, criticata con il rimedio revocatorio.
In ordine, all’ultima questione, che riguarda il rogito del 1912, si sottolinea che è la stessa ricorrente a sostenere di avere sindacato l’erronea lettura dello stesso. Si tratta, allora, di una doglianza non riconducibile allo schema dell’art. 360, n. 5 c.p.c. e che mira ad aggredire, inammissibilmente, in sede di legittimità, un’attività di valu tazione delle prove del giudice del merito. Peraltro, a venire in questione sarebbe piuttosto un errore della corte territoriale.
Prive di qualsiasi rilievo sono, poi, le allegazioni della ricorrente contenute nella memoria conclusiva, attesa la loro sostanziale non incidenza sulle ragioni di questa decisione, come sopra enunciate.
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, ‘richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una
somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)’.
Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA.
Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in base al comma 3 in € 1.500,00 e al comma 4 dell’art. 96 c.p.c., in € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della ulteriore somma di € 1.500,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di € 1.000,00;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME