Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6961 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6961 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14834/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 15671/2024 depositata il 05/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Tra gli odierni ricorrenti, quali locatori, e l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, quale conduttrice, è stato stipulato, in data 29.4.2004, un contratto di locazione dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, per un canone di locazione convenuto nella somma annua di € 72.000,00 .
Dopo qualche anno, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE ha esercitato la facoltà di recesso anticipato del detto contratto di locazione e, in data 07.03.2011, ha notificato ai locatori atto di intimazione di consegna di immobile, ex art. 1216 c.c., per il giorno 31.03.2011.
In quella data, a seguito di sopralluogo in contraddittorio, i locatori hanno dichiarato di non accettare la riconsegna, perché l’immobile risultava in ogni sua parte gravemente danneggiato e del tutto inagibile.
A seguito di ciò, i locatori hanno proposto ricorso davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, per costituire la stessa in mora ‘non avendo proceduto né al ripristino né in via sostitutiva al risarcimento del danno in luogo dell’adempimento’ dell’immobile locato e conseguente risarcim ento danni da ritardata restituzione.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori di accettare la predetta offerta reale di riconsegna della cosa locata ed ha condannato la Provincia di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma necessaria per il ripristino ed al versamento dei canoni da ritardata consegna.
La somma è stata corrisposta e la Provincia ha messo in mora i locatori intimando di riprendersi il possesso dell’immobile , in un
giorno prefissato nel quale però la consegna non avveniva, secondo i ricorrenti, per responsabilità della Provincia, che non si presentava all’appuntamento.
I locatori hanno tuttavia eccepito che la somma versata non era sufficiente e che mancava un residuo pagamento.
Quindi essi hanno iniziato una ulteriore causa presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni dovuti alla mancata consegna dell’immobile.
Il Tribunale ha rigettato tale domanda, con l’argomento che la Provincia aveva adempiuto alla precedente sentenza, ed aveva formalmente e validamente messo in mora i locatori. La Corte d ‘A ppello di L’Aquila ha invece deciso in senso contrario: quella messa in mora non era valida, e dunque, non avendo la Provincia consegnato l’immobile, era tenuta a corrispondere il risarcimento conseguente al fatto che i locatori ne erano stati privati.
Fatto ricorso per cassazione, questa Corte ha riformato la decisione impugnata, nel senso che ha ritenuto che la messa in mora era valida, alla luce del giudicato precedente, e che dunque la condotta successiva della provincia non poteva ritenersi di inadempimento.
Questa decisione è impugnata dai locatori per revocazione, con un motivo di ricorso, di cui la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, che si è costituita con controricorso, chiede il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si chiede la revocazione della ordinanza n. 15671 del 2024 ai sensi sia dell’articolo 391 c .p.c. che dell’articolo 395 c.p.c.
La tesi è la seguente.
La decisione precedente ha deciso che, dopo la messa in mora da parte della provincia, non vi era inadempimento da parte dell’ente , in quanto quella messa in mora era valida ed efficace, con ciò sottintendendo il fatto che dopo quella messa in mora, per l’appunto,
i locatori hanno ripreso il possesso del bene o comunque, seppure non lo avessero ripreso, ciò sarebbe avvenuto per loro colpa.
Ma così decidendo la Corte è incorsa in un errore di fatto, in quanto ha assunto come verificatosi un fatto che invece non lo era. Non è vero, ed era pacifico dagli atti, che i locatori, pur dopo la messa in mora, hanno comunque riavuto la disponibilità del bene, e neanche è vero che è stata colpa loro se non l’hanno riavuta, posto che risulta chiaramente come essi abbiano invece più volte sollecitato la consegna.
Con la conseguenza che la tesi secondo cui, dopo la messa in mora, non era ipotizzabile inadempimento del conduttore è dovuta ad un errore di fatto che rende la decisione revocabile.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, la tesi di questa Corte, nella decisione qui oggetto di revocazione, non è il frutto di un erroneo accertamento dei fatti, ma è il frutto della interpretazione di un giudicato: quello formatosi nel primo giudizio, ossia il giudizio che i locatori hanno intrapreso per avere la restituzione dell’immobile ed il risarcimento dei danni.
Si legge infatti nel precedente qui oggetto di revocazione: <> (p. 11).
Quel giudicato aveva dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori di riprendersi l’immobile (che era stato lasciato in condizioni di degrado) fino a che la provincia non avesse corrisposto le somme necessarie per porre rimedio ai danni.
Secondo l’ordinanza qui oggetto di revocazione dunque, a contrario, a partire dal momento in cui la Provincia ha pagato quella somma, la condotta di quest’ultima non poteva più ritenersi illegittima, o inadempiente, mentre sarebbe stato illegittimo il rifiuto di riprendersi l’immobile, e ciò sempre in base al giudicato del 2014: <> (p. 11).
Dunque, per come è evidente, la ratio decidendi , ossia che, una volta pagata la somma, la provincia non poteva più considerarsi inadempiente, non è frutto di un accertamento in fatto erroneo, di un travisamento del fatto tale da consentire la revocazione, ma è frutto della interpretazione del giudicato.
Nemmeno può dirsi che, pur ammessa questa tesi come frutto della interpretazione del giudicato, resta sempre il fatto che, dopo il pagamento da parte della provincia, i locatori non hanno rifiutato di ricevere l’immobile, ma hanno fatto di tutto per averlo.
Nemmeno cioè si può dire che l’ordinanza qui impugnata ha affermato erroneamente, e contro quanto emerso dal giudizio di merito, che i locatori hanno rifiutato comunque di ricevere l’immobile : se così fosse, ci sarebbe l’errore revocatorio, in quanto la decisione avrebbe fatto leva su un fatto (che i locatori avessero rifiutato di ricevere l’immobil e) chiaramente contrario a quanto invece emerso dagli atti (ossia che i locatori hanno tentato invece di riavere il bene).
Siffatta interpretazione è inammissibile, giacché nell’i mpugnata ordinanza risulta affermato non già che, pur dopo la messa in mora da parte della Provincia, i locatori hanno continuato a rifiutare il bene, bensì che dopo la messa in mora non poteva più considerarsi legittimo un eventuale rifiuto. E dunque la Provincia aveva adempiuto, e la somma che aveva corrisposta era quella corretta (p 12 della ordinanza), sempre sulla base della interpretazione del giudicato, che non prevedeva il pagamento degli accessori, a dispetto di quanto invece assunto dai locatori ricorrenti.
In sostanza, la ratio decidendi non è frutto di un errore di fatto, ovvero della assunzione di un fatto inesistente, ma è il frutto della interpretazione del giudicato precedente, che secondo l’ordinanza
qui impugnata, ha deciso che dopo il pagamento e dopo la messa in mora a ricevere l ‘ immobile, altro la provincia non avrebbe dovuto fare e non poteva considerarsi inadempiente: <> (p 12).
Orbene, il fatto ad avviso degli odierni asseritamente travisato ( e cioè che, dopo il pagamento, essi non hanno continuato a rifiutare l’immobile ma si sono al contrario più volte attivati per riaverlo ) non risulta ‘travisato’ nella decisione odiernamente impugnata per revocazione, emergendo ivi per converso affermato che, stante il precedente giudicato, con il pagamento e la messa in mora la Provincia non poteva più ritenersi inadempiente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo in favore della Provincia controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della Provincia controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME