Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13414 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria -Vincolo di destinazione ex art. 2545ter c.c..
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24206/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME in proprio e quale coerede del de cuius NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME e come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, domiciliata ex lege come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente-
C.C. 17.01.2025
r.g.n. 24206/2022
Pres. NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
NOME COGNOME;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di L’AQUILA n. 1009/2022 pubblicata in data 4 luglio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla Consigliera dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Il Tribunale di L’Aquila , con la sentenza n. 639/2019, rigettava la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOMEnella contumacia di questi due ultimi convenuti) con cui, premesso di essere creditrice, tra gli altri, di NOME COGNOME della somma di Euro 2.078.529,96 per aver quest’ultimo prestato garanzia fideiusso ria in data 24/07/2000 in relazione al contratto di mutuo del 2/06/2000, in favore della mutuataria RAGIONE_SOCIALE dall’allora Credito Italiano (che aveva ceduto il credito a RAGIONE_SOCIALE), aveva chiesto di sentire dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. stipulato da NOME COGNOME per l’assistenza e il mantenimento dei propri genitori , NOME COGNOME e NOME COGNOME, in data 4/03/2013, trascritto in data 8/03/2013 in relazione agli immobili di sua proprietà ivi descritti.
Avverso la sentenza di prime cure, RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame che è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata (con riferimento soltanto ad uno degli immobili oggetto di vincolo), che ha riformato parzialmente le statuizioni della sentenza di prime cure.
Avverso la sentenza della Corte d ‘a ppello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con atto di
nonché nei confronti
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Pres. NOME COGNOME
Est. I. Ambrosi controricorso RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. NOME COGNOME ha depositato note conclusionali con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositate distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente contesta ai sensi dell’ ‘ Art. 360, comma 1 n. 3 ‘ la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 299 e 305 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sulla estinzione del processo per morte di una parte appellata prima della scadenza del termine per la costituzione ‘; in particolare, ribadisce, come già sostenuto nel giudizio d’appello , che qualora la morte della parte si verifichi dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, l’evento morte comporta l’automatica interruzione del processo a prescindere sia dalla conoscenza c he dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il Giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione (richiama in proposito: Cass. Sez. L n. 16020/2004, Cass. Sez. II n. 3725/2006, Cass. Sez. II n. 18351/2013); insiste, pertanto, nel sostenere che il decesso del proprio genitore, NOME COGNOME era stato allora formalmente ed ufficialmente partecipato dall’odierno ricorrente al Collegio ed alla controparte attraverso la comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 8 della comparsa) depositata telematicamente in data 19 ottobre 2020 e, successivamente, ribadito attraverso le note scritte depositate telematicamente in data 20-21 ottobre 2020 per la trattazione cartolare della prima udienza di comparizione delle parti; in conseguenza di tale formale ed ufficiale conoscenza da parte del Collegio e della RAGIONE_SOCIALE l’interruzione del processo poteva considerarsi automaticamente verificata in data 23 luglio 2020, data questa del decesso del Sig. NOME COGNOME ed il
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Pres. NOME COGNOME
Est. I. COGNOME termine per la riassunzione, ex art. 305 c.p.c., era iniziato a decorrere dal 19 ottobre 2020, data questa in cui l’attrice era stata formalmente e legalmente notiziata dell’evento interruttivo.
Il ricorrente evidenzia quindi che NOME COGNOME contumace in primo grado al pari di NOME COGNOME alla data della morte, aveva ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio d’appello ma non era costituito e non era neppure stato dichiarato contumace dalla Corte d’ appello in quanto la prima udienza non si era ancora tenuta, con la conseguenza che non ricorreva l’ipotesi di cui al 4° comma dell’art. 300 c.p.c. ; ciò dimostrerebbe, a parere dell’odierno ricorrente , che il Giudice di secondo grado ai sensi degli artt. 299 e 305 c.p.c. avrebbe dovuto dare atto dell’interruzione automaticamente occorsa in data 23 luglio 2020, dichiarando il giudizio d’appello estinto alla data del 20 gennaio 2021, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
1.2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Va rilevato che, come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero con le note scritte, la Corte d’appello con la sentenza impugnata ha dato piana e corretta applicazione al principio, più volte enunciato da questa Corte, per cui l’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello con la conseguenza che la morte della parte, qualora si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione (Cass. Sez. 2, 31/07/2013 n. 18351; Cass. Sez. 2, 21/02/2006 n. 3725 e, più di recente, Cass. Sez. 5, 26/09/2018 n. 22944; Cass. Sez. 2, 29/03/2023 n. 8835) per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. (Corte Cost. n. 159/1971) sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’art. 299 c.p.c. decorre
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Est. I. Ambrosi dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell’art. 300, terzo comma, c.p.c. decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
Nel caso in esame, pertanto si rivela tempestiva la riassunzione del 4 febbraio 2021 operata a seguito dell’ordinanza di interruzione del giudizio emessa dalla Corte d’appello in data 31 gennaio 2021 o, comunque, della comparsa conclusionale con cui venne allegato il certificato di morte del 28 dicembre 2020; date queste ultime in cui la controricorrente ha avuto effettiva conoscenza del decesso di NOME COGNOME essendo inidonee a tale scopo, come ritenuto dalla Corte d’appello, le indicazioni contenute n ella costituzione di risposta in cui si rappresentava, senza alcuna idonea allegazione, l’avvenuto decesso (pag. 9 della sentenza impugnata).
Non sussiste pertanto la lamentata violazione delle norme evocate né tantomeno l’omessa pronuncia in quanto la motivazione c’è ed è pienamente adeguata alla fattispecie.
2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia ai sensi dell’ ‘ Art. 360, comma 1 n. 3 ‘ la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 113, 115 e 116 c.p.c.; per violazione dei principi in tema di prova presuntiva; per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione ai presupposti dell’azione revocatoria ordinaria, specie con riguardo all’elemento soggettivo della scientia damni ‘ ; nello specifico, lamenta che l a Corte d’appello ha affermato, pur riconoscendo indimostrata la circostanza della ricezione della missiva del 13 dicembre 2012 da parte del deducente, in totale assenza di prove e con un ragionamento chiaramente illogico e illegittimo, come ‘ragionevolmente certo’ che il Sig. NOME COGNOME sia stato informato d el contenuto della missiva dagli altri destinatari della nota, senza, però, indicare da chi avrebbe appreso l’informazione, addirittura sostenendo che quest’ultimi (che non hanno partecipato al giudizio) avevano regolarmente ricevuto la missiva, senza alcuna prova a riguardo.
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Est. I. COGNOME
2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
C on esso si è al cospetto di una censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. che, seppure formalmente denunci la violazione di numerose norme processuali con riferimento alla pretesa non correttezza dell’interpretazione fornita dai giudici di merito circa il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e della specifica disciplina processuale sulle modalità di deduzione della prova orale (artt. 116 c.p.c.), nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprez zamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 6-1, 13/01/2020, n. 331; in senso analogo, pure Cass. Sez. 2, 8/08/2019, n. 21887; Cass. Sez. 6-3, 4/07/2017, n. 16467; Cass. Sez. 3, 23/05/2014, n. 11511).
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d’appello abruzzese ha ben analizzato le circostanze fattuali e correttamente ha accertato che, nella specie, non solo ricorrevano tutte le condizioni per farsi luogo alla revocazione di un atto a titolo gratuito tenuto conto della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore (essendo risultato con certezza che lo esso fu posto in essere successivamente al sorgere del credito vantato dalla creditrice nei riguardi del fideiussore, odierno ricorrente), sulla base delle seguenti puntuali argomentazioni:
-l’atto di disposizione oggetto della domanda ex art. 2901 cod.civ. era stato stipulato dopo solo circa due mesi dalla conoscenza da parte del ricorrente della richiesta della Banca di restituzione del prestito a favore della Sigma, debitrice principale; conoscenza che si doveva presumere avvenuta in ragione della comunicazione all’uopo ricevuta dagli altri fideiussori «i quali
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Est. I. COGNOME ricevettero invece regolarmente le raccomandate»; la natura dell’atto dispositivo ex art. 2645ter c.c., idoneo a escludere i beni che ne fanno parte ad esecuzione di debiti diversi da quelli indicati dalla norma; – la conoscenza da parte del Bolino della situazione di sofferenza della RAGIONE_SOCIALE, in ragione della sua posizione di fideiussore della stessa (cfr. pagg. 10-11 della sentenza impugnata).
Pertanto, la pronuncia si è posta in linea con quanto più volte affermato da questa Corte in tema di requisito della scientia damni richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. nell’ipotesi di atto a titolo gratuito (come è, nella specie, quello di destinazione ex art.2545 ter c.c.) che si risolve, non già nella consapevolezza dell’insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto (v. Cass. Sez. 1, 02/04/2021 n. 9192, nella specie, a proposito di un negozio costitutivo di fondo patrimoniale).
La Corte d’appello ha pure correttamente richiamato il principio affermato con consolidato orientamento da questa Corte con riferimento al requisito dell’ eventus damni, nell’ipotesi di atto gratuito successivo al sorgere del credito , a mente del quale detto requisito sussiste non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232; Cass., Sez. L, 18/06/2019 n. 16221; Cass. Sez. 2, 3/02/2015, n. 1902 ; si confronti, da ultimo, per la diversa ipotesi in cui l’atto gratuito sia anteriore al sorgere del credito, Cass. Sez. U, 27/01/2025 n. 1898).
3. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente in favore della parte controricorrente secondo il principio di soccombenza, così come liquidate in dispositivo.
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Est. I. COGNOME
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 9.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza