Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28146 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28146 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19660/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore delegato p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO,
presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
BANCA CREDITO RAGIONE_SOCIALEERATIVO DI RAGIONE_SOCIALE SUL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 918/2020 depositata il 17/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio, allegando di essere creditrice di NOME COGNOME dell’importo complessivo di euro 220.760,93, conveniva, dinanzi al Tribunale di Monza, NOME COGNOME e i suoi tre figli, NOME, NOME e NOME COGNOME, perché fosse dichiarata l’inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., di due trust , denominati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era trustee ed i suoi figli beneficiari;
i convenuti, costituitisi in giudizio, lamentavano il difetto di legittimazione passiva di NOME COGNOME, perché era stata dichiarata fallita, anche in proprio, dal Tribunale di Monza n. 282/2018, e il difetto di legittimazione attiva della banca, atteso che, ai sensi dell’art. 66 l. fall., non il creditore, bensì il curatore f allimentare
avrebbe dovuto esercitare l’azione pauliana; nel merito, deducevano l’assenza dei presupposti per accogliere la domanda;
il Tribunale di Monza, con la decisione n. 228/88, accoglieva la domanda della banca;
la Corte d’appello di Roma, con la s entenza n. 918/2020, pubblicata in data 17 aprile 2020, ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, respingendo il gravame degli odierni ricorrenti;
NOME COGNOME ed i figli NOME, NOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione della suindicata sentenza, formulando quattro motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e per essa quale mandataria la RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 43 l. fall.;
la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di NOME COGNOME, facendo applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il curatore fallimentare rimanga inerte, il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione ad agire, a condizione che l’inerzia del curatore non sia stata determinata da una valutazione negativa degli organi fallimentari circa la convenienza della controversia: Cass. n. 13814/2016;
ad avviso dei ricorrenti, tale statuizione è errata perché l’art. 43 l. fall., a mente del quale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, fa sì che ‘automaticamente’ (così Cass. n. 65/1985), intervenuta la dichiarazione di fallimento e finché questa non sia revocata con sentenza passata in giudicato, il fallito
sia privato della legittimazione attiva e passiva nelle controversie relative a diritti compresi nel fallimento; nel caso di specie, la sentenza che aveva dichiarato il fallimento, anche in proprio di NOME COGNOME, era stata revocata dalla Corte d’appello di Milano, ma la questione era ancora sub judice , perché avverso la sentenza d’appello era stato proposto ricorso per cassazione pendente al momento della decisione d’appello e, considerando l’insuscettibilità di sospensione dell’esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell’art. 16, 2° comma, l. fall., i suoi effetti erano destinati a durare;
1.1) aggiungono che anche se si applicasse l’orientamento espresso da Cass. n. 13184/2016, fatto proprio dalla Corte d’appello, nel caso di specie l’inerzia degli organi fallimentari era stata determinata da una valutazione negativa circa la convenienza della controversia; a tale scopo allegano al ricorso un’istanza rivolta al curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME con cui NOME COGNOME lo sollecitava ad esprimersi in ordine alla convenienza a coltivare l’impugnazione della sentenza d’appello oggetto dell’odierno ricorso;
1.2) il motivo è inammissibile;
la statuizione della Corte d’appello resiste alle censure mosse dai ricorrenti, i quali si limitano a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. 24/09/2018, n.22478);
peraltro, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, 1°
comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez . Un., 05/05/2006, n. 10313);
in altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle;
va aggiunto che non va a segno il tentativo di imputare alla Corte d’appello un vizio di sussunzione, dimostrando che nel caso di specie l’inerzia del curatore era stata determinata da una valutazione di opportunità dello stesso circa la convenienza della controversia, perché la ‘prova’ che il curatore aveva operato tale valutazione è costituita da una istanza (il cui contenuto è stato descritto supra § 1.1.) successiva al giudizio di appello (15 giugno 2020); a prescindere da ogni giudizio sulla decisività di detta istanza, è evidente che quel documento non era stato portato alla cognizione del giudice, pertanto si tratta di un documento nuovo prodotto per la prima volta nel giudizio di cassazione in violazione del divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ. che ammette il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo solo se riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata (Cass. 12/11/2018, n. 28999);
con il secondo motivo i ricorrenti imputano al giudice d’appello la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66 l. fall., per avere ritenuto sussistente la legittimazione attiva della banca, nono stante l’intervenuta dichiarazione di fallimento;
la Corte territoriale ha invocato l’applicazione del principio di diritto espresso da Cass., Sez. Un., n. 29421/2008, precisando che, a suo avviso, pur riferendosi all’ipotesi in cui il fallimento del debitore sopraggiunga nel corso del giudizio di revocatoria, per ragioni di coerenza logico/giuridica, esso dovesse trovare applicazione anche nel caso in esame, non rilevando ‘il rapporto temporale tra azione e fallimento’, ma solo l’inerzia del curatore, altrimenti ‘si negherebbe al creditore di far valere i l suo interesse alla dichiarazione di inefficacia, sia mediante azione revocatoria diretta, sia mediante quella indiretta del curatore, volta alla tutela della massa dei creditori nella quale egli rientrerebbe’;
i ricorrenti deducono che la legittimazione all’esercizio dell’azione evocatoria spetta esclusivamente del curatore fallimentare e che non è ammessa una legittimazione concorrente dei creditori del fallito;
il motivo è inammissibile;
anche con questo mezzo i ricorrenti ripropongono nei medesimi termini la censura mossa alla sentenza di prime cure e disattesa dalla Corte territoriale; il che già condanna alla inammissibilità il motivo (cfr. supra § 1.2);
si osserva, in aggiunta, che la statuizione della Corte d’appello neppure è stata adeguatamente confutata; i ricorrenti lamentano la ricorrenza di una violazione di legge, ma essa per essere scrutinata come tale postula la individuazione di un errore del giudice di merito nella ricerca e nell’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto ovvero nell’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata; infatti, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,
risolvendosi nella negazione o nell’affermazione erronea della esistenza o della inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione: (Cass. 30/12/2015, n. 26110; Cass. 13/10/2017, n. 124155; Cass. 11/01/2016, n. 195); i ricorrenti si limitano a ribadire la differenza tra la fattispecie per cui è causa e quella decisa dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2941/2008, come già avevano fatto nel giudizio d’appello, come si è detto;
3) con il terzo motivo i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., perché la Corte d’appello ha erroneamente considerato l’atto istitutivo del trust e l’atto dispositivo dello stesso coincidenti; invece, solo l’atto dispositivo, ‘con cui i beni vengono trasferiti al fiduciario e posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico’ (p. 9 del ricorso), è suscettibile di essere raggiuto dalla declaratoria di inefficacia relativa di cui all’art. 2901 e non l’atto istitutivo del trust , il quale non incide negativamente sul patrimonio di chi lo pone in essere, essendo un atto neutro strumentale alla costituzione del rapporto, ma privo di riflessi sulla garanzia patrimoniale, la quale può essere lesa eventualmente dal negozio di dotazione o di conferimento;
il motivo è inammissibile;
la Corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di appello con cui i ricorrenti, all’epoca appellanti, avevano denunciato la decisione del Tribunale per avere ritenuto revocabili gli atti istitutivi dei trust , con
una doppia ratio decidendi : a) in applicazione del principio espresso da questa Corte nelle pronunce nn. 10498/2019 e 19376/2017, a mente del quale ‘l’atto avente natura dispositiva è quello mediante il quale il quale il bene conferito viene intestato al ‘ trustee’ , ma tanto non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell’atto istitutivo del ‘ trust’ , in quanto l’inefficacia dell’atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un’azione revocator ia, comporta pure l’inefficacia dell’atto istitutivo’; b) posto che, dal tenore degli atti costitutivi dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE era dato evincere che a un parte introduttiva, nella quale si faceva riferimento all’istituzione dei trust, seguiva una parte dispositiva con cui erano stati individuati i beni conferiti, le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, indicando la richiesta di revoca ‘degli atti istitutivi del trust ‘, non erano volte a delimitare l’oggetto della domanda, ma solo ‘ad individuare l’atto impugnato secondo la sua iniziale intitolazione, richiamandolo integralmente soprattutto quanto al contenuto della parte dispositiva, alla quale ha esteso certamente la domanda (…)’;
i ricorrenti hanno censurato solo la prima ratio decidendi , peraltro, con argomentazioni immeritevoli di accoglimento, considerando che:
-‘quand’anche il giudice del merito avesse dichiarato inefficace l’atto di costituzione del trust nella sola parte in cui ha disposto il trasferimento dei beni immobili”, i ricorrenti “non ne avrebbero tratto alcun vantaggio giuridico, dal momento che i rispettivi creditori avrebbero comunque potuto aggredire in executivis gli immobili” nei confronti del trustee avente causa’ (Cass. 27/06/2018, n. 16897);
-‘la constatazione ch e nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee
– secondo quanto accaduto nella fattispecie concretamente in esame – la domanda di revocatoria, che a oggetto assume l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell’effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz’altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del c.c., come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell’azione revocatoria)’, in quanto ‘l’ atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Nella complessa dinamica di un’operazione di trust , lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo.
È in quest’ultimo atto, cioè, che l’atto dispositivo recupera la sua ragion d’essere e causa (in ipotesi) giustificatrice. È, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risulta titolare di un ‘ufficio’, o di una ‘funzione’; e che, quindi, è proprietario non già nell’interesse proprio, bensì nell’interesse altrui: secondo i termini e i modi volta a volta appunto consegnatigli dell’atto istitutivo.
La peculiare proprietà del trustee non potrebbe perciò “sopravvivere” all’inesistenza, o al caducarsi, dell’atto che viene nel concreto a conformare tale diritto (…). L’inefficacia dell’atto istitutivo, come prodotta dall’esito vittorioso di un’azione revocatoria, reca con sé, dunque, pure l’inefficacia dell’atto dispositivo.
La domanda di revoca dell’atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice’ (Cass. 15/04/2019, n. 10498);
non è stata attinta da censure la ratio decidendi riassunta supra sub lett. b); perciò deve applicarsi la consolidata giurisprudenza di
questa Corte secondo cui l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla bade del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. n. 13595);
con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901, 3° comma, co d.civ., perché il giudice a quo , nonostante dalla lettura degli atti istitutivi del trust emergesse chiaramente la volontà di utilizzarli allo scopo di adempiere al dovere di contribuzione di cui all’art. 143 cod.civ. nei confronti dei tre figli da parte di NOME COGNOME, ha ritenuto che l’istituzione del trust non costituisce adempimento di un obbligo giuridico, a nulla rilevando che l’obbligo di mantenimento a carico del genitore sia a contenuto variabile per oggetto, modalità e tempo;
il motivo è infondato;
nessun argomento i ricorrenti hanno addotto che induca il Collegio correttamente
a rivedere il proprio consolidato orientamento, applicato dal giudice a quo ;
va ribadito che:
le nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell’art. 2901 c.c., “vanno parametrate alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un
contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni” (Cass. n. 13388 del 29/5/2018, n. 13388);
‘l’istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti’ (così Cass. 03/08/2017 , n. 19376; nella specie, il trust era finalizzato a fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole);
-‘il negozio istitutivo di un trust , per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l’atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito’ (Cass. 04/04/2019, n.9320);
con il quinto motivo sono argomentate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 143 cod.civ., in ragione dell’errore attribuito alla Corte d’Appello per avere ritenuto a titolo gratuito gli atti oggetto di revocatoria e, di conseguenza, non avere preteso dalla banca la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; in sintesi, al giudicante si rimprovera di non avere accertato la causa concreta degli atti dispositivi e di aver confuso la natura gratuita/onerosa con la mancanza di obbligatorietà dell’atto; i ricorrenti, evocando Cass., Sez. Un., n. 6538/2010, precisano che la causa concreta deve considerarsi onerosa ove il terzo riceva un vantaggio per la prestazione del debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con
l’inefficacia ex lege ‘ e sostengono che gli atti per cui è causa non erano gratuiti risultando per tabulas che i trust erano stati istituiti ‘affinché i redditi generati, se sufficienti, ed eventualmente i beni stessi, siano impegnati per il soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei beneficiari (…) assicurando loro il mantenimento dell’attuale tenore e quali tà di vita, cura e assistenza personale e medica’;
il motivo è infondato;
ritenendo che la gratuità dell’atto costitutivo del trust familiare potesse dedursi proprio dalla mancanza di obbligatorietà, la Corte d’appello ha applicato la giurisprudenza di leg ittimità già richiamata supra § 4), cui si rinvia;
né i ricorrenti hanno dimostrato gli elementi fattuali che avrebbero potuto escludere la natura gratuita del trust oggetto di controversia, non bastando, per le ragioni riferite, che quello per cui è causa fosse un trust familiare, giacché esso era privo di finalità solutorie o di altra natura corrispettiva, sicché valgono, quanto alla qualificazione dell’atto come gratuito, le considerazioni con cui la giurisprudenza di legittimità esclude che il fondo p atrimoniale abbia natura onerosa: ‘ la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell’articolo 2901 del codice civile, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione’ (Cass. 12/05/2022, n.15257);
è pertanto corretta la sentenza che ha qualificato come gratuiti entrambi gli atti oggetto di revocatoria;
il ricorso va, dunque, rigettato;
le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/09/2023 dalla Terza