Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7918 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 10542/2021 proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e nella sua qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME il trust ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ed elettivamente d omiciliati preso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Pec:
ricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2024
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Pec:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, che agisce in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
Pec:
-resistente con comparsa di costituzione- avverso la sentenza n. 552/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata l’ 8/3/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Cons. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lucca NOME COGNOME, NOME COGNOME, sia in proprio sia quali legali rappresentanti del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 29 01 c.c. dell’atto istitutivo del trust in cui erano stati conferiti dei diritti immobiliari;
i convenuti nel costituirsi in giudizio eccepirono la carenza di legittimazione attiva della società attrice e chiesero il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.;
il Tribunale adito accolse la domanda dichiarando inefficaci nei confronti della società creditrice i diritti immobiliari segregati nel trust e, a seguito di appello dei soccombenti, costituitasi in giudizio RAGIONE_SOCIALE, questa volta in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 8/3/2022, ha rigettato l’appello condannando gli appellanti alle spese del grado;
avverso la sentenza NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
resiste RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA con controricorso;
la società RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deposita memoria di costituzione dichiarando di svolgere intervento nel giudizio;
Considerato che:
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione del principio di rilevabilità d’ufficio in merito all’eccezione di difetto di legittimazione passiva e erronea applicazione del principio di legittimità per cui il trust è privo di personalità giuridica -i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del trust; ad avviso dei ricorrenti in base al consolidato indirizzo di questa Corte il trust, ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestato al trustee, può stare in giudizio solo in persona del trustee; conseguentemente la domanda proposta nei confronti del trust RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile;
il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto, come correttamente argomentato dall’impugnata sentenza (p. 7) dall’eventuale accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva non sarebbe derivata alcuna conseguenza favorevole alla parte perché la lite non sarebbe venuta meno, restando radicata tra l’attore in revocatoria e gli altri convenuti NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME (soggetto beneficiario del trust, quindi portatore di un interesse sostanziale a stare in giudizio) e NOME COGNOME; per mera completezza si segnala che, pur essendo consolidata la giurisprudenza di questa Corte che individua nel trustee l’unica persona di riferimento con i terzi (Cass., 5, n. 25478 del 18/12/2015; Cass., L, n. 12718 del 19/5/2017; Cass., 3, n. 19376 del 3/8/2017) in quanto l’unico atto soggetto a revocatoria è quello di conferimento da parte del trustee dei beni in patrimonio separato, un recente orientamento ha riconosciuto la legittimità della proposizione dell’azione ex art. 2901 c.c. anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust e non solo dell’atto di conferimento dei beni dal trustee al patrimonio segregato sicché non è da escludere che anche la questione della legittimazione passiva sarà riconsiderata (Cass., 1, n. 10498 del 15/4/2019; Cass., 3, n. 13883 del 6/7/2020);
con il secondo motivo -violazione e falsa applicazione della normativa sul trust -i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha riconosciuto l’interesse sostanziale del beneficiario del trust , NOME COGNOME, a partecipare al giudizio sulla revocatoria degli atti, mentre la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che il medesimo possa essere litisconsorte necessario nel giudizio per revocatoria ordinaria;
la corte del merito ha riconosciuto che il soggetto beneficiario del trust è portatore di un interesse sostanziale a partecipare al giudizio sulla revocatoria degli atti di conferimento posto che, dall’esito del giudizio, discendono conseguenze sostanziali che hanno ricadute dirette sul trust; il beneficiario, anche se non citato in giudizio, avrebbe potuto esperire un atto di intervento volontario ad adiuvandum a norma dell’art. 105, co. 2 c.p.c. a sostegno della posizione dei genitori NOME COGNOME e NOME COGNOME;
questa motivazione non è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che esclude in capo al beneficiario del trust la sussistenza di un litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria o la limita ai soli atti a titolo oneroso (Cass., n. 19376/2017; Cass., 3, n. 13388 del 29/5/2018), in quanto, come correttamente ritenuto dalla corte del merito, il beneficiario ben avrebbe potuto svolgere intervento ad adiuvandum ; in ogni caso, e preliminarmente, da un lato il motivo di ricorso è privo di specificità e neppure individua le disposizioni che si pretenderebbero violate; in secondo luogo, pur a voler ammettere che la ratio legis non sia corretta, in ogni caso l’eventuale fondatezza di questo motivo lascerebbe inalterato il rapporto processuale tra la società attrice e gli altri convenuti, sicché il motivo deve dirsi non sorretto da adeguato interesse;
con il terzo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. -i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza non ha considerato che, ove la costituzione del trust non avesse avuto luogo, la banca avrebbe potuto ottenere la soddisfazione del credito sui beni oggetto del trust; la corte del merito ha inoltre omesso di verificare la sussistenza di beni residui in capo al debitore di cui i ricorrenti avrebbero dato conto, un patrimonio sufficiente a garantire l’esposizione debitoria bancaria; conseguentemente la corte del merito ha errato nel ritenere sussistente l’ eventus damni, ha errato nel ritenere che il debito fosse anteriore all’atto dispositivo ed ha conseguentemente errato nel ritenere sufficiente la mera scientia damni del debitore e del terzo senza svolgere il necessario accertamento sul consilium fraudis del terzo;
il motivo è inammissibile perché volto a richiedere a questa Corte la rivalutazione in fatto dei presupposti della revocatoria, accertamento rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito che la
corte del merito ha svolto motivatamente, sia in ordine all’ eventus damni (Cass., 3, n. 4104 dell’11/9/1978 ), sia in relazione alla scientia damni (Cass., 3, n. 2801 dell’8/5/1984); premesso infatti che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte ai fini dell’azione revocatoria deve sussistere una ragione di credito intesa in senso lato (Cass., 3, n. 5619 del 22/3/2016; Cass., 3 n. 23208 del 15/11/2016; Cass., 6-2, n. 7557 dell’ 8/3/2022; Cass., 3, n. 1414 del 18/1/2023); che è il debitore a dover dare la prova della sussistenza di beni residui nel suo patrimonio per soddisfare le ragioni del creditore ( ex multis Cass., 3, n. 19207 del 19/7/2018), la Corte del merito ha svolto un accertamento non sindacabile là dove ha ritenuto (p. 9) che i beni conferiti in trust erano valori immobiliari dichiarati ai fini fiscali certamente inferiori ai valori di mercato non potendo pertanto costituire parametro per valutare la esiguità dei beni conferiti; che dell’esistenza di ulteriori beni non era stata fornita adeguata prova e che in ogni caso gli stessi sarebbero stati pignorabili; che la presenza di ipot eca su alcuni beni oggetto di conferimento non escludeva l’utilità di una eccedenza di valore del bene gravato dalla garanzia reale all’esito dell’esecuzione; che, considerata l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, la scientia damni si desumeva dagli stretti rapporti di parentela tra i disponenti e il beneficiario del trust nonché dalla loro qualità di fideiussori tali che essi non potevano non sapere che il conferimento dei loro beni immobili nel trust andava a pregiudicare la possibilità per la banca di soddisfare il proprio credito;
all’inammissibilità dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
va altresì dichiarato inammissibile l’atto di intervento di RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché l’atto di intervento è inammissibile in
cassazione (Cass., 3, n. 25433 del 10/10/2019, Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022); segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dichiara inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200 ,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi), oltre a spese generali al 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza