Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4313/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAGIONE_SOCIALE unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1649/2017 depositata il 19/9/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 48/2012 del 9.1.2012, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 , 1° comma, n. 1, L.F., nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE dell’atto pubblico del
30.12.2003 con cui era stata effettuata la scissione della RAGIONE_SOCIALE mediante trasferimento del patrimonio alla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione del patrimonio immobiliare trasferitole e dei relativi diritti.
Il giudice di primo grado ha accolto la prospettazione della curatela secondo cui la predetta operazione societaria aveva comportato pregiudizio alla massa dei creditori, in quanto il valore netto assegnato alla scissionaria era, in realtà, ben maggiore di quello formalmente indicato di € 10.013,64. Ne conseguiva che la predetta scissione aveva integrato un atto a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate, come tale soggetto all’esperita azione in quanto lesiva della par condicio creditorum .
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1649 dell’11 .9.2017, ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha dichiarato inammissibile l’azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela.
Il giudice d’appello ha ritenuto che la scissione parziale d ia vita ad una mera ristrutturazione societaria e non a un atto di natura successoria/traslativa, determinando una riorganizzazione strutturale della primigenia società che non dà luogo né all’estinzione dell’ente , né al fenomeno successorio del trasferimento di cespiti patrimoniali in favore della società beneficiaria. In sostanza, la scissione parziale realizza una nuova articolazione formale dello stesso ente, senza che possa profilarsi un atto traslativo di patrimonio dal vecchio al nuovo ente. Ne consegue che, difettando un atto traslativo in senso proprio, non è configurabile giuridicamente un ‘ azione revocatoria -ordinaria o fallimentare -che abbia come presupposto il compimento di un atto dispositivo patrimoniale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione, ha resistito in giudizio con controricorso ed ha depositato, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2506, 2506 ter e 2506 quater c.c. nonché degli artt. 2502, 2503 e 2504 c.c., per come richiamati dall’art. 2503 ter c.c..
La ricorrente ha censurato l’affermazione del giudice d’appello secondo cui la scissione societaria avrebbe mera natura modificativa dell’assetto delle società partecipanti e non realizzerebbe un trasferimento in senso proprio di beni, ma solo una diversa distribuzione degli stessi tra gli enti che vi partecipano.
In realtà, l’attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo iscritto in un fenomeno, latu sensu , successorio a carattere universale (scissione totale) o particolare (scissione parziale). Sul punto, la ricorrente ha richiamato a proprio ausilio giurisprudenza di questa Corte (tra cui Cass. n. 5874/2012).
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2503 e 2504 quater c.c. e 67 L.F.. nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile l’azione revocatoria fallimentare. Sul punto, la ricorrente ha osservato che la funzione dell’azione revocatoria fallimentare, che è quella di rimuovere la lesione della par condicio creditorum determinata dalla fuoriuscita dei beni dal patrimonio della società scissa, è ben diversa sia da ll’azione di opposizione ex art. 2503 c.c. sia da quella risarcitoria ex art. 2504 quater c.c., che hanno la funzione, rispettivamente, di prevenire e ristorare il pregiudizio dei singoli creditori e comunque anteriori.
Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati.
Va preliminarmente osservato che questa Corte, sin dalla sentenza n. 5874/2012 (conf. Cass. S.U. 23255/2016; Cass. n. 31313/2018; Cass. n. 2152/2021), ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui ‘ nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (applicabile “ratione temporis”), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso..’ .
Partendo proprio dal presupposto che l’attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo, questa Corte, con riferimento all’azione revocatoria ordinaria (cfr. Cass. n. 2152/2021; Cass. n. 12047/2021; recentemente Cass. S.U. n. 5089/2025; Cass. 10479/2025 non mass.), ha, altresì, ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo cui l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, in quanto mira ad ottenere l’inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell’opposizione dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l’invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, “indiretta” ivi contenuta.
Tale principio è stato enunciato anche conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C394/18), la quale, al punto 75, ha osservato che ‘ l’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione’.
La Corte di Giustizia, alla cui interpretazione il giudice nazionale deve necessariamente conformarsi (vedi S.U. n. 17927/2008; più recentemente, Cass. n. 10414/2020, entrambe in motivazione), ha, inoltre, precisato che la previsione della nullità della scissione contenuta nell’art. 19 della dir. 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, non osta all’introduzione, dopo la realizzazione della scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’ actio pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.
A lla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte e della giurisprudenza unionale, si può dunque ritenere che l’ammissibilità dell’esercizio di un’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione parziale costituisca ‘diritto vivente’.
Deve, a questo punto, osservarsi che se è pur vero che tutti i precedenti sopra esaminati da questa Corte (così come dalla giurisprudenza unionale), che hanno ad oggetto l’atto di scissione parziale, riguardano la sola azione revocatoria ordinaria, anche se esercitata dal curatore ex art. 66 L.F., tuttavia, non vi sono ragioni ostative per non estendere i principi
sopra enunciati anche all’azione revocatoria fallimentare, condividendo con l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore la comune natura di istituto, oltre che volto al ripristino della par condicio creditorum , anche di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori (in questi termini Cass. S.U. n. 12476/2020).
Atteso che anche l’azione revocatoria fallimentare, come quella ordinaria, produce il solo effetto di far dichiarare la scissione societaria inefficace e quindi inopponibile nei confronti dei creditori della società scissa, senza intaccare la validità della scissione, deve quindi ritenersi la piena ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare di un atto di scissione parziale di società.
Deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto:
‘La revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria è, al pari dell’azione revocatoria ordinaria, ammissibile, dato che entrambe le azioni condividono la comune finalità di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori e producono il solo effetto di ottenere l’inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato, senza che sia intaccata la validità della scissione (in relazione alla quale unico strumento per contestarla è l’opposizione ex art. 2503 c.c.)’.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 29.10.2025
Il Presidente