Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32004 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5858/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE e Fallimento RAGIONE_SOCIALE intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5578/2019 depositata il 13/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto da Credito Valtellinese RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, che, in accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 67 comma 1 l.fall., proposta dalla curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento l’accollo privativo concluso in data 29/12/2005, con cui la soc. RAGIONE_SOCIALEdivenuta RAGIONE_SOCIALE e dichiarata a sua volta fallita) si era accollata il debito della fallita RAGIONE_SOCIALE costituito dal saldo negativo del conto corrente nr. 913/45, acceso dalla medesima con l’allora Banca Cooperativa Cattolica spa (oggi Credito Valtellinese spa).
1.1 La Corte d’Appello disattendeva l’eccezione proposta dall’appellante di ne bis in idem con riferimento ad una precedente azione di revocatoria promossa dalla curatela nei confronti della Banca, presentando i due giudizi difformità sotto il profilo del petitum.
1.2 Nel merito, i giudici di seconde cure qualificavano i rapporti intercorsi tra la banca e le due società fallite come una operazione di ‘accollo non allo scoperto’ che integrava gli estremi del pagamento effettuato con mezzi anomali, revocabile ex art. 67, 1 comma nr. 2 l.fall.
In particolare il pagamento del debito della RAGIONE_SOCIALE verso la Banca Cooperativa Cattolica spa era avvenuto, come precisato nell’atto di accollo a rogito del Notaio COGNOME 29/12/2005, che aveva visto la partecipazione della fallita, con decurtazione del debito che il solvens (RAGIONE_SOCIALE aveva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del prezzo di vendita dell’immobile ubicato in Tuscania INDIRIZZO
2 Credito Valtellinese ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; RAGIONE_SOCIALE e Fallimento RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1 nr. 4 c.p.c.: si sostiene che la Corte ha errato nel negare l’operatività del principio del ne bis in idem , sulla scorta del diverso petitum delle due azioni revocatorie, dal momento che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
2 Il motivo è infondato in quanto, come accertato dalla Corte distrettuale attraverso l’esame dell’atto di citazione, la curatela , nella causa definita con il giudicato, aveva proposto domanda di revocatoria ordinaria, in subordine all’azione di nullità per illiceità della causa e di simulazione avente ad oggetto l’atto di vendita dell’immobile sito in Tuscania INDIRIZZO venduto da RAGIONE_SOCIALE, allora in bonis , a RAGIONE_SOCIALE e di nullità derivata dell’iscrizione di ipoteca eseguita sul medesimo immobile.
2.1 E’ evidente la difformità dei due giudizi (uno ha ad oggetto la revocatoria di un atto dispositivo di un bene immobile e l’altro è una azione revocatoria di un pagamento eseguito in forma anormale) per causa petendi e petitum .
2.2 Nè può applicarsi l’invocato principio del dedotto e deducibile in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudicato copre sì il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019 e 35137/2021).
2.3 Nella fattispecie l’azione revocatoria del pagamento effettuato mediante accollo non costituisce certamente premessa o
presupposto del thema decidendum della revocatoria dell’atto di vendita dell’unità immobiliare oggetto di giudizio passato in giudicato.
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. , in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3 e 5 c.p.c., per avere errato la Corte nel ritenere il credito vantato dalla Banca estinto tramite il ricorso a mezzi anomali di pagamento. Precisa la ricorrente che, per giurisprudenza consolidata, il pagamento del terzo con denaro non appartenente al fallito non è assoggettato a revocatoria.
4 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’ art. 360 bis c.p.c.
4.1 L’impugnat a pronuncia ha accertato che il pagamento del debito della fallita RAGIONE_SOCIALE in favore della Banca non è avvenuto mediante rimessa del soggetto terzo RAGIONE_SOCIALE con denaro proprio di quest’ultima, bensì, come espressamente affermato nell’atto di accollo, decurtando il debito che la stessa accollante aveva con la società fallita e costituito dal pagamento del prezzo dell’immobile venduto.
4.2 La Corte, dunque, si è pienamente uniformata al costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, non scalfito dalle argomentazioni della censura, secondo il quale il pagamento del terzo è revocabile nel fallimento quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con suo denaro, o anche per incarico dello stesso, nei modi della delegazione o dell’accollo cumulativo non allo scoperto, quando cioè il delegato o l’accollante siano obbligati verso il debitore e il loro pagamento vale a estinguere perciò entrambi i debiti (cfr. Cass. 16973/2006, 6795/2012, 25928/2015 e 14975/2017).
Il ricorso è, quindi, rigettato.
5 Nulla è da statuire in ordine alle spese di giudizio non avendo le controparti svolto alcuna difesa.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2024.