SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4006 2025 – N. R.G. 00005119 2022 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 07 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5119/2022 R.G. promossa da:
STRAORDINARIA (c.f.
), con l’avv.
NOME
attrice
contro
(c.f.
), con gli avv.ti COGNOME
NOME
convenuta
P.
P.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell’a ttrice:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in narrativa dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi degli art. 67, comma 2 l. fall. e delle disposizioni normative ivi indicate, o comunque dichiarare inefficaci ed inopponibili alla massa dei creditori i pagamenti effettuati dall’attrice in favore della , come meglio specificati al paragrafo 11 del predetto atto di citazione, per un totale di euro 23.058,00 (ventitremilacinquantaotto/00) o per il
maggiore o minore importo che risulterà accertato in corso di causa e, per l’effetto, condannare la convenuta , in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante Sig. , alla restituzione in favore dell’attrice della somma di 23.058,00 o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi come per legge fino all’effettivo pagamento e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato (euro 237,00) e marca da bollo (euro 27)
Conclusioni della convenuta:
IN INDIRIZZO: respingere la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti.
IN SUBORDINE: escludere dalla dichiarazione di inefficacia e dalla revocatoria il pagamento effettuato in data 07/06/2018 e pari ad Euro 3.294,00 (all.ti 9 e 10 di parte attrice), per i motivi tutti esposti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.7.22, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca ex art. 67, secondo comma, L.F. dei pagamenti per complessivi € 23.058,00 eseguiti tra il 7.6.18 ed il 5.12.18 in favore della convenuta a titolo di canoni di locazione per il punto vendita sito in Biella INDIRIZZO in quanto effettuati nel c.d. periodo sospetto ed in un momento in cui la locatrice era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava
Secondo l’assunto di parte attrice in particolare:
-con sentenza dell’8.7.19 il Tribunale di Venezia dichiarava lo stato di insolvenza di ex art. 5 d.lgs. 270/99;
il 14.12.18 aveva depositato avanti al Tribunale di Treviso ricorso prenotativo ex art. 161, co. 6, L.F. e, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato per rinuncia da parte della società al termine concesso per il deposito del piano, veniva dichiarato lo stato di insolvenza con ammissione all’amministrazione straordinaria;
-con n. 7 versamenti dell’importo di € 3.294,00 ciascuno, eseguiti in date 7.6.18, 10.7.18, 9.8.18, 7.9.18, 15.10.18, 12.11.18 e 5.12.18, pagava alla convenuta la complessiva somma di € 23.058,00 per canoni di locazione relativi al punto vendita sito in Biella, INDIRIZZO;
tali pagamenti rientrano nel c.d. periodo sospetto, corrispondente al semestre anteriore alla data di presentazione del ricorso prenotativo del 14.12.18;
-la conoscenza dello stato di insolvenza dell’attrice in capo alla beneficiaria delle rimesse risulta comprovata dalle specifiche informative mensili ex art. 114 TUF, rese pubbliche il 31.5.18, 13.7.18, 31.7.18, 31.8.18, 26.9.18, 29.10.18, 28.11.18, 6.12.18 come imposto dal provvedimento della dell’8.7.16, dalle quali potevano evincersi le risalenti pendenze tributarie, l’aumentare dei debiti commerciali scaduti , la mancanza di continuità aziendale, l’avvio di un nuovo progetto di riorganizzazione aziendale e le dimissioni dell’amministratore delegato.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome infondate o, in subordine, l’esclusione dalla revoca del pagamento di € 3.294,00 eseguito il 7.6.18.
La convenuta, in particolare, eccepiva l’errato computo del c.d. periodo sospetto potendo lo stesso risalire, al massimo, al 14.6.18, la mancata prova della scientia decoctionis avendo le informative pubblicate ex art. 114 TUF come precipui destinatari gli operatori nell’ambito del mercato finanziario, l’irrevocabilità dei pagamenti siccome effettuati nei termini d’uso ex art. 67, co. 3 lett. a), LF.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione il 13.2.25 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
La domanda attorea è infondata.
Assume valore assorbente, anche per il principio della ragione più liquida, l’ esenzione prevista all’art. 67, co. 3, lett. a) L.F., ritualmente eccepita dalla convenuta.
Ratio dell’esenzione invocata, come noto, è quella di assicurare i normali rapporti dell’impresa in stato di difficoltà al fine di favorire l’auspicata ripresa e di rassicurare i fornitori di beni/servizi abituali che, altrimenti, preoccupati di vedere assoggettati a futura revoca i pagamenti ottenuti, sarebbero indotti ad interrompere i normali rapporti di fornitura privando così l’impresa in difficoltà di ogni residua possibilità operativa.
Come precisato in giurisprudenza, i pagamenti di beni e servizi afferenti l’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale s’intendono effettuati nei termini d’uso allorché, oltre ad essere eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario, siano conformi alle condizioni e tempistiche abitualmente utilizzate nei pregressi rapporti tra fallito ed accipiens , seppure difformi da quanto contrattualmente pattuito.
‘ Assume rilevanza l’atteggiamento effettivo tenuto dalle parti nell’esecuzione del rapporto piuttosto che il contenuto delle clausole negoziali, di talché, se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuta una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale ed il giudice di merito dovrà verificare nel caso concreto, anche l’eventuale sistematica tolleranza del creditore nei ritardi dei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute ‘ (così Cass. n. 11357/23 e, nello stesso senso, Cass. 19373/21 e Cass. 27939/20).
Nel caso, si osserva in primo luogo, i pagamenti contestati, eseguiti con mezzi normali (rimesse bancarie tramite bonifico presso il conto di , riguardano il canone di locazione relativo ad un immobile destinato all ‘esercizio dell’attività commerciale dell’attrice , onde può ritenersi che gli stessi afferiscano all’oggetto tipico dell’attività di impresa svolta da
L’attrice, del resto , non sembra contestarlo, deducendo unicamente (peraltro solo nelle difese conclusive) che la convenuta non avrebbe fornito la prova circa la ricorrenza dell’invocata esenzione e
che i pagamenti risulterebbero tardivi rispetto alla scadenza contrattualmente prevista (giorno 5 del mese di riferimento).
Si osserva, al riguardo, che, in forza della giurisprudenza sopra richiamata, ad assumere rilievo non è tanto quanto pattuito tra le parti ma l’uso che sia tra le stesse invalso in seguito ad una prassi che possa dirsi consolidata , che spetta all’ accipiens provare avvalendosi se del caso anche di presunzioni (Trib. Civitavecchia sez. I, 10.5.23 n. 495).
La convenuta ha documentato, mediante la produzione del mastrino bonifici (all. 2), che, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2018 e fino all’inizio del periodo sospetto (14.6.18), tutti i pagamenti del canone sono avvenuti con un ritardo (di 10 giorni, 3 giorni, 7 giorni, 6 giorni, 4 giorni) rispetto alla scadenza contrattualmente pattuita di entità non dissimile da quello caratterizzante i pagamenti revocandi (6 giorni, 5 giorni, 5 giorni, 11 giorni, 8 giorni, 1 giorno), salvo quello relativo al canone di giugno accreditato con bonifico il 26.6.18.
Il precedente arco temporale per il quale la convenuta ha documentato le tempistiche degli avvenuti pagamenti appare sufficiente a far ritenere la sussistenza di una pratica adeguatamente consolidata e stabile , anche in considerazione del fatto che l’attrice non ha provato (com’era suo onere) di aver ricevuto solleciti di pagamento o inviti della creditrice al rispetto delle scadenze pattuite. Diffide che, verosimilmente, sarebbero state formulate da se nel periodo anteriore al 2018 i canoni fossero stati sempre puntualmente versati.
Né, sotto altro profilo, il maggiore ritardo (rispetto alla scadenza contrattuale) caratterizzante un unico pagamento (quello di giugno) può indurre ragionevolmente a ritenere che le modalità e tempistiche dei pagamenti revocandi (che si collocano nel secondo semestre del 2018) non siano conformi a quelle invalse nel primo semestre.
Quanto esposto in ordine all’applicabilità dell’esenzione assorbe ogni ulteriore questione, non essendo rilevante (laddove possa ritenersi dimostrato dall’attrice) che la convenuta fosse a conoscenza, in ipotesi, dello stato di insolvenza di
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza:
rigetta le domande attoree;
-condanna l’attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e
cpa come per legge.
Venezia, 6 agosto 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME