Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4103 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4103 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21694/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto: bancari – ordinaria
Contratti Revocatoria
R.G.N. 21694NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 11/02/2026 CC
avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1854/2021 depositata il 20/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1854/2021, pubblicata in data 20 maggio 2021, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 7971/2016, pubblicata in data 20 aprile 2016, ha, nel regolare contraddittorio con gli appellati NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME, accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 511/2003, pubblicata in data 19 marzo 2003, e, per l’effetto , ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei suddetti COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gravando questi ultimi delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Il giudizio aveva avuto inizio nel 1999 quando il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto con il quale NOME COGNOME, in comunione dei beni con il proprio coniuge NOME COGNOME, aveva donato ai figli NOME COGNOME ed NOME COGNOME la nuda proprietà di alcuni immobili.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, infatti, aveva riferito che nei confronti di NOME COGNOME era stato in precedenza emesso un decreto ingiuntivo in virtù della fideiussione da quest’ultimo rilasciata a garanzia dei debiti della società RAGIONE_SOCIALE, a propria volta destinataria del provvedimento monitorio.
La Banca, quindi, aveva dedotto che l’atto di donazione era stato posto in essere dal garante allo scopo di sottrarre o ridurre le garanzie in favore dei creditori.
Il contenzioso si era, poi, sviluppato
-nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 511/2003, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per carenza di legittimazione ad agire della RAGIONE_SOCIALE;
-nella sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1346/2010, la quale aveva respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE – che nel frattempo aveva incorporato il RAGIONE_SOCIALE -ritenendo non documentalmente provati sia il dedotto rapporto di rappresentanza con la RAGIONE_SOCIALE sia la cessione del credito ed affermando che era inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello;
-nella citata sentenza di questa Corte n. 7971/2016, pubblicata in data 20 aprile 2016, la quale aveva cassato la decisione della Corte partenopea, rinviando alla medesima per un nuovo esame sulla indispensabilità dei documenti prodotti in appello dalla ricorrente al fine di provare la sua legittimazione attiva.
3. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nell’accogliere il gravame, ha ritenuto in diritto che, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , il giudice di appello poteva escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi documenti, salvo che tali mezzi, nel quadro degli esiti istruttori già acquisiti, possano risultare indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, con la conseguenza dell’insorgere in capo al giudice del gravame del dovere di motivare espressamente sulla ritenuta idoneità, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.
Operata tale premessa, la Corte territoriale, sulla base di quanto già oggetto di produzione nel procedimento di primo grado innanzi al tribunale di Torre Annunziata, nonché della ulteriore documentazione prodotta in grado di appello, ha ritenuto provati sia l’originaria cessione da parte del RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE del credito presupposto dell’azione revocatoria sia il successivo conferimento da parte di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE del potere di rappresentanza.
La Corte d’appello, poi, ha ritenuto fondata l’azione revocatoria, osservando che, vertendosi in tema di atto a titolo gratuito posteriore al l’insorgere del credito azionato, l’accoglimento dell’azione medesima ben poteva fondarsi sulla consapevolezza in capo ad NOME COGNOME del pregiudizio arrecato al proprio creditore in conseguenza dalla diminuzione del proprio patrimonio cagionata dalla donazione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE).
Ricorso è stato inizialmente assegnato alla Sezione Terza di questa Corte e le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza interlocutoria n. 8509/2024, pubblicata in data 28 marzo 2024, è stato rilevato ‘che la sentenza di rinvio di questa Corte la n. 7971/2016, del 20 aprile 2016, con cui nel presente procedimento veniva cassata la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE è della Prima Sezione Civile’ e che ‘pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente’ .
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno nuovamente depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c.
Come sintetizzato dal ricorso ‘La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata non ha rilevato il ‘giudicato interno’ formatosi riguardo alla mancata allegazione nel giudizio di appello R.G. 220/2004 del fascicolo di parte di primo grado della RAGIONE_SOCIALE., così decidendo la causa nel merito -dopo il rinvio dalla Cassazione – sulla base di atti e documenti già allegati in quel fascicolo di parte ed irritualmente prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE. nel giudizio di rinvio.’ .
Assumono i ricorrenti che la prima decisione della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE -poi cassata da questa Corte -nel disattendere l’appello
avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in prime cure, avrebbe altresì accertato che nel giudizio di appello non era stato prodotto il fascicolo del giudizio di primo grado, e cioè -chiariscono i ricorrenti -il fascicolo che conteneva anche i documenti posti a fondamento della domanda ex art. 2901 c.c.
Tale statuizione della Corte partenopea -aggiungono i ricorrenti -sarebbe stata anch’essa fatta oggetto di ricorso innanzi a questa Corte, ma, in virtù della declaratoria di inammissibilità del motivo, sarebbe passata in giudicato, con la conseguenza -prosegue il ricorso -che risulterebbe ormai accertata con valenza di giudicato l’assenza nel primo giudizio di appello del fascicolo di primo grado.
Dunque, conclude il ricorso, la Corte d’appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto statuire tenendo conto del giudicato sceso su tale accertamento, e quindi avrebbe erroneamente ritenuto provata nel merito l’azione revocatoria, in tal modo violando il vincolo del giudicato.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 e, in via subordinata, n. 5), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Come sintetizzato dai ricorrenti ‘La Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sul giudicato interno formatosi sulla mancata allegazione nel giudizio di appello degli atti e documenti depositati dalla RAGIONE_SOCIALE nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado.’ .
In continuità con il motivo precedente, si censura la decisione della Corte territoriale per non essersi pronunciata sulle deduzioni che i ricorrenti avevano svolto in comparsa conclusione del giudizio di rinvio in ordine alla sussistenza del giudicato interno già oggetto di ricostruzione nel primo motivo di ricorso.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 e, in via gradata, n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132, n. 4), c.p.c.
Argomentano i ricorrenti che ‘Con la sentenza qui impugnata, come ampiamente dedotto nei primi due motivi di impugnazione, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha deciso la causa sulla base di atti e documenti non acquisiti ritualmente nel giudizio di rinvio.’ .
Sempre sulla scia del primo motivo, si deduce che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE -omettendo di tenere conto ‘del ‘giudicato interno’ formatosi riguardo alla mancata allegazione al giudizio d’appello del fascicolo di parte della Banca appellante del primo grado di giudizio, contenente i documenti richiamati in sentenza (e di cui sopra) sui quali è stata fondata la decisione della causa nel merito’ -avrebbe deciso la causa ‘sulla base di atti e documenti non acquisiti ritualmente nel giudizio di rinvio’ .
1.4. Con il quarto motivo -formulato in via subordinata rispetto ai primi tre il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., ‘per aver la Corte d’Appello riformato la sentenza di primo grado con la condanna dei convenuti COGNOME al pagamento delle spese di lite seppur l’accoglimento della domanda attorea è conseguenziale alla ritenuta indispensabilità dei documenti relativi alla legittimazione attiva della Banca attrice, prodotti solo nel giudizio di appello.’ .
I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente -vertendo tutti sul medesimo profilo -e sono inammissibili.
Inammissibili, in primo luogo, per le carenze che affliggono il loro impianto complessivo quanto al rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., risultando la ricostruzione offerta dal ricorso
significativamente incompleta – in relazione alla individuazione delle produzioni documentali operate nei singoli gradi e nelle singole fasi del giudizio – e sostanzialmente fallace nel riferire il contenuto sia della decisione impugnata -dal momento che la stessa contiene il riferimento alla mancata produzione del fascicolo di primo grado solo in relazione al profilo dei documenti attestanti la legittimazione della controricorrente -sia della precedente decisione di questa Corte -la quale, diversamente da quanto riferito dai ricorrenti, non ha statuito nel senso della inammissibilità del motivo di ricorso riferito agli accertamenti processuali contenuti nella precedente decisione della Corte d’appello, avendo unicamente ritenuto che tale motivo ‘sfiorava’ l’inammissibilità ma che assumeva valore assorbente il terzo motivo -in tal modo omettendo di prospettare quegli elementi fondamentali che costituivano elemento imprescindibile per la valutazione del merito delle doglianze qui proposte.
Inammissibili, ancora di più, in quanto gli stessi riferiscono il giudicato interno da essi invocato unicamente al profilo della esistenza del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria, omettendo tuttavia di considerare che tale profilo è stato radicalmente risolto dalla decisione impugnata con accertamento in fatto, avendo la Corte territoriale osservato, testualmente, che ‘ nessuna questione sussiste quanto alla sussistenza del credito dell’istante, come esposto in citazione, in atti documentato e neanche di fatto contestato ‘ , così accertando l’esistenza del credito azionato dalla controricorrente.
Si deve, pertanto, constatare, in primo luogo, che i tre motivi non vengono ad impugnare la ratio decidendi alternativa su cui la sentenza impugnata si viene a fondare -e che da sola vale a sorreggere la decisione stessa -e cioè l’affermazione del carattere
incontroverso del credito a tutela del quale era stata proposta l’azione ex art. 2901 c.c., e, in secondo luogo, che le censure formulate dai ricorrenti risultano conseguentemente prive di decisività e pertanto inammissibili.
Parimenti inammissibile risulta il quarto ed ultimo motivo.
Premesso, infatti, che il passaggio motivazionale della sentenza della Corte partenopea sul quale si appuntano le critiche dei ricorrenti non costituisce effettiva ratio decidendi -palesandosi quindi l’irrilevanza d ella ricostruzione alternativa ipotetica sviluppata nel motivo -è risolutivo il richiamo al principio, da questa Corte costantemente enunciato, per cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME