Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12186/2023 R.G. COGNOME da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già denominata RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale alle liti allegata al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale;
-controricorrente –
C.C. 29.04.2025
r.g.n. 12186/2023
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Brescia n. 447/2023 pubblicata in data 15 marzo 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con la sentenza n. 842/2019, il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’azione pauliana ai sensi dell’art. 2901 c.c. proposta dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.C. nei confronti di NOME COGNOME, quale fideiussore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debitrice RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di € 106.755,34 (di cui, € 16.938,22, in conseguenza del saldo negativo di conto corrente e € 89.817,12 a titolo di rate insolute interessi e capitale residuo di un mutuo), al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia dell’atto di comp ravendita notarile in data 02/04/2015 rep. n. 8193 e racc. 7092, con cui NOME COGNOME aveva venduto ad NOME COGNOME per il corrispettivo di € 25.000,00 gli immobili di sua proprietà siti in Almè (BG).
Per quanto ancora di interesse e tra l’altro, il Tribunale aveva ritenuto non provato l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE scientia damni, evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad allegare la sussistenza di una parentela fra il venditore NOME COGNOME e l’acquirente NOME COGNOME, indicandoli come fratelli solo nelle memorie conclusionali, senza fornire alcuna prova al riguardo; in particolare, aveva ritenuto che la comunanza del cognome non costituisse prova dell’asserita parentela da cui potere d esumere, quale presunzione semplice, la scienza damni in capo all’acquirente NOME COGNOMECOGNOME
Avverso la sentenza di prime cure, la RAGIONE_SOCIALE ha COGNOME appello dinanzi la Corte d’appello di Brescia; si sono costituiti NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo entrambi il rigetto dell’appello .
nonché contro
C.C. 29.04.2025
r.g.n. 12186/2023
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza n. 447/2023, qui impugnata, la Corte d’appello di Brescia, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Bergamo, ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria, dichiarando inefficace nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.C. l’atto di compravendita in data 2/04/2015, con cui NOME COGNOME aveva venduto ad NOME COGNOME gli immobili di sua proprietà siti in Almè (BG), con condanna di questi ultimi al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE banca delle spese del doppio grado giudizio, così come liquidate in dispositivo.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘a ppello, NOME COGNOME COGNOME COGNOME ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.C.; sebbene intimato, NOME COGNOME COGNOME COGNOME ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La parte ricorrente ha depositato memoria, ha depositato memoria anche la parte controricorrente.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il terzo motivo di ricorso, che va prioritariamente esaminato in quanto logicamente prioritario, il ricorrente denunzia la ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, sub 3, cod. proc. civ. (artt. 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2729 e 2697 cod. civ.) e/o sull’insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia ex art. 360, comma 1, sub 5) cod. proc. civ. con riferimento alle presunzioni utilizzate per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE scientia fraudis in capo all’acq uirente ‘ ; in particolare, lamenta che la Corte d’appello , con la sentenza impugnata ha reputato provato il requisito RAGIONE_SOCIALE scientia damni in capo al terzo in quanto la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un rapporto di parentela tra il disponente ed il terzo e contesta che la sola sussistenza di un rapporto di parentela tra le parti, anche pure di fratellanza, possa costituire da sola prova
C.C. 29.04.2025
r.g.n. 12186/2023
Pres. L.NOME COGNOME
AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE sussist enza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria e che non sussistevano altri elementi da cui desumere il presupposto (i convenuti non erano conviventi, il sig. COGNOME NOME non faceva parte RAGIONE_SOCIALE compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE, l’atto di compravendita non presentava anomalie sotto il profilo del prezzo RAGIONE_SOCIALE compravendita pattuito, aveva ad oggetto la vendita unicamente di un terreno boschivo, privo di particolare valore economico e/o pregio, etc…).
Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
V a richiamato l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (tra tante, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; indirizzo ribadito, da ultimo, da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1898 del 27/01/2025 che ha risolto un contrasto ermeneutico in tema di elemento soggettivo del debitore e del terzo in caso di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito).
Questa Corte ha pure precisato che la prova RAGIONE_SOCIALE participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito (come nel caso di specie), può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente «inverosimile» che il terzo non fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Sez. 3 5/03/2009, n.5359).
C.C. 29.04.2025
r.g.n. 12186/2023
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Va osservato che nella specie la c orte d’appello , operando la valutazione presuntiva sulla base del rapporto di parentela, ha fondato la decisione su elementi fattuali privi di gravità o di precisione o di concordanza ai fini RAGIONE_SOCIALE inferenza dal fatto noto RAGIONE_SOCIALE conseguenza ignota, sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, è incorso in una sua falsa applicazione, giacché ha dichiarato di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo ha fatto con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie RAGIONE_SOCIALE gravità, precisione e concordanza (v. Cass., Sez. Un., 24/1/2018, n. 1785).
4. Ebbene, con la decisione impugnata, la Corte d’appello ha ritenuto fornita la prova presuntiva RAGIONE_SOCIALE partecipatio dalla mera esistenza del rapporto di parentela tra il debitore e il terzo acquirente, affermando che «tale rapporto, senz’altro di per sé significativo tenuto conto che si tratta di parenti stretti (fratelli)», ritenendo altresì «non risulta alcun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento, che le parti appellate neanche hanno dedotto, e che l’atto di compravendita , avente pacificamente ad oggetto gli unici beni immobili in proprietà esclusiva di NOME COGNOME è stato stipulato a ridosso RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALE società debitrice principale, di cui NOME COGNOME era legale rappresentante oltre che socio di maggioranza, pronunciata il 22 aprile 2015 dal Tribunale di Bergamo» così traendo «gravi, precise e concordanti presunzioni atte a far ritenere provata la consapevolezza anche da parte dell’acquirente NOME COGNOME di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori» (pagg. 14 e 15 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La c orte d’appello ha invero trascurato di indagare sul fatto che tale rapporto di stretta parentela rendesse estremamente inverosimile che il germano non fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE situazione debitoria gravante sul disponente, limitandosi ad evocare i due elementi fattuali sopra riportati, senza effettivament e che da essi potesse inferirsi l’inverosimiglianza, basando quindi la presunzione sul solo rapporto di parentela e su due elementi neutri
C.C. 29.04.2025
r.g.n. 12186/2023
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello, senza verificare, viceversa e per esempio, se i convenuti fossero conviventi, se NOME COGNOME facesse parte RAGIONE_SOCIALE compagine sociale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui NOME COGNOME era socio e amministratore, se l’ oggetto del l’atto di compravendita fosse o meno, un immobile di particolare valore economico e/o pregio e se il prezzo RAGIONE_SOCIALE compravendita pattuito presentasse anomalie etc.
5. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 3° motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso motivo nonché gli altri motivi , consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12186/2023 Pres. RAGIONE_SOCIALE
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ Appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile, il 29 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME