Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25198/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 283/2021 depositata il 21/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Cagliari con sentenza del 21/6/2021 rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE Societa’ di RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata brevemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘), avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che, per quanto di interesse in questa sede, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato inefficace nei confronti del Fallimento l’atto del 19/4/2006, a rogito Notaio Casti, col quale la società fallita, allora in bonis, aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE la proprietà del complesso immobiliare a destinazione artigianale e/o commerciale in Comune di Monastir, loc. INDIRIZZO.
1.1 Rilevava la Corte distrettuale che sussistevano tutti i presupposti per dell’azione revocatoria: in particolare, quanto all’ eventus damni , nel 2006, periodo in cui fu stipulato l’atto di disposizione patrimoniale, risultavano debiti della società fallita verso banche, fornitori ed erario.
1.2 Con riferimento all’elemento soggettivo, la consapevolezza da parte dell’acquirente del bene del pregiudizio arrecato ai creditori si ricavava dai dati dei bilanci relativi agli esercizi 2004, 2005 e 2006, dai quali emergeva una situazione di indebitamento, dalla facilità di valutazione delle risultanze dei bilanci da parte della RAGIONE_SOCIALE nota società finanziaria che operava mercato del leasing immobiliare ed era dotata di tutte le capacità tecnico-professionali per effettuare analisi e verifiche circa la situazione economico-
finanziario della società venditrice e dal prezzo della vendita inferiore al valore di mercato dell’immobile.
3 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi:
primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., per avere l’impugnato provvedimento ritenuto sussistente l’ eventus damni, senza che fosse stato né provato, né allegato che i crediti vantati nei confronti della società in bonis , preesistenti all’atto e risultanti dai bilanci, fossero stati successivamente insinuati ed ammessi allo stato passivo;
secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 nr 3, c.p.c : lamenta la ricorrente che l’impugnato provvedimento nel valutare l’elemento della scientia fraudis abbia fatto riferimento alla consapevolezza dell’acquirente dello stato di insolvenza del venditore anziché alla conoscenza del pregiudizio dei creditori applicando così erroneamente i principi della revocatoria fallimentare, invece che quello della revocatoria ordinaria in ambito fallimentare;
terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 360, comma 1 nn. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che la Corte non ha tenuto conto della circostanza, rappresentata dall’appellante e rilevante ai fini dell’accertamento della scientia damni , della concessione dell’immobile oggetto di vendita in locazione finanziaria ad una terza società;
quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte omesso di motivare sulle circostanze dedotte dall’appellante circa l’integrale pagamento da parte della società di leasing del prezzo della vendita attraverso uno sconto praticato alla utilizzatrice del bene per un importo corrispondente alla somma versata dalla stessa alla RAGIONE_SOCIALE in occasione di una precedente trattativa;
quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art 2902 c.c, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per avere la corte erroneamente confermato la statuizione, conseguente all’accoglimento della domanda di revocazione dell’atto, di restituzione del bene al Fallimento.
2.Il primo e il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.
2.1 Il curatore fallimentare che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria nei confronti del terzo acquirente di un bene sociale ha l’onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell’ eventus damni : a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che metteva a rischio la realizzazione dei crediti sociali; (c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo (cfr. Cass. 1489/2022, 36063/2021, 19515/2019, 2336/2018, 1366/2017, 2253/2015, 8931/2013, 26331/2008 e 9092/1998).
Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell’atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell’ eventus damni (Cass. 26331/2008 e 19515/2019).
2.2.I suindicati requisiti non risultano essere stati pienamente scrutinati dal momento che il decreto ha solo affermato che al momento della stipula del revocando atto esisteva una esposizione debitoria della società verso fornitori banche ed erario, ma non vi è alcun accertamento sul fatto che quei crediti non siano stati soddisfatti e siano stati perciò ammessi allo stato passivo.
2.3 Con riferimento all’elemento soggettivo, mette conto rilevare che l’art. 66, comma 1, l.fall. prevede espressamente che « il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile »; il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria significa che l’esercizio dell’azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l’azione trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l’accoglimento dell’azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale ( cfr. Cass. 36033/2021).
2.4 L’elemento psicologico, che deve essere provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, si identifica con la consapevolezza del pregiudizio della diminuzione della garanzia patrimoniale generica e non con la generica prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
2.5 Nel caso di specie la Corte nell’accertare in concreto la sussistenza della condizione soggettiva ha fatto riferimento ad elementi di fatto che vengono espressamente classificati come rivelatori della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società e non appaiono, quindi, pertinenti con la nozione di scientia damni propria della revocatoria fallimentare prevista dall’art. 66 l.fall..
Gli altri motivi restano assorbiti.
In accoglimento del primo e del secondo motivo , l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa davanti alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi sopra indicati e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi, cassa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa davanti alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 marzo