Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12359 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21397-2017 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso
-ricorrenti –
contro
-FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, NOME COGNOME
–
intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1015/2017, depositata in data 24.2.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 febbraio 2017, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la sentenza d el Tribunale di S.M. Capua Vetere che, in accoglimento delle domande avanzate dal RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato l’ inefficacia nei confronti della massa dei creditori sia ai sensi dell’art. 67 , 2° comma l.fall.dell’atto del 14.9.2000 col quale la società poi fallita, nel c.d. periodo sospetto, aveva venduto un appartamento e un box a NOME COGNOME e NOME, sia – ai sensi degli artt. 66 l. fall./2901 c.c. – del l’ atto del 14.2.2003, stipulato in data successiva al fallimento della RAGIONE_SOCIALE (aperto il 24.1.2001), col quale i predetti acquirenti avevano a loro volta alienato gli immobili agli appellanti.
La corte del merito -precisato che la controversia era soggetta alla disciplina fallimentare anteriore alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06 – ha escluso che il tribunale, nell’accogliere la domanda di revocatoria ordinaria, fosse incorso in un vizio di ultrapetizione ed ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione sollevata da i coniugi COGNOME; nel merito ha affermato che la scientia damni di costoro doveva ritenersi provata in via presuntiva, considerato che è buona regola per chi acquista assumere informazioni sulle possibili cause di inefficacia/invalidità del contratto, che nella specie tra l’acquisto compiuto da COGNOME e NOME e la successiva rivendita degli immobili erano trascorsi poco più di due anni, che NOME, fallita nel 2001, risultava pluriprotestata già negli anni precedenti e che inoltre, con la stipula del definitivo, gli appellanti avevano ottenuto uno sconto di ben 15.000 euro rispetto al prezzo convenuto nel preliminare, a conferma del fatto che nelle more avevano appreso della revocabilità dell’acquisto effettuato dai loro danti causa.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME non hanno svolto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 99, 112, 115, 345 e 359 c.p.c. e 2697, 2909 c .c., i ricorrenti lamentano il rigetto dell’eccezione concernente il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, per aver il tribunale accolto nei loro confronti una domanda di revocatoria ordinaria non proposta dal RAGIONE_SOCIALE. Sostengono che sarebbe stato sufficiente scorrere l’atto introduttivo del giudizio per rendersi conto che il curatore aveva agito solo ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 67 l. fall, senza menzionare l’azione prevista dall’art. 66, medesima legge.
1.Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti, contravvenendo al disposto dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., non hanno riprodotto nella sua interezza l’atto di citazione, non lo hanno allegato al ricorso né hanno precisato dove esso sia rintracciabile all’interno dei fascicoli di parte o di quello d’ufficio , sicché l ‘accertamento del giudice d’appello, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente dedotto in citazione che i subacquirenti COGNOME e COGNOME erano a conoscenza delle cause di revocabilità dell’acquisto dei loro danti ca usa, in quanto consapevoli sia della sua anormalità sia dello stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE, ed aveva concluso per l’accoglimento nei loro confronti della domanda ex art. 2901 c.c. , non risulta in alcun modo smentito. Va aggiunto che, al contrario, esso trova conferma nella lettura delle conclusioni rassegnate dall’attore in primo grado, per come riportate nel motivo ( accertarsi l’inefficacia del suddetto atto di compravendita anche nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, sub acquirenti consapevoli dell’assoggettabilità a revocatoria dell’atto medesimo e, conseguentemente, dichiararsi l’inopponibilità al fallimento …anch e dell’atto di compravendita …intercorso fra COGNOME… e NOMENOMEda una parte e COGNOME …e COGNOME NOMEdall’altra ‘) nelle quali, al di là della non perfetta costruzione sintattica e della mancata, espressa menzione degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., i fatti costitutivi dell’azione revocatoria ordinaria sono chiaramente enunciati.
2. Con il secondo mezzo, che deduce violazione degli artt. 66 l. fall., 99, 112, 115, 116 c.p.c., e 2901, 2903, 2935 e 2934 cod. civ., i ricorrenti si dolgono del rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione esercitata nei loro confronti, assumendo che il termine quinquennale per la sua proposizione
decorreva dalla data della prima compravendita ed era ormai scaduto alla data di notifica della citazione (23.1.2006); secondo i ricorrenti sostenere che -nel caso in cui l’atto impugnato con la revocatoria ordinaria sia stato posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento – il dies a quo di cui all’art. 2903 c.c. vada comunque computato a partire dal momento della sua stipulazione significherebbe ignorare il dato di fatto che presupposto necessario per l’esercizio dell’azione è costituito dalla preesistenza di quella di inefficacia del primo atto, ovvero di un’ azione che ‘ ben poteva essere esperita prima del fallimento dai creditori e che, se non lo fosse stata, l’ avrebbe dovuta proporre la curatela rispettando il termine di cinque anni dalla data del primo atto impugnato con l’azione ex artt. 66 e 2901 cod. civ . ‘ (così, testualmente, nel motivo).
2.1 La censura, di per sé scarsamente comprensibile (anche perché sembra confondere il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria con quello di decorrenza delle azioni revocatorie fallimentari, esercitabili solo a partire dalla data del fallimento) è palesemente infondata, in quanto in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 2903 cod. civ. , secondo cui l’azione si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell’atto . I ricorrenti, che a sostegno del loro assunto non invocano alcuna norma, ma si limitano a dedurre che l’atto lesivo della par condicio è stato il primo e che, senza la declaratoria di inefficacia di questo, il secondo non sarebbe revocabile, in primo luogo non tengono conto del fatto che un atto d’acquisto effettuato, dopo il fallimento, in via diretta dal fallito risulterebbe inopponibile alla massa, ai sensi degli artt. 44 e 45 l. fall, senza necessità per il curatore di esperire un’azione di inefficacia e, soprattutto, dimenticano che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che sarebbe del tutto illogico (per non dire paradossale) ritenere che il diritto ad ottenere la revoca di un atto possa sorgere anteriormente al compimento dell’atto stesso.
3. Con il terzo motivo, che prospetta violazione degli artt. 99, 112, 116, c.p.c., 67, secondo comma, l. fall. e 2697 c.c., i ricorrenti -ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scientia damni del subacquirente convenuto dal curatore in via di revocatoria ordinaria consiste
nella consapevolezza in capo allo stesso della scientia decoctionis del proprio dante causa al momento del suo acquisto da ll’imprenditore poi fallito -osservano che la corte d’appello non ha effettuato alcun accertamento sul punto, ma ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo dell’azione ex artt, 2901 c.c. con esclusivo riferimento al loro atto d’acquisto.
3.1 Il motivo non merita accoglimento.
Premesso che la censura riproduce quella svolta in sede d’appello con riguardo alla sentenza di primo grado, che la corte del merito ha respinto reputando non irragionevoli le conclusioni cui era giunto il tribunale (conclusioni che i ricorrenti non richiamano), va rilevato che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto si assume nel motivo, ha indicato gli elementi indiziari sufficienti a convincere della conoscenza da parte degli allora appellanti ‘ delle condizioni ‘ (necessariamente soggettive e og gettive) ‘ di revocabilità del l’ acquisto dei loro alienanti ‘. E’ del resto evidente che le circostanze di fatto su cui il giudice d’appello ha fondato la decisione (situazione di insolvenza della Ni.Dan desumibile dall’ingente numero di protesti, per un importo superiore ai 400 milioni di lire, già elevati a suo carico all’atto della prima vendita; appartenenza sia dei COGNOME sia dei COGNOME al medesimo contesto geografico della società; notevole riduzione del prezzo della seconda compravendita pattuito nel preliminare), riferibili tanto ai primi quanto ai secondi acquirenti, valevano a denotare la scientia damni di questi ultimi proprio perché idonee a ingenerare negli stessi il convincimento della scientia decocotionis dei loro danti causa.
Resta assorbito il quarto motivo, con il quale i ricorrenti ripropongono la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
Col quinto mezzo i ricorrenti denunciano infine violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2727 e seg. cod. civ., con riferimento all’art. 67, secondo comma, assumendo che gli elementi sui quali la corte d’appello ha fondato la prova presuntiva non sono né gravi, né precisi né concordanti ed anzi
fall., appaiono fra loro contraddittori e controproducenti.
La doglianza, che, lungi dall’evidenziare gli errori di diritto che inficiano il ragionamento presuntivo del giudice d’appello, si risolve nella richiesta di una
diversa valutazione dei fatti su cui la prova si fonda, va dichiarato inammissibile.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23.11.2023