Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 12512/2020 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ( CODICE_FISCALE) giusta procura in atti;
contro
ricorrenti
avverso il decreto di cui al procedimento nr.4016/2016 del Tribunale di Arezzo depositato in data 11/2/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 23 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE (cui nel corso del giudizio subentrava RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, di seguito denominata per brevità RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE spa (cui subentrava RAGIONE_SOCIALE , che conferiva mandato a RAGIONE_SOCIALE; breviter RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ) proposero domanda di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE, in collocazione privilegiata ipotecaria, la prima del credito complessivo di € 2.229.003 per capitale ed € 44.740,63 per interessi, la seconda del credito complessivo di € 631.175 per capitale ed € 12.731,97 per interessi; tali importi erano dovuti in relazione a due contratti di mutuo stipulati tra la RAGIONE_SOCIALE e un pool di Banche in esecuzione di convenzioni interbancarie e sulla sorta di un piano di risanamento RAGIONE_SOCIALEa società debitrice.
Il G.D. ammise i crediti in via chirografaria ma, dando seguito all’eccezione di revocatoria ordinaria sollevata dal curatore, ai sensi degli artt. 2901 c.c., in relazione all’art 66 l.fall, escluse il privilegio ipotecario.
Sulle distinte opposizioni proposte da entrambi gli istituti bancari, il Tribunale di Arezzo, riuniti i procedimenti, in parziale accoglimento dei ricorsi, ha riconosciuto in favore di RAGIONE_SOCIALE il privilegio ipotecario sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALEa somma di €
1.715.043,61 e in favore di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE la medesima prelazione, limitatamente alla somma di € 485.560,82, confermando nel resto per entrambi i creditori l’ammissione al chirografo.
3.1 Il Tribunale, dopo aver premesso che non vi erano i presupposti temporali RAGIONE_SOCIALEa revocatoria fallimentare ma poteva ipotizzarsi la revocatoria ordinaria ex artt. 2901 e segg. c.c. e 66 l.fall., fatta valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 95 l.fall. dalla curatela, rilevava, per quanto di interesse in questa sede, che la prima operazione di finanziamento bancario tradottasi con la stipula del contratto di mutuo ipotecario era stata conclusa in esecuzione in un piano di risanamento attestato che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del CTU, non si presentava manifestamente inidoneo al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe finalità prefissatesi; tanto era sufficiente per ritenere, con riferimento al primo finanziamento, non raggiunta la prova del presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa scientia decotionis RAGIONE_SOCIALEa revocatoria ordinaria.
3.2 Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE Asi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno svolto difese mediante controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia notificato alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE in data 28.9.2020; vi è dichiarazione di accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia, a spese compensate, con atto del 30/9/2020 munito di sottoscrizione autenticata del legale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE.
4.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione, con riferimento al rapporto processuale tra il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.); non occorre adottare alcun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che le parti, peraltro, hanno espressamente dichiarato di voler compensare tra loro.
Venendo al ricorso proposto dalla curatela nei confronti RAGIONE_SOCIALE, il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal mancato aumento di capitale per € 810.000, giudicato dall’attestatore indispensabile per la realizzazione del piano e la cui conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALEe banche in occasione del secondo finanziamento era stata AVV_NOTAIOiderata dal Tribunale come un elemento decisivo per l’integrazione del requisito RAGIONE_SOCIALEa scientia decotionis ; questo fatto, in realtà, era già sussistente e noto al ceto bancario sovventore sin dall’epoca del primo finanziamento.
5.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
5.2 Il convincimento dei giudici aretini circa la mancata AVV_NOTAIOapevolezza degli istituti bancari di pregiudicare le ragioni del ceto creditorio nell’ottenere l’iscrizione ipotecaria a garanzia del primo contratto di mutuo riposa sul ragionevole affidamento riposto dal pool di banche sul piano attestato; uno dei capisaldi per la sua riuscita era costituito dalla ricapitalizzazione RAGIONE_SOCIALEa società attraverso un conferimento di denaro di € 810.000 da parte dei soci.
5.3 Questa iniezione di liquidità, secondo quanto testualmente riportato in pagina 10 del decreto, veniva, infatti, giudicata dall’ attestatrice prof.ssa COGNOME « indispensabile alla realizzazione del piano stesso ».
5.4 Ora, sempre muovendo dall’ordito motivazionale del provvedimento impugnato, già con il secondo piano di risanamento
l’operazione di aumento di capitale, che rivestiva decisiva importanza nell’economia del piano di risanamento, era stata sostituita dall’operazione di « riduzione RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria nei confronti dei soci finanziatori (risolvendosi, quindi, in un’operazione contabile, non apportante risorse nuove per la società)».
5.5 In buona sostanza il versamento di liquidità è stato surrogato dalla compensazione con i crediti vantati dai soci, senza alcun sostanziale apporto di finanza.
5.6 Si tratta di una circostanza che il Tribunale ha valorizzato, in concorso con altri elementi indiziari, al fine di fondare il giudizio RAGIONE_SOCIALEa conoscenza o almeno RAGIONE_SOCIALE‘effettiva conoscibilità da parte del ceto bancario al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula del secondo contratto di mutuo del pregiudizio che si arrecava alle ragioni dei creditori dalla costituzione di prelazioni ipotecarie.
5.7 Il ricorrente, tuttavia, ha dedotto (debitamente trascrivendo, in ossequio al principio di autosufficienza, nel corpo del motivo, per estratto, il contenuto degli atti difensivi relativi al giudizio di opposizione allo stato passivo) di aver evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note scritte autorizzate che il mancato assolvimento degli impegni patrimoniali assunti dai soci costituiva una situazione già evidente e percepibile dalle banche erogatrici di liquidità al momento del primo finanziamento, atteso che con il secondo aggiornamento del piano datato 24/4/2012, e, quindi, in epoca anteriore al primo mutuo ipotecario stipulato in data 17/5/2012, l’attestatrice aveva dato atto RAGIONE_SOCIALEa sostituzione RAGIONE_SOCIALEe modalità esecutive del piano che prevedevano la ricapitalizzazione con apporti di denaro con l’operazione contabile di rinuncia da parte dei soci dei crediti per finanziamento; circostanza questa riportata nella Convenzione Interbancaria 17/5/2012.
5.8 Si è quindi al cospetto di un fatto storico, ritualmente introdotto e discusso nel corso del giudizio, di potenziale decisività per le sorti del giudizio, in quanto la circostanza RAGIONE_SOCIALEa conoscenza da parte del ceto bancario RAGIONE_SOCIALEa mancata effettiva erogazione di nuova finanza da parte dei soci è astrattamente idonea ad incidere sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘eccepita inefficacia ex art. 2901 c.c. RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca iscritta in occasione del primo contratto di mutuo.
6. Il secondo motivo (che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. e 67, comma 3, lett d), l.fall. rispetto alla valutazione del presupposto soggettivo e, comunque, dei caratteri individuanti tale presupposto su un piano presuntivo, ex art 360 nr 3 c.p.c.) rimane assorbito, secondo quanto indicato dallo stesso ricorrente.
In accoglimento del primo motivo del ricorso, l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo con riferimento al rapporto processuale tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE.
Accoglie il primo motivo del ricorso proposto RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa al Tribunale di Arezzo, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 23 aprile