Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13405 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8433/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME
(CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME -) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE E PER ESSA LA MANDATARIA RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA,
INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, REV – GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI, RAGIONE_SOCIALE, FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, REGIONE REV GESTIONE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE TOSCANA UMBRIARAGIONE_SOCIALE BANCA MONTE DEI PASCHI RAGIONE_SOCIALE SIENA RAGIONE_SOCIALE DI SAN
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, REV -GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, REV GESTIONE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimatisul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 688/2021 depositata il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1. -In data 29/07/2009, le seguenti banche : Banca Monte dei Paschi di Siena S.pA., Banca Delle Marche S.p.A., Banca di San Marino, Banca di Mantignana e di Perugia, Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop., Unicredit Corporate Banking S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Spoleto S.p.A., Sedici Banca S.p.A., hanno concesso, in pool tra loro, e quindi ciascuna per la propria quota di riferimento, alla società RAGIONE_SOCIALE, quale parte mutuataria e datrice di ipoteca, un mutuo fondiario.
La società RAGIONE_SOCIALE ha concesso, quale terzo datore, una ipoteca a garanzia della restituzione di tale mutuo. La società garantita (RAGIONE_SOCIALE) era una società del gruppo, cui la terza datrice (RAGIONE_SOCIALE) apparteneva a sua volta.
Tuttavia, RAGIONE_SOCIALE ossia la società che ha ricevuto il mutuo, garantito da RAGIONE_SOCIALE, si è resa inadempiente, lasciando un debito verso Monte dei Paschi di euro 1.710.956,55.
E’ dunque intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE, la cui curatela, con atto di citazione del 22 luglio 2014, ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Terni, tutte le banche facenti parte del pool che aveva concesso il mutuo, ed a cui favore la fallita RAGIONE_SOCIALE aveva concesso ipoteca, allo scopo di far dichiarare la inefficacia e dunque revocare, ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., la ipoteca concessa dalla RAGIONE_SOCIALE a garanzia del debito della RAGIONE_SOCIALE S.p.ARAGIONE_SOCIALE, a favore delle Banche convenute.
2. -Il Tribunale di Terni ha accolto la revocatoria, con sentenza che è stata oggetto di impugnazione nei modi seguenti.
La RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di una delle banche mutuanti, ha proposto appello principale, mentre la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto appello incidentale, tuttavia finalizzato , nei termini di quello principale, alla riforma della decisione di primo grado.
Nel giudizio di appello si è costituito il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
La Corte di Appello di Perugia ha integralmente confermato la decisione di primo grado.
-Questa sentenza, a sua volta, è stata oggetto di ricorso per cassazione nei termini seguenti.
Hanno proposto ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE, mandataria della cessionaria del credito di Banca Popolare di Spoleto, con sette motivi di censura; RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi di censura; Intesa san Paolo con cinque motivi di censura.
A seguito di tali ricorsi, hanno proposto ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in relazione a Nuova Banca delle Marche, adesivo al ricorso di Cerved, con 4 motivi; sempre REV, con altri due atti, per aderire al ricorso di Intesa ed a quello di RAGIONE_SOCIALE BCC NPLSRAGIONE_SOCIALE per tramite di RAGIONE_SOCIALE, con due motivi; RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi.
A fronte di questi ricorsi, principali ed incidentali, ha proposto controricorso il Fallimento RAGIONE_SOCIALE Allo stesso modo hanno fatto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Hanno depositato memorie Intesa San Paolo, Rev Gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il fallimento Brai.
Il PG ha chiesto l’accoglimento di alcuni motivi, il rigetto degli altri e la cassazione con rinvio.
Ragioni della decisione
1. -Giova sintetizzare la questione.
Come si è accennato, la società RAGIONE_SOCIALE, in bonis, ha concesso ipoteca per garantire l’obbligazione assunta da RAGIONE_SOCIALE, società infragruppo.
Dopo il fallimento di BRAI, il curatore ha però chiesto ed ottenuto la revocatoria ordinaria di tale atto, ossia della concessione di ipoteca. I giudici di merito hanno ritenuto ammissibile l’azione, sul presupposto che, pur essendo esclusa la revocatoria fallimentare, era però possibile ottenere la inefficacia dell’atto mediante una revocatoria ordinaria. La questione era infatti la seguente: l’articolo 67 comma 3 della legge fallimentare esclude dalla revocatoria (fallimentare, per l’appunto) le garanzie ‘ concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria ‘.
Secondo i giudici di appello, questa esclusione non riguarda invece la revocatoria ordinaria, che va soggetta ad un regime diverso da quella fallimentare.
Dunque, posto che l’atto è, in astratto, soggetto a revocatoria, secondo i giudici di appello, era anche fondata nel merito la sua revocatoria: la concessione di garanzia, infatti, se era a titolo
oneroso verso alcune solo delle banche che avevano concesso il mutuo (BBC Umbria RAGIONE_SOCIALE Credito Cooperativo), era invece a titolo gratuito nei confronti delle altre, poiché rispetto a queste ultime la garanzia era stata concessa quando il rischio della operazione creditizia era già in atto. Le banche inoltre sapevano della difficoltà economica della concedente, e dunque erano consapevoli del pregiudizio che al suo patrimonio veniva arrecato dal fatto di concedere garanzia.
Queste rationes sono dunque qui oggetto di impugnazione da parte sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali.
Vi sono tuttavia delle questioni preliminari da affrontare.
1.1. -Una è posta dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE che, con il controricorso, eccepisce (p. 17) l’inammissibilità del ricorso incidentale di REV Gestione Credit, in quanto tardivo rispetto al termine per proporre il ricorso incidentale adesivo: Rev ha infatti aderito al ricorso principale di Cerved.
L’eccezione è infondata in quanto è principio di diritto che ‘ l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva ‘. (Cass. sez un. 8486/ 2024; Cass. 31679/ 2024).
Altra eccezione preliminare svolta dal Fallimento, sempre verso RAGIONE_SOCIALE, è il difetto di valida procura sostanziale, in quanto, secondo la controricorrente, non risulta provato che chi ha agito in nome di RAGIONE_SOCIALE avesse i poteri per farlo, e comunque la procura non indicherebbe specificamente il credito per cui agire.
L’eccezione è infondata.
L’allegato 2 di Rev corrisponde alla procura speciale redatta dal notaio NOME COGNOME con la quale si attesta che la procura è
rilascia da NOME COGNOME rappresentante legale della COGNOME (che rilascia procura) e nel testo è indicata l’operazione di cartolarizzazione che ha reso la stessa COGNOME titolare del credito per cui è data procura a Rev di agire in giudizio.
1.2. -Ulteriore questione preliminare è posta da RAGIONE_SOCIALE, che, come si ricorderà, ha depositato ricorso principale. AMCO ha altresì depositato controricorso ai ricorsi incidentali, svolgendo a sua volta, in tale veste, una impugnazione in via incidentale.
AMCO chiede che il suo ricorso principale venga distinto, anche processualmente dagli altri, in quanto se nei confronti di questi ultimi potrebbe predicarsi la gratuità dell’atto oggetto di revoca (l’ipoteca) nei suoi confronti invece no.
Si tratta di una questione assorbita da quanto si dirà nel merito.
Al quale dunque occorre venire.
2. -La questione preliminare ad ogni altro motivo di ricorso è la seguente: se il divieto posto dall’articolo 67 della legge fallimentare valga anche per la revocatoria ordinaria. Dunque, se la regola dell’articolo 67 legge fallimentare, secondo cui non sono soggette a revocatoria fallimentare gli atti costitutivi di garanzie ‘ concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria ‘, valga anche per la revocatoria ordinaria.
Ciò sul presupposto che la garanzia, qui concessa, rientri tra quelle ‘concesse dal debitore’, mentre si obietta che qui si discute di una ipoteca concessa dal terzo. Ma questa obiezione è infondata, in quanto il terzo ha concesso tale ipoteca a favore di una società del suo stesso gruppo. Dunque ben può dirsi che questa ipotesi corrisponde a quella della norma, ossia di una ipoteca concessa dal debitore.
L’eventuale accoglimento dei motivi relativi a tale questione determina assorbimento degli altri.
E dunque, la questione è posta dal primo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE e dal primo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti adducono la seguente censura.
La tesi della Corte di Appello è nel senso che l’esclusione prevista per la revocatoria fallimentare non vale per quella ordinaria, sulla base di una serie di argomenti, che possono cosi riassumersi.
A distinguere le due azioni, ordinaria e fallimentare ‘depongono …. sia la collocazione all’interno dell’art. 67 L. fall., che contiene esclusivamente la disciplina della revocatoria fallimentare, sia l’interpretazione della norma in relazione a quella contenuta nel precedente art. 66 L. fall., che, al primo comma, prevede la facoltà del curatore di ‘domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile’ con ciò rinviando all’evidenza all’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c., che non menziona le predette cause di esenzione, sia il carattere eccezionale di tale disciplina che preclude il ricorso all’interpretazione analogica, sia, infine, la natura dell’azione revocatoria fallimentare che ha finalità del tutto differenti ‘ (p. 24 della sentenza impugnata).
Osservano i ricorrenti che una interpretazione del genere è contraria alla ratio dell’articolo 67 fall., la quale è nel senso di evitare che venga revocata una garanzia che l’impresa ha concesso per potere risanare la sua situazione finanziaria, e sarebbe illogico che questa finalità potesse essere agevolmente frustrata ricorrendo alla revocatoria ordinaria.
Sarebbe illogico intendere il divieto dell’articolo 67 fall. come limitato alla sola revocatoria fallimentare.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Secondo un originario orientamento, questa Corte ha affermato che « L’art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. nel prevedere l’esclusione dall’assoggettamento all’azione revocatoria degli atti, dei
pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis l.fall. ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dall’art. 66 della stessa legge, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile» (Cass. 3778/ 2019)
Questo orientamento è poi mutato nel senso che << le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore». In senso conforme Sez. 1 n. 20885 del 2024.
Questo secondo orientamento va condiviso.
Non è tanto questione di interpretazione letterale dell'articolo 67 legge fallimentare -se esso riferendosi genericamente alla azione revocatoria, abbia voluto limitare il riferimento alla sola revocatoria fallimentare -argomento a cui peraltro si può agevolmente replicare che ad una espressione ampia (azione revocatoria) corrisponde un significato, per l'appunto, ampio (sia ordinaria che fallimentare), altrimenti l'espressione ampia (azione revocatoria) non sarebbe distinguibile sul piano semantico da quella specifica (solo la revocatoria fallimentare). Ciò che induce a propendere per la soluzione affermativa è piuttosto la ratio della regola posta dall'articolo 67 l. fall., che sta nell'esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento: se la ratio è quella, è indifferente il modo con cui l'atto potrebbe in astratto essere revocato; conta il risultato, conta cioè che non lo si revochi.
Se invece fosse possibile il contrario, ossia se fosse possibile dichiarare inefficace la garanzia mediante una revocatoria
ordinaria, allora l'atto non si potrebbe mai sottrarre ad una dichiarazione di inefficacia (Cass. 1147 / 2023 p. 13), e ciò nel senso che l'esclusione prevista dall'articolo 67 l. fall., potrebbe essere posta nel nulla ricorrendo alla revocatoria ordinaria.
E' vero che quest'ultima ha presupposti div ersi da quella, ma è altresì vero che qui presupposti non attengono alla ratio della norma, quanto semmai costituiscono le condizioni del suo esperimento.
L'accoglimento di questo motivo, ossia l'affermazione del principio secondo cui la garanzia non poteva essere revocata neanche con revocatoria ordinaria, rende assorbite le altre censure, le quali attengono alle seguenti questioni.
-Il quarto motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE, il terzo motivo di ricorso di Intesa San Paolo e il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di RAGIONE_SOCIALE, denunciano violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dunque difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Essi denunciano un difetto di argomenti alla base della decisione impugnata.
I motivi sono assorbiti per il fatto che la decisione impugnata viene cassata per altro, e dunque il giudice di rinvio dovrà nuovamente motivare.
3.1. -Allo stesso modo, vanno considerati assorbiti tutti i rimanenti motivi che censurano, sia nei ricorsi principali che in quelli incidentali, la sussistenza dei presupposti della revocatoria: la natura onerosa dell'atto, l'esistenza di un pregiudizio, lo stato soggettivo della controparte. Tutte questioni che presuppongono che la revocatoria sia astrattamente ammissibile.
Il ricorso va pertanto accolto in questi termini e la decisione cassata con rinvio.
P.Q.M.
1. -La Corte accoglie il primo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE, il quinto motivo di ricorso di Intesa San Paolo, il primo motivo di ricorso di Cerved spa.
Dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 17/03/2025.