Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36562 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36562 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2085/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso il suo studio;
-ricorrente/controricorrente –
C.C. 5. 10.2023
n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , e per essa, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ,
– intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2769/2020 depositata il 22/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Con atto di citazione del 2013, il RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena, NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di sentir accertare la simulazione assoluta dell’accordo di separazione consensuale tra loro stipulato, omologato dal Tribunale di Modena il 12 gennaio 2012, nella parte in cui i predetti coniugi avevano disposto il trasferimento, dal marito a favore della moglie, della quota intestata al primo di alcuni beni immobili, rappresentanti unità abitative facenti parte di una palazzina terra-cielo integralmente di proprietà della famiglia della convenuta COGNOME; in via subordinata, chiedeva dichiararsi l’inefficacia del suddetto trasferimento ex art. 2901 c.c. ; premetteva che: – l’atto dispositivo sarebbe avvenuto dopo che era maturata una grave situazione debitoria in capo alla RAGIONE_SOCIALE , società a favore della quale COGNOME NOME aveva concesso garanzie personali; – il patrimonio della società debitrice principale e del legale
rappresentante di quest’ultima, COGNOME NOME si era rilevato insussistente; lo stesso COGNOME sarebbe rimasto nel possesso dei beni trasferiti, avendo continuato a convivere con la moglie anche dopo la separazione.
Si costituivano in giudizio con distinte comparse sia NOME COGNOME sia NOME COGNOME contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, quale creditore di NOME COGNOME, depositando una ‘Comparsa di intervento adesivo volontario’ .
Il Tribunale di Modena con sentenza n. 1767/2017 dichiarava la simulazione assoluta, e dunque l’inefficacia, dell’accordo di separazione nella parte in cui i coniugi hanno convenuto il trasferimento in favore di COGNOME NOME delle quote del 50% degli immobili coniugali siti in INDIRIZZO, di proprietà di NOME COGNOME, come descritti in atto di citazione, condannando altresì i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio.
2. L a Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1767/2017 del Tribunale di Modena, rigettava la domanda di simulazione e, in accoglimento della domanda revocatoria, dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di RAGIONE_SOCIALE del verbale di separazione de quo , nella parte avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota pro indiviso dei beni immobili ivi descritti, disponendo le annotazioni ex art. 2655 c.c.; condannava inoltre gli appellanti a rifondere al RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda di simulazione e dichiarava rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando RAGIONE_SOCIALE a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi.
3. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME e COGNOME con atto dell’ 8/01/2021 fondato su tre motivi.
C.C. 5. 10.2023
n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Avverso la stessa sentenza della Corte d’Appello di Bologna ha proposto successivo ricorso per cassazione con atto datato 31/03/2021, la società RAGIONE_SOCIALE (subentrata a RAGIONE_SOCIALE a seguito di una serie di fusioni e/o incorporazioni), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, fondato su tre motivi. Hanno risposto con controricorso COGNOME e COGNOME, nonché RED SEA SPV, e per essa, RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a.; sebbene intimato, RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Hanno depositato memoria i ricorrenti COGNOME e COGNOME e la controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ragioni della decisione
1. I ricorrenti principali COGNOME e COGNOME lamentano:
1.1. con il primo motivo, ‘ la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. comma I, principio di non contestazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c . laddove la Corte d’appello ha accolto la d omanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c. sulla base dell’errato presupposto della mancata tempestiva contestazione da parte dei due coniugi convenuti in merito alle argomentazioni di parte attrice ex art. 115 c.p.c. ‘ ; nello specifico, deducono che l’accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata dal RAGIONE_SOCIALE, è stata pronunciata dalla Corte d’appello (in primo grado, non presa in esame dal Tribunale che aveva accolto la domanda principale di simulazione) sull’erroneo presupposto della mancata tempestiva contestazione, ex art. 115 c.p.c., da parte dei coniugi convenuti, viceversa, le relative contestazioni erano state svolte puntualmente da entrambi i coniugi (all’epoca costituiti autonomamente) (v. pagg. 7-8-9 in ricorso);
1.2. con il secondo motivo, denunciano in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 192 c.c. e 179 c.c.; l’ omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in merito alla legittimità dei trasferimenti di beni tra i coniugi nell’ambito della loro separazione; in particolare, sostengono che i Giudici di merito hanno totalmente ed immotivatamente tralasciato di valutare gli elementi difensivi portati dai due coniugi convenuti e comprovanti il fatto che le unità abitative cointestate ai coniugi ricorrenti, sono state realizzate col denaro della sola moglie, quale frutto della sua eredità paterna, escludendo quindi la gratuità dell’attribuzione immobiliare in oggetto;
1.3. con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 336 c.p.c. reformatio in pejus dell’ammontare delle spese legali liquidate in primo grado.
La ricorrente incidentale ( risultando il relativo ricorso per cassazione proposto successivamente a quello del COGNOME e della COGNOME ) società RAGIONE_SOCIALE , rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, lamenta:
2.1. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. error in iudicando sulla ritenuta inammissibilità della domanda di simulazione avente per oggetto un accordo di separazione consensuale omologato – violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c., nonché degli artt. 150 e ss. c.c. sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente focalizzato l’attenzione sulla simulazione della separazione in sé, intesa come fatto storico personale tra due coniugi, piuttosto che sulla simulazione degli accordi patrimoniali presi dai coniugi in occasione della separazione, accordi che invece possono essere oggetto di azione ex artt. 1414 e ss. c.c..
2.2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. error in procedendo per omessa pronuncia sulla domanda di simulazione dell’accordo di trasferimento dei beni immobili inserito nell’ambito della
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE separazione consensuale dei coniugi e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. , deduce che la Corte territoriale ha omesso lo scrutinio della domanda di simulazione degli accordi di trasferimento dei beni immobili;
2.3. Con il terzo motivo, lamenta in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza di secondo grado per omessa motivazione sulla domanda di simulazione dell’accordo di trasferimento dei beni immobili inserito nell’ambito della separazione consensuale dei coniugi – violazione degli artt. 132 co. 2 c.p.c. n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c.
Il ricorso principale è fondato nei limiti e in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
La sentenza impugnata, pur correttamente richiamando i principi espressi da diversi precedenti di questa Corte, secondo cui è pacifica l’astratta assoggettabilità a revocatoria ordinaria «delle attribuzioni patrimoniali poste in essere da uno dei coniugi in favore dell’altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale» (richiamando in proposito, tra gli arresti di legittimità, Cass. n. 17908/2019, 10433/2019 v. pag. 8 della sentenza impugnata), ha poi ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi per l’accoglimento della domanda revocatoria ( eventus damni e scientia damni ), come allegati dalla banca appellata, poiché li ha ritenuti non contestati dalla parte appella nte a norma dell’art. art. 115 c.p.c..
Ebbene, nel caso di specie, per un verso, come correttamente evidenziato dalla parte odierna ricorrente, anche nella memoria difensiva, le contestazioni al riguardo erano state tempestivamente formulate nelle rispettive comparse di risposta in prime cure depositate, sia da NOME COGNOME sia da NOME COGNOME, con le quali i predetti contestavano sia gli elementi presuntivi forniti dalla parte creditrice per suffragare la simulazione della separazione, sia quelli richiesti per la domanda revocatoria degli atti dispositivi, contestazioni reiterate anche negli ulteriori scritti difensivi ed in particolare nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Per l’altro verso e soprattutto, la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che i richiamati citati precedenti affermavano altresì che i medesimi accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, ‘ non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e -tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’ actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela di norma una sua “tipicità” propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione “solutorio compensativa” più ampia e complessiva di tutta l’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi carattere (anche solo riflesso) patrimoniale maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale ( v. Cass. Sez. 3 10433/2019; v. anche Cass. Sez. 2, 25/10/2019 n. 27409).
Dei principi di diritto sopra richiamati la Corte d’appello non ha fatto buon governo.
In particolare della questione relativa al profilo solutorio o meno dell’atto traslativo in esame, che non è stata posta in correlazione alle circostanze
allegate dagli stessi coniugi e comprovanti il fatto che le unità abitative cointestate agli stessi, erano state realizzate col denaro della sola moglie, quale frutto della sua eredità paterna.
Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE San Paolo (subentrata a RAGIONE_SOCIALE), e per essa, da Do Value, è inammissibile.
In particolare, l a Corte d’appello con la sentenza impugnata ha affermato: «Per quanto concerne infine RAGIONE_SOCIALE – che nel giudizio di prime cure aveva spiegato intervento volontario qualificato come ‘ adesivo ‘ , proponendo a sua volta in via principale domanda di simulazione dell’accordo di separazione consensuale e, in via subordinata, domanda revocatoria -si osserva che il suddetto appellato, costituendosi nel suddetto giudizio, si è limitato a chiedere il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, senza riproporre espressamente la domanda revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. formulata in primo grado.».
Va rilevato che la ricorrente con il presente ricorso per cassazione non ha impugnato tale aspetto, confermando implicitamente la propria rinuncia alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., non riproposta nel giudizio di appello e, quindi, non più riproponibile nel giudizio di legittimità.
La corte di merito, sul punto, ha conseguentemente così deliberato al termine del dispositivo: «In accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale mandatario di RAGIONE_SOCIALE in Bologna, rigetta la domanda di simulazione e dichiara rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando RAGIONE_SOCIALE a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi».
All’ inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale consegue il logico assorbimento degli altri motivi.
I l ricorso principale va pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, quello incidentale va dichiarato inammissibile.
C.C. 5. 10.2023
n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’A ppello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. RAGIONE_SOCIALE in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’A ppello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile,