SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4062 2025 – N. R.G. 00001408 2023 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1408/2023 promossa da:
con il patrocinio dell’avv. COGNOME
contro
C.F. ), BESSEGATO URBANO P.
con il patrocinio dell’avv.
C.F.
P.
),
ATTORE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
‘ Nel merito:
-revocarsi ai sensi dell’art. 67, comma 2, L.F., ovvero ex art. 166, co. 2, CCII i pagamenti per complessivi € 380.000,00, effettuati da allora in bonis, a favore nelle date e per gli importi specificatamente indicati in narrativa e per i motivi ivi
di esposti;
–
per gli effetti condannarsi la convenuta a restituire al fallimento
la somma di € 380.000,00, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla domanda giudiziale, e al saggio di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso: spese e competenze di lite rifuse. ‘.
Per parte convenuta:
‘ In via principale nel merito: Rigettare tutte le domande attoree per intervenuta decadenza e/o prescrizione dell’azione e in ogni caso perchè infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: spese ed onorari di causa interamente rifusi. ‘.
Fatto e motivi della decisione
Con l’atto di citazione, allegava di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia, in data 13.10.17, dopo aver tentato di accedere alla procedura di concordato preventivo, mediante la proposizione di un ricorso c.d. in bianco ( ex art. 161, comma 6 L.F.), con contestuale istanza ex art. 182quinquies , terzo comma, L.F., pubblicato nel Registro delle Imprese in data 11.08.2017 (con continuità, pertanto, tra la procedura concordataria ed il successivo fallimento). Con domanda di ammissione al passivo presentata il 23.12.2017, dunque, l’odierna convenuta, avrebbe chiesto che il suo credito, per l’importo di € 761.598,38, fosse ammesso al passivo, ottenendone l’accoglimento.
Tuttavia, nel semestre anteriore alla pubblicazione del ricorso ex art. 161, co. 6, L.F., ossia dall’11.02.2017 all’11.08.2017, avrebbe eseguito in favore della i seguenti pagamenti, per complessivi € 380.000,00: Par
€ 73.977,56 in data 1.3.2017,
€ 96.022,44 in data 21.3.2017,
€ 90.000,00 in data 7.4.2017,
€ 40.000,00 in data 21.6.2017,
€ 40.000,00 in data 10.7.2017
ed € 40.000,00 in data 24.7.2017 .
Considerati detti pagamenti revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, L.F., , con diffida inviata in data 13.07.2020, avrebbe richiesto a il pagamento spontaneo della somma di euro 380.000,00, secondo l’orientamento della Suprema Corte per cui il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma ricevuta dal fallito, sorgerebbe, con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca, nei confronti della massa dei creditori, quindi, detto debito non potrebbe essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo. Par
Sarebbe seguita, pertanto, una procedura di negoziazione assistita, conclusasi con verbale di mancato accordo.
Il dichiarava, quindi, di voler agire per la revocazione dei pagamenti effettuati a favore della nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione della domanda di concordato, ai sensi dell’art. 67, comma 2, L.F., ovvero ex art. 166, co. 2, CC I.. Nel caso di specie, invero, nell’individuazione del dies a quo onde iniziare a computare il predetto termine di sei mesi, dovrebbe tenersi conto della presentazione da parte di del ricorso c.d. prenotativo ex art. 161, sesto comma, L.F., depositato in data 10.08.2017 e pubblicato nel Registro Imprese in data 11.08.2017, per effetto, ex art. 69 bis , secondo comma, L.F., del c.d. principio di consecuzione delle Procedure (cfr. Cass. 29.3.2019, n. 8970). Par
Nel caso di specie, inoltre, sussisterebbe anche il requisito soggettivo di conoscenza dello stato di insolvenza di da parte della convenuta, sulla base dei seguenti indizi: Par
fin dalla primavera del 2016, si sarebbe lamentata ed avrebbe contestato i ritardi nei pagamenti conseguiti da parte di ; Par
allarmata della situazione venutasi a creare, con e -mail del 10.10.2016 avrebbe informato addirittura che avrebbe provveduto a bloccare tutta l’attività produttiva in suo favore. A tal fine si allega Par
a novembre 2016, alla luce delle evidenti difficoltà finanziarie in cui versava e della conseguente incapacità di onorare i pagamenti alle scadenze concordate, avrebbe accordato ad un piano di rientro, come emergerebbe dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti; Par Par
a causa dello stato di assoluta illiquidità in cui versava , non sarebbe stato rispettato nemmeno detto piano di rientro: le rate concordate sarebbero state versate in costante ritardo e solo parzialmente e sarebbe stata addirittura accordata ad una sospensione dei pagamenti previsti nel piano di rientro, per le rate relative ai mesi di aprile e maggio 2017; Par Par
a maggio 2017, stante l’incapacità di di far fronte al piano di rientro concordato e tenuto conto che l’esposizione debitoria nei confronti di fosse pari ad oltre € 800.000, 00, sarebbe stato ridiscusso tra le parti un nuovo piano di rientro; Par
posto che , a causa della grave crisi economico-finanziaria in cui versava, non sarebbe riuscita a far fronte al piano di rientro, in data 14.6.2017, tramite il proprio legale, avrebbe comunicato di essere intenzionata a depositare istanza di fallimento; Par
sarebbe stata dissuasa dall’intenzione di depositare istanza di fallimento solamente
in virtù di un pagamento di € 40.000,00 medio tempore eseguito da , il 21.06.2017. A quel punto, a fronte della palese incapacità di a far fronte alle proprie obbligazioni, avrebbe dichiarato di non essere più disponibile ad accettare dilazioni di pagamento, se non adeguatamente garantite. Par Par
L’attrice concludeva, quindi, come in premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta si costituiva eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione intrapresa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell’art.69 bis L.F.:’ Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto ‘.
Nel caso di specie, la sentenza dichiarativa del fallimento sarebbe datata 13.10.2017 e gli atti di pagamento oggetto di domanda revocatoria risalirebbero al periodo compreso fra l’11.02.2017 e l’11.08.2017: sarebbe, quindi, decorso sia il termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento che quello alternativo di cinque anni dal compimento dell’atto.
La convenuta contestava, inoltre, il rapporto di continuità causale e unità concettuale fra le due procedure, ritenendo, quindi, che il termine semestrale dovesse decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento, anziché dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo.
La convenuta sosteneva, d’altro canto, che la sua conoscenza dello stato di insolvenza non sussistesse, in quanto, all’epoca dei pagamenti di cui si chiede la revoca, non vi sarebbe stato alcun protesto, procedura esecutiva o pregiudizievole di Conservatoria a carico di
Parte attrice, invero, avrebbe una relazione, datata 4.05.2017, rivolta dall’avv. NOME COGNOME allora difensore di , ai suoi clienti, qualificata nell’oggetto come di contenuto ‘riservato’, che non avrebbe alcuna valenza probatoria, provenendo dal legale della società fallita. Circa la corrispondenza prodotta dall’attrice, inoltre, la convenuta dichiarava che non fosse chiaro con quale criterio e da chi fosse stata collazionata, né chi ne fossero tutti i mittenti e destinatari, né se fosse stata rispettata la continuità e integrità nelle conversazioni ivi riportate. Disconosceva, quindi, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la conformità del documento 11 attoreo all’originale e, ai sensi dell’art. 2712 c.c., la conformità di quanto nello stesso dichiarato ai fatti ivi rappresentati. Quanto al contenuto, il documento sarebbe stato, inoltre, poco significativo, trattandosi di usuali comunicazioni commerciali, ovvero di ordinari e consueti solleciti di pagamento. Il blocco della produzione e del campionario, d’altronde, non sarebbe mai stato attuato. Par
Non vi sarebbe stata alcuna traccia del piano di rientro riferito dall’attrice né le parti avrebbero mai sottoscritto alcun documento a questo riguardo. La rateizzazione dei pagamenti sarebbe usuale nei
rapporti commerciali continuativi e per fatturati importanti e non sarebbe, di per sé, indice di scientia decoctionis .
Quanto alla mail del 14 giugno 2017, inviata dall’avv. COGNOME la convenuta riteneva che, in ogni caso, l’allora difensore di si fosse limitato a prospettare azioni recuperatorie del credito, ove fosse perdurato il ritardo nei pagamenti, aggiungendo che avrebbe valutato anche l’opportunità del deposito di un’istanza di fallimento. La corrispondenza agli atti, dunque, dimostrerebbe unicamente che vi fossero dei ritardi nei pagamenti da parte di e dei solleciti da parte di . Par
Non sarebbe mai stato formalizzato o sottoscritto alcun piano di rientro, anche se alcune scadenze sarebbero state riprogrammate, dopo i primi insoluti.
Nessuna iniziativa giudiziaria sarebbe mai stata intrapresa da parte di (né di ricorso per ingiunzione né tantomeno di istanza di fallimento).
Nei primi mesi del 2017, i rapporti commerciali fra le parti e lo stesso riscadenzamento di alcuni insoluti si sarebbero dovuti inquadrare nell’ambito di un normale rapporto commerciale, tanto che
avrebbe effettuato importanti investimenti per l’acquisto di materie prime e per la messa in produzione di merce, per la stagione Autunno/Inverno 2017, che avrebbe dovuto essere consegnata per settembre 2017.
Con e-mail del 27 gennaio 2017, peraltro, il sig. , procuratore e COO di , avrebbe rassicurato il sig. circa il fatto che avrebbero utilizzato eventuale materiale in esubero per produrre merce per gli outlet. In aggiunta, con e-mail del 10.08.2017, il giorno prima della pubblicazione della domanda di concordato ‘in bianco’, lo stesso sig. , dopo una conversazione telefonica, avrebbe inviato al sig. gli ordini di pagamento, per oltre € 170.000,00, eseguiti da a favore di un altro fornitore (VTL), comprovando lo stato di salute aziendale e la disponibilità di risors,e per far fronte ai pagamenti delle forniture commissionate a . Par Par
La convenuta concludeva, dunque, come nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed all’assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata all’udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 29.01.2025, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
*
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare, l’infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate da parte convenuta, ex art. 69 bis LF., in forza dell’effetto interruttivo della promozione della procedura di negoziazione assistita: con PEC del 10.10.2020, invero, ossia entro il
termine di 5 anni dal compimento dei pagamenti ed entro il termine di 3 anni dalla dichiarazione di fallimento, l’odierna attrice ha invitato a concludere una convenzione di negoziazione assistita, cui questa ha aderito, conclusasi con verbale di mancato accordo, datato 15.02.2021 (cfr. docc. 8 e 10 fascicolo attoreo).
Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 132/2014, invero, ‘ Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati .’
Il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 26.01.2023, momento in cui entrambi i termini di cui all’art. 69 bis L.F. non erano ancora spirati, sia considerando come nuovo dies a quo il giorno della comunicazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita (10.10.2020) sia la data del verbale di mancato accordo (15.02.2021).
Sotto il profilo dell’elemento oggett iv o dell’azione revocatoria, la continuità tra le procedure, ossia tra il fallimento e la precedente istanza di concordato in bianco, peraltro, è evidente, essendo il fallimento conseguito ad istanza stessa di , contestualmente alla rinuncia alla precedente domanda di concordato, per evidente impossibilità di superamento della medesima situazione di crisi. Peraltro, la sussistenza, nel caso di specie, del requisito oggettivo della verificazione dei pagamenti, specificatamente allegati dall’attrice, di debiti scaduti, nel predetto periodo sospetto, è pacifica. Par
Con riguardo all’elemento soggettivo, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della creditrice percipiente, al momento di ricezione dei pagamenti, risulta documentalmente dimostrata. Innanzitutto, poiché il disconoscimento, ex artt. 2719 e 2712 c.c., operato dalla convenuta con riferimento al documento attoreo n. 11 è inammissibile: trattandosi di un documento (contenente una serie di e-mail scambiate tra le parti) depositato in formato nativo (.eml e .msg), dunque pari all’originale, non rappresenta una copia passibile di applicazione del disposto di cui all’art. 2719 c.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 2712 c.c., le e-mail non costituiscono rappresentazioni meccaniche di fatti e, comunque, sarebbe stato necessario precisare i ritenuti elementi di non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta, mentre la convenuta si è limitata a contestare genericamente la conformità al vero dei fatti riportati nelle e-mail prodotte.
Tra queste, peraltro, è compresa un’e -mail del 2.05.2017 inviata dal sig. , per conto di in cui viene fatto riferimento all” urgente bisogno di informazioni a riguardo
dei pagamenti in sospeso ‘, definiti espressamente come ‘ rata di fine Marzo ‘ e ‘ rata di fine Aprile ‘, circostanza che prova chiaramente come le parti avessero già concluso un precedente accordo di rateizzazione di debiti scaduti di , fatto equivalente alla conclusione di un piano di rientro che, d’altro canto, risultava già non rispettato dalla stessa Piano di pagamento d ello scaduto richiamato espressamente dal sig. anche nella precedente e-mail del 4.01.2017, sempre compresa nel doc. 11. Ciò è confermato anche dal fatto che dette e-mail hanno seguito quelle, sempre comprese nel doc. 11 attoreo, del 13.05.2016, con cui aveva sollecitato al pagamento delle fatture già scadute relative all’anno 2015, e del 23.05.2016, con cui aveva chiesto nuovamente riscontro ad in merito al mancato pagamento delle fatture dell’anno 2015. Par Par Par
La conclusione di un piano di rientro e l’evidente incapacità di di farvi fronte, d’altronde, trovano ulteriore conferma nell’e -mail prodotta dall’attrice sub. doc. 13, inviata da il 10.10.2016, con cui veniva comunicato che la stessa aveva provveduto a ‘ bloccare tutta la parte operativa sia di produzione che di campionario finché qualcuno non ci chiama per dirci come e quando si risolve questa cosa ‘, misura di sospensione dell’adempimento della rispettiva obbligazione contrattuale che rappresenta l’ultimo espediente prima della risoluzione del rapporto negoziale e, dunque, non può essere considerata un fatto ordinario, nell’ambito dei rapporti commerciali, bensì un chiaro indice del venire meno della fiducia di nella capacità di adempimento, attuale, ma anche futura, da parte di Par
Alla luce di ciò, la prospettazione, da parte dell’allora difensore della convenuta, avv. COGNOME dell’intenzione di depositare istanza di fallimento, in caso di protrarsi dell’inadempimento (cfr. e -mail del 14.6.2017 di cui al doc. 15 attoreo), non può essere considerata una mera clausola di stile, tipica dei solleciti di pagamento in ambito commerciale, bensì un chiaro segnale della consapevolezza della gravità della situazione di crisi di Nella stessa comunicaizone, invero, si legge: ‘ La Tua cliente dallo scorso mese di marzo non rispetta il piano di rientro concordato.
Considerato il tempo trascorso e la assenza di una chiara prospettazione in ordine al versamento dell’importo a saldo, la mia Assistita attenderà una comunicazione formale sulla tempistica di pagamento da parte di entro e non oltre il 19 giugno p.v.. Par
In mancanza di una adeguata e tempestiva risposta, ho già ricevuto mandato di agire a tutela del credito di , valutando anche l’opportunità di depositare istanza di fallimento ‘.
Risultano pienamente provati, dunque, non solo la precedente pattuizione di un piano di rientro, ma anche l’inadempimento prolungato dello stesso da parte di e il timore della definitività di detto inadempimento da parte di che, invero, ha proseguito i rapporti commerciali con l’attrice solo a fronte di ulteriori pagamenti rateali. La stessa corrispondenza prodotta dalla convenuta, invero, Par
conferma tale ricostruzione dei fatti. Se non avesse avuto seri dubbi sulla capacità di di far fronte regolarmente alle sue obbligazioni, cioè sul suo stato di insolvenza, non sarebbe stato affatto necessario che, con e-mail del 27 gennaio 2017 (doc.3 della convenuta), il sig. , procuratore e COO di , rassicurasse il sig. circa il fatto che avrebbero utilizzato eventuale materiale in esubero per produrre merce per gli outlet. Par Par
Allo stesso modo, il fatto che, con e-mail del 10.08.2017 (doc.4 della convenuta), il giorno prima della pubblicazione della domanda di concordato ‘in bianco’, lo stesso sig. , dopo una conversazione telefonica, abbia inviato al sig. gli ordini di pagamento eseguiti da a favore di un altro fornitore (VTL), a prova della capacità di pagamento delle forniture commissionate a Par
dimostra ulteriormente la grave sfiducia, al riguardo, da parte di quest’ultima, e, dunque, la sua consapevolezza della decozione in atto.
Ne conseguono l’accoglimento delle domande attoree e la condanna della convenuta alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 520.000,00), salvo che per la fase istruttoria, cui si applicano i minimi, vistine la semplicità ed il tenore puramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
revoca ex art. 67, secondo comma, L.F. i seguenti pagamenti effettuati da parte attrice nei confronti di parte convenuta: € 73.977,56 in data 1.3.2017, € 96.022,44 in data 21.3.2017, € 90.000,00 in data 7.4.2017, € 40.000,00 in data 21.6.2017, € 40.000,00 in data 10.7.2017 ed € 40.000,00 in data 24.7.2017, per complessivi € 380.000,00, e, per l’effetto, condanna la convenuta a pagare, in favore dell’attrice, la somma complessiva di € 380.000,00, oltre interessi legali, dalla data di messa in mora alla domanda giudiziale, e al saggio di cui all’art. 1284, comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 17.252,00 per compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 20 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME