Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23048 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 18391/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, giusta procura in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), giusta procura in atti
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo nr. 29/2016 depositata in data 15/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 24 gennaio 2024 e, in riconvocazione, dell’8/7/2024, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE :
L a Corte d’ appello di Palermo, con sentenza depositata in data 15/1/2016, ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito, per brevità, ‘RAGIONE_SOCIALE ‘) avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda avanzata dal Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato l’ inefficacia ex art 64 l.fall dei versamenti per € 153.384,69 effettuati nel 2002 dalla società poi fallita in favore dell’appellante, titolare della maggioranza della sue quote, e l’aveva condannata alla restituzione della somma predetta, maggiorata degli interessi legali.
La Corte, premesso che sono soggetti alla declaratoria di inefficacia ex art. 64 l. fall. tutti gli atti che determinano un depauperamento per il disponente senza che questi riceva un vantaggio o un corrispettivo, ha rilevato : i) che nel giudizio di primo grado l’allora convenuta non aveva contestato che il socio NOME, liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, avesse prelevato le somme in questione, annotandole nella contabilità della fallita come ‘prelievi per copertura perdite della sRAGIONE_SOCIALE‘, e aveva riconosciuto l’idoneità della documentazione contabile, prodotta dal Fallimento attore, a fornire prova in tal senso, salvo poi negarne tardivamente in appello la valenza probatoria; ii) che peraltro, come correttamente ritenuto dal tribunale, trattandosi di un rapporto obbligatorio sorto prima della dichiarazione di fallimento, nella specie trovava applicazione l’art. 2710 c.c.; iii) che era privo di rilievo che il passaggio di denaro non emergesse dalla contabilità dell’appellante, non solo per quanto da questa già ammesso ma anche perché la prova che NOME avesse
prelevato le somme dalle casse della RAGIONE_SOCIALE e le avesse utilizzate per ripianare le perdite della sRAGIONE_SOCIALE era emersa nel diverso giudizio promosso dal Fallimento nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 146 l. fall., per fatti di mala gestio.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un solo motivo, cui il Fallimento ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 24.1.2024, è stato decis o l’8.7.2024, a seguito di riconvocazione del collegio deliberante.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo del ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2710, 2797 c.c. e 116 c.p.c., la ricorrente deduce che la corte d’appello ha errato nell’attribuire rilevanza probatoria alle annotazioni del libro giornale della RAGIONE_SOCIALE, dalle quali risultava che i prelievi di denaro effettuati da NOME erano stati utilizzati a copertura delle proprie perdite, dal momento che, per costante giurisprudenza, l’art 2710 c.c. non può trovare applicazione in un giudizio di revocatoria fallimentare, in cui il curatore agisce come terzo e non per far valere rapporti obbligatori inerenti l’esercizio dell’impresa del fallito ; osserva dunque che nella specie l’unico beneficiario dei prelievi andava individuato nella persona di NOME COGNOME, tanto più che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, essa non era socia della fallita e non aveva con la stessa alcun rapporto.
Il motivo, pur muovendo da un corretto rilievo (posto che l ‘ art. 2710 c.c. non può trovare applicazione nelle cause di inefficacia di cui agli artt. 64 e segg. l. fall., in cui il curatore agisce come terzo e non già utendo iuribus del fallito), va dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata, infatti, non si fonda sull’errata ragione di diritto censurata (evocata ad abundantiam dal giudice d’appello , ad
ulteriore conferma della correttezza della decisione assunta dal tribunale) ma su due distinte circostanze probatorie (le ammissioni, non più ritrattabili, effettuate da RAGIONE_SOCIALE nel procedimento di primo grado; gli accertamenti, confermativi dell’assunto del Fallimento, compiuti nel separato giudizio ex art. 146 l. fall. promosso contro COGNOME) che sono contestate solo genericamente nel motivo e che invece, inerendo al giudizio di fatto, avrebbero potuto essere sindacate solo mediante la denuncia di un vizio di motivazione -id est : del l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione che, ove considerati, avrebbero determinato un diverso esito della lite -secondo le modalità e nei termini precisati per la prima volta da Cass. S.U. n. 8053/2014, cui si è costantemente uniformata tutta la successiva giurisprudenza espressa sul punto da questa Corte.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024 e l’8 luglio 2024.