Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10039 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente –
Revocatoria fallimentare ex art 67 l fall.
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.13/03/2024 – CC
AVV_NOTAIO
NOME
rel. AVV_NOTAIO –
R.G.N. 17012/2017
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso nr.17012/2017 proposto da RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
–
contro
ricorrente- avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’Appello di Roma nr. 286/2017 depositata in data 20/1/2017;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 20/1/2017, ha respinto l’appello principale e quello incidentale, proposti da RAGIONE_SOCIALE, nella spiegata qualità contro RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento AVV_NOTAIOa domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE di revocatoria ex art. 67 2° comma l.fall, disattesa la domanda di revoca ex art. 67 1° comma l.fall.,aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE nell’anno dalla dichiarazione di fallimento per € 425.000, condannando la soc. RAGIONE_SOCIALE a restituire al RAGIONE_SOCIALE il suindicato importo oltre interessi legali dalla data di notifica AVV_NOTAIOa citazione.
1.1 Riconoscevano i giudici capitolini, per quanto di interesse in questa sede, i presupposti AVV_NOTAIOa revocatoria fallimentare di cui all’art . 67 comma 2 l.fall.; in particolare ritenevano integrato il requisito soggettivo AVV_NOTAIOa conoscenza da parte AVV_NOTAIO‘ accipiens AVV_NOTAIOo stato di insolvenza, desumibile dalla proposizione da parte sua AVV_NOTAIO‘istanza di fallimento .
1.2 Non sussisteva, a giudizio AVV_NOTAIOa Corte né l’ipotesi di esclusione AVV_NOTAIOa revocatoria fallimentare prevista all’art. 39 4° comma d.lgs. n. 385/93, disposizione applicabile limitatamente ai pagamenti effettuati dal debitore, né l’esenzione dall’esercizio AVV_NOTAIO‘azione revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nei confronti di società resesi cessionarie dei crediti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni, non essendo stata fornita la prova da parte AVV_NOTAIOa cessionaria AVV_NOTAIO’emissione dei titoli incorporanti i crediti ceduti ed immessi sul mercato per il pagamento del corrispettivo AVV_NOTAIOa cessione e AVV_NOTAIO‘inclusione nella cessione dei crediti per i quali si discute.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr. 3 c.p.c., AVV_NOTAIO‘art . 39, 4° comma d.lgs. nr 385/93, per avere la Corte errato nel limitare l’operatività AVV_NOTAIOa disciplina AVV_NOTAIO‘esenzione AVV_NOTAIOa revocatoria fallimentare ai pagamenti del mutuo fondiario effettuati solamente ai debitori e non agli altri pagatori (accollatari, fideiussioni e acquirenti);
violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr. 3 c.p.c., AVV_NOTAIO‘art . 4 comma 3 AVV_NOTAIOa legge 130/99 e AVV_NOTAIO‘art . 58 commi 1 e 2 del d.lgs. nr. 385/93, per aver la Corte, infondatamente, denegato l’applicazione AVV_NOTAIOa esenzione AVV_NOTAIOa revocatoria avendo la società fallita pagato a RAGIONE_SOCIALE, società veicolo la quale aveva acquistato tutta una serie di crediti, tra cui quello oggetto del presente giudizio, nell’ambito di una vasta operazione di cartolarizzazione ex lege 130/99;
violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 nr 4 c.p.c., AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c., in quanto la Corte, a fronte del dedotto vizio di omessa pronuncia del Tribunale sulla questione AVV_NOTAIO‘esenzione AVV_NOTAIOa revocatoria fallimentare per pagamento effettuato alla cessionaria nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, avrebbe « effettuato un proprio ragionamento espositivo che ha condotto ad una situazione lesiva del prescritto obbligo di corrispondenza »;
violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr. 3, AVV_NOTAIO‘art . 67, comma 2°, l.fall.; sostiene la ricorrente che la Corte non avrebbe fatto buon governo dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza che richiede, ai fini AVV_NOTAIOa ricorrenza AVV_NOTAIO‘elemento soggettivo AVV_NOTAIOa scientia decotionis , l’effettività AVV_NOTAIOa conoscenza AVV_NOTAIOo stato di insolvenza che deve essere desunta da plurimi elementi indiziari;
violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., degli artt. 91 e s. c.p.c., ove viene censurato il capo AVV_NOTAIOa sentenza che ha rigettato il motivo di gravame che contestava la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite nella misura del 30% e non in misura integrale, sostenendosi che la Corte avrebbe errato nel non riformare sul punto la sentenza di primo grado disponendo l’integrale compensazione AVV_NOTAIOe spese, anche in considerazione AVV_NOTAIOa obiettiva controvertibilità AVV_NOTAIOe questioni trattate e AVV_NOTAIOa incertezza AVV_NOTAIOa lite;
violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 385/93 e art. 67 ultimo comma l. fall.; si argomenta che la natura fondiaria del mutuo concesso in favore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE non viene meno né per via AVV_NOTAIO‘ulteriore garanzia fideiussoria prestata da RAGIONE_SOCIALE nè del superamento dei limiti di finanziamento, circostanza che in ogni caso non sussisteva.
2 Il primo motivo è infondato.
2.1 L’art 39 4° comma del d.lgs. nr 385/93, applicabile ratione temporis stabilisce che « Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima AVV_NOTAIOa pubblicazione AVV_NOTAIOa sentenza dichiarativa di fallimento. L’articolo 67 AVV_NOTAIOa legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari ».
2.2 La disposizione è sufficientemente chiara e precisa nel limitare l’esenzione AVV_NOTAIOa revocatoria fallimentare ai pagamenti del «debitore» (ed eventualmente agli aventi causa), senza alcun espresso riferimento agli «altri obbligati». Ciò in quanto viene in evidenza la sola relazione tra il debitore mutuatario che concede ipoteca sull’immobile il cui acquisto gli è finanziato e l’istituto di credito sovventore, per cui il garante/terzo AVV_NOTAIO‘operazione di
mutuo diventa debitore ma senza essere parte del rapporto fondiario finanziamento-ipoteca su immobile e senza godere AVV_NOTAIOe posizioni di favore previste con la fondiarietà del mutuo.
2.3 Essendo norma speciale che deroga alla disciplina generale AVV_NOTAIOa revocatoria fallimentare, diretta espressione del principio AVV_NOTAIOa par condicio creditorum , va privilegiata una interpretazione strettamente letterale che non consente di estendere l’applicabilità AVV_NOTAIOa disciplina esonerativa a soggetti responsabili per altro titolo (garanti) non espressamente richiamati dalla norma.
2.4 Il pagamento del fideiussore è esecuzione di una obbligazione propria diversa da quella del debitore principale, come insegna la giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare AVV_NOTAIOe rimesse effettuate dal fideiussore sul conto corrente del debitore principale; per esse, il fideiussore che le effettua non adempie ad un’obbligazione del debitore, ma ad una propria che, come tale, sfugge all’applicazione AVV_NOTAIO ‘art.67 l.fall. Il fideiussore non è quindi un adiectus solutionis causa ma, quando paga, paga un debito proprio (cfr. Cass. 13418/2022 e 10004/2011).
3 Il secondo motivo è inammissibile.
3.1 Giova passare in rassegna le disposizioni AVV_NOTAIOa legge 130/1999, qui di interesse, che regolamentano le operazioni di cartolarizzazioni: art. 1 « la presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall’articolo 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi AVV_NOTAIO‘operazione »; art 4 comma 3 « ai
pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l’articolo 65 e l’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni »; art. 7 « Le disposizioni AVV_NOTAIOa presente legge si applicano, in quanto compatibili: a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte AVV_NOTAIOa società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli; b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »
3.2 La ratio AVV_NOTAIOa esenzione di carattere soggettivo introdotta dalla l. 230/1999 è da rintracciarsi nella finalità perseguita dal l egislatore di non ledere l’interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni AVV_NOTAIOa cessionaria; costoro con il cedente fallito non hanno alcun rapporto e i loro diritti, derivanti dalla sottoscrizione AVV_NOTAIOe obbligazioni, potrebbero essere gravemente pregiudicati dalle azioni revocatorie che venissero proposte nei confronti AVV_NOTAIOa cessionaria stessa.
3.3. Pertanto, affinché operi l’esenzione è necessario che la cartolarizzazione venga effettivamente completata e cioè che il cessionario emetta gli strumenti finanziari che costituiscono la provvista necessaria per il pagamento AVV_NOTAIO‘operazione di cessione in quanto, come visto, l’esenzione AVV_NOTAIOa revocatoria ha il fine di tutelare i titolari degli strumenti finanziari emessi in operazioni di cartolarizzazione.
3.4 La sentenza ha disconosciuto l’esenzione perché la banca non ha fornito la prova AVV_NOTAIOa sussistenza AVV_NOTAIO‘ultimo passaggio AVV_NOTAIOa procedura di cartolarizzazione, necessario per il prodursi AVV_NOTAIO‘effetto esonerativo AVV_NOTAIOa revocatoria fallimentare, costituito dalla emissione da parte AVV_NOTAIOa cessionaria del blocco dei crediti dei titoli incorporanti i crediti ceduti e dalla loro collocazione nel mercato; in
altre parole vi sarebbe solo la prova AVV_NOTAIOa cessione in blocco dei crediti.
3.5 Tale argomentazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte AVV_NOTAIOa Banca che, sul punto, si è limitata ad affermare che l’art . 1 l. 130/1999 contiene una semplice descrizione AVV_NOTAIO‘operazione finanziaria e non impone necessariamente l’emissione del titolo , ben potendo la provvista per la società-veicolo essere assunta attraverso le diverse modalità previste dall’art . 7 l. 130/99 (ad esempio erogazione del finanziamento e/o cessione a fondi comuni).
3.6 La sentenza impugnata non fa cenno a una simile questione, che dalla lettura AVV_NOTAIOa decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che la Banca, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato la possibilità che la provvista per le società-veicolo potesse derivare da finanziamento o fondi comuni. Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere AVV_NOTAIOa parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità AVV_NOTAIOa censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito AVV_NOTAIOa suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).
3.7 L’inammissibilità AVV_NOTAIOa censura che investe una ragione che da sé sola è idonea a sorreggere la decisione, determina l’inammissibilità AVV_NOTAIO‘ulteriore articolazione AVV_NOTAIOa doglianza che
contesta la distinta ratio decidendi AVV_NOTAIOa ritenuta carenza di prova AVV_NOTAIO‘inclusione del credito da mutuo fondiario nella cessione.
3.8 Al riguardo sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza AVV_NOTAIOe censure mosse ad una AVV_NOTAIOe ‘rationes decidendi’ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività AVV_NOTAIOe altre, alla cassazione AVV_NOTAIOa decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. 11.5.2018, n. 11493).
4 Il terzo motivo è infondato in quanto la Corte si è pronunciata sulla questione AVV_NOTAIO‘esenzione AVV_NOTAIO‘art. 4 l . 130/1999 che era stata oggetto di uno specifico motivo di appello che denunciava proprio la mancata statuizione da parte del Tribunale sull’invocata sussistenza AVV_NOTAIOa causa di esclusione AVV_NOTAIOa revocatoria fallimentare ex art. 4 l. 130/1999.
5 Il quarto motivo è inammissibile.
5.1 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza AVV_NOTAIOo stato di insolvenza, è oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827); detta conoscenza deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi fattuali, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività: la scelta degli elementi che costituiscono la base AVV_NOTAIOa presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento che, se adeguatamente
motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass.3854/2019 e 3336/2015 ).
5.2 Orbene, la sentenza impugnata ha valorizzato ai fini AVV_NOTAIOa prova AVV_NOTAIOa consapevolezza da parte di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOo stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE un indizio, di rilevante spessore, costituito dalla presentazione da parte AVV_NOTAIOa stessa convenuta in revocatoria AVV_NOTAIO‘istanza di fallimento; il giudice di primo grado, la cui motivazione è stata condivisa e recepita dalla Corte, aveva anche dato rilievo ad altre istanze di fallimento e di « svariati piani di rientro, tutti non onorati e per tale ragione rimodulati dalle parti »
5.3 A fronte degli accertamenti e AVV_NOTAIOe valutazioni del compendio probatorio compiute dalla Corte d ‘ Appello, le doglianze AVV_NOTAIOa ricorrente, sotto l’apparenza AVV_NOTAIOa formale rubricazione di vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto e una lettura AVV_NOTAIOe risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione AVV_NOTAIOa quaestio facti.
5.4 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass. n. 27686/2018; 7931/2013; 14233/2015 e 26860/2014.
6 Il quinto motivo è parimenti inammissibile in quanto la Corte ha condiviso la decisione del giudice di primo grado di compensare le
spese del giudizio nella misura del 30% « tenendo conto AVV_NOTAIOa proporzione tra quanto inizialmente richiesto dal fallimento attore e quanto riconosciuto in suo favore all’esito del giudizio di primo grado ».
6.1 Si tratta di accertamento in fatto, che ha dato rilievo, ai fini AVV_NOTAIOa compensazione solo parziale AVV_NOTAIOe spese, a ll’accoglimento da parte del Tribunale AVV_NOTAIOa domanda proposta in via gradata, incensurabile in Cassazione.
6.2 E’, infine, inammissibile anche il sesto motivo, in quanto la censura si appunta sulle argomentazioni difensive AVV_NOTAIOa curatela in ordine al limite massimo di finanziabilità del mutuo fondiario, questione che è fuori dal perimetro AVV_NOTAIOe ragioni fondanti la decisione.
7 Conclusivamente il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 marzo