Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32664 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9420/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in Bologna INDIRIZZOpresso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende giusta procura in atti, ricorrenti-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello Bologna n. 154/2021 depositata il 26/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, che, in accoglimento della domanda di revocatoria, ex art. 67 comma 1 nr. 2 l.fall., proposta dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rigettate la domanda riconvenzionale e l’eccezione di prescrizione proposte dai convenuti, aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori del Fallimento la cessione (del 25/5/2016) dei crediti, che la soc. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione vantava verso quattro società conduttrici di unità immobiliari della cedente, stipulata tra la società in bonis e i ricorrenti e , per l’effetto, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE alla restituzione al fallimento della somma di € 111.039,72 , pari alla somma riscossa in conseguenza dell’atto traslativo del credito, oltre IVA ed interessi.
1.1. La Corte d’Appello, per quanto di interesse in questa sede: i) affermava la natura di mezzo anomalo di pagamento, riconducibile alla fattispecie di cui all’art . 67 comma 1 nr. 2 l.fall., della cessione dei crediti di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non essendo stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito; ii) rilevava che i cessionari del credito, una volta qualificata la cessione come anomala forma di pagamento, non avevano superato la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della cedente; iii) escludeva la causa di esonero della revocatoria ex art. 67 comma 3 nr. 2) l.fall. non essendo stato dimostrato dai ricorrenti che il ricorso alla cessione del credito fosse normale prassi seguita dalle parti; iv) confermava la statuizione del Tribunale di reiezione della domanda riconvenzionale di restituzione
del Fallimento della somma di € 84.500, corrisposte dalle ricorrenti alla società in bonis e dell’eccezione di compensazione tra tale credito e quello restitutorio vantato dalla curatala in esito all’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare.
2 RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria, Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il mezzo di impugnazione è rubricato «violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. e artt. 56 e 67 l.fall. e 2909 c.c., in relazione all’art . 360 nr. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art . 360 nr 5 c.p.c.».
1.1.I ricorrenti lamentano che le somme ricevute dai debitori della RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della cessione dei crediti, sono in parte per l’importo di € 84.500 – riconfluiti nelle casse della cedente, come documentato dai bonifici prodotti, e, dunque, la Corte, disattendendo la domanda riconvenzionale di condanna e l’eccezione di compensazione, avrebbe avallato un ingiusto arricchimento del Fallimento.
Eccepiscono, inoltre, la violazione del giudicato esterno che si sarebbe formato con la sentenza della Corte d’Appello nr. 2360/2020, emessa il 13/10/2020.
2 Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.
2.1 L’eccezione di giudicato sollevata dai ricorrenti è inammissibile per un evidente deficit di specificità.
2.2 Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente
che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, non solo riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass. nr 15737/2017; conf., ex multis, Cass. n. 13988/2018) ma ha anche l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è più soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (cfr. Cass. 6868/2022 9746/2017, 19883/2013, e 22644/2004).
2.3 I ricorrenti hanno riportato solo uno stralcio della pronuncia, che non consente alcuna operazione di interpretazione del giudicato, manca poi la predetta prova del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 2360/2020.
2.4 Per il resto, la censura non si confronta con il decisum : la Corte emiliana, infatti, nel rigettare la domanda di condanna della Curatela alla restituzione di somme indebitamente versate, ha condivisibilmente evidenziato che il diritto alla ripetizione va fatto valere nei modi e con le forme del giudizio di accertamento dello stato passivo.
2.5 Quanto all’eccezione di compensazione , l’impugnata sentenza ha fatto buon governo del principio di diritto, con il quale la doglianza non si confronta, costantemente affermato da questa Corte e compendiato nell’ordinanza nr. 13710/2019 dove si afferma quanto segue: «nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta
esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 ss. L.Fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sè favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (cfr., di recente, Cass., 18 dicembre 2017, n. 30298).Tuttavia, questa regola non può entrare in applicazione nella fattispecie che è qui concretamente in esame, posta in particolare la natura costitutiva dell’azione revocatoria (cfr., di recente, Cass., 23 maggio 2018, n. 12850).Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, “per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorchè ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti e i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito” (v.,da ultimo, Cass., 28 novembre 2018, n. 30824; Cass., 31 agosto 2015, n. 17338) ». Il ricorso è, quindi, inammissibile.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.700 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2024.